Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39832 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la pronuncia emessa, in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale in data 11 giugno 2024 nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110 e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
1.1. Secondo la ricostruzione emergente dal verbale di arresto, dal verbale di perquisizione e sequestro, dalla relazione dell’operante che aveva es e guito l’arresto , in data 11 gennaio 2024, alcuni operanti della RAGIONE_SOCIALE , in servizio di pattuglia in abiti civili e con autovettura avente targhe di copertura, venivano superati da una Renault Clio , di proprietà dell’imputato e da questi condotta, con a bordo, lato passeggero, il coimputato Tborbi . L’auto procedeva veloce e a zig-zag, per cui gli operanti la seguivano. Affiancata la Renault per intimare l’alt al suo conducente, gli operanti scorgevano il COGNOME passare al Tborbi un involucro, che quest ‘ultimo occultava nei pantaloni. Dopo essere stati fermati, i due venivano sottoposti a perquisizione personale, all’esito della quale il Tborbi risultava in possesso di tre sacchetti in cellophane, contenenti sostanza stupefacente, risultata del tipo cocaina e crack.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato mediante l’articolazione di due motivi:
2.1. Con il primo motivo, il difensore osserva che la motivazione, per la quale è stata ritenuta non necessaria l’integrazione richiesta in quanto la circostanza su cui verrebbe chiamato a deporre il testo di p.g. viene già enunciata nel verbale di arresto, sarebbe solo formalmente coerente con la richiesta del difensore, essendo di fatto completamente disarticolata rispetto alle puntuali argomentazioni difensive per le quali si era ritenuto di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato all’esame di almeno uno dei due operanti che avevano assistito alla cessione della droga, atteso che il verbale di arresto lasciava un vuoto informativo rilevante per valutare la capacità di percezione e osservazione degli operanti. La motivazione offerta sul punto sarebbe dunque apparente, essendo stato violato l’obbligo di motivazione di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La motivazione sarebbe viziata altresì dalla mancata ammissione di una prova ritenuta decisiva ai fini del giudizio;
2.2. Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva e per manifesta illogicità della motivazione risultante dal raffronto tra questa e il verbale di arresto in essa richiamato. L’esame richiesto dalla difesa di almeno uno dei due operanti appariva decisivo ai fini della pronuncia di responsabilità del l’imputato. N el verbale di arresto, su cui si sono fondate le sentenze di merito, è scritto chiaramente che gli operanti avrebbero visto l’imputato consegnare un solo involucro mentre, all’esito della perquisizione, il coimputato sarebbe stato trovato in possesso di ben tre
involucri. Si tratta di discrepanza che solleva dubbi significativi sulla ricostruzione dei fatti suggerendo che l’interpretazione fornita in sentenza potrebbe non riflettere con esattezza la dinamica dei fatti.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ricorda che la difesa dell’imputato aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’audizione di uno dei due operanti che avevano assistito alla cessione dello stupefacente, «per comprendere quale fosse la loro visuale, che cosa avessero effettivamente visto e se la cessione fosse avvenuta a veicoli fermi o in movimento»; e che il Giudice di primo grado aveva rigettato la anzidetta richiesta reputando non necessaria l ‘ integrazione invocata siccome avente ad oggetto circostanze che già emergevano dal verbale di arresto. Il ricorrente lamenta come sul punto la motivazione sia apparente e come la prova richiesta si appalesasse decisiva. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio p er il quale ‘ Ai fini dell’ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell’integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l’incompletezza di un’informazione probatoria in atti, e, dall’altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell’attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio ‘ (Sez. 2, n. 10235 del 10/11/2020, dep. 2021, COGNOME NOME, Rv. 280990). Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la prova invocata non possedesse i requisiti della novità e decisività – che soli la giustificano -, atteso che il verbale di arresto non soltanto dava conto «in modo univoco di quanto avvenuto sotto la diretta percezione degli operanti di talché del tutto ultronea e defatigante sarebbe stata l’ulteriore attività istruttoria» , ma era dotato di «una chiarezza descrittiva che non può lasciare spazio a dubbio né tantomeno a defatiganti richieste di ampliamento del compendio utilizzabile ai fini della decisione».
In aggiunta alle pregresse osservazioni, il Collegio rileva che il secondo motivo è inammissibile altresì perché la richiesta di integrazione probatoria invocata si risolverebbe in una mera attività “esplorativa”, finalizzata alla ricerca di prove anche
solo eventualmente favorevoli al ricorrente e volte a dirimere i dubbi sulla ricostruzione dei fatti che il ricorrente sostiene di nutrire.
In conclusione, sul punto, lungi dal potersi considerare apparente, la motivazione si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e corretto in diritto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME Dovere