Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 842 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 842 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello cli Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia in composizione monocratica, in data 10.10.2018, aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 5), c.p., in rubrica loro ascritto, per i quali erano stati tratti in arresto in flagranza da personale della stazione dei CC. di Sant’Agata di Puglia.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando 1) violazione di legge e vizio di motivazione, per nor avere il giudice di primo grado definito il procedimento a loro carico con il rito alternativo del giudizio abbreviato, nonostante gli imputati ne avessero fatto richiesta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito, anche con riferimento alla esclusione dell’ipotesi di furto tentato.
2.1. Con requisitoria scritta del 25.8.2022, depositata sulla base della previsione dell’art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.
Generico appare il primo motivo dì ricorso, in quanto i ricorrenti non si confrontano con la ragione per cui il giudice di primo grado non ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato.
E invero, come si evince dalla lettura degli atti, ammessa in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, sin dall’instaurazione del giudizio di primo grado in conseguenza dell’arresto
in flagranza di reato, gli imputati avevano formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis, c.p., sino a quando, all’udienza del 19.10.2016, era stato dichiarato
aperto il dibattimento, senza che venisse proposta richiesta di definizione con il rito alternativo del giudizio abbreviato.
Si giungeva, dopo una serie di rinvii, all’udienza del 13.11.2017, in presenza di un nuovo difensore di fiducia degli imputati e di un giudice in diversa composizione fisica, che aveva disposto il rinvio all’udienza del 19.1.2018, per consentire agli imputati l’accesso alla messa alla prova ovvero a eventuali riti alternativi.
Anche nell’udienza del 19.1.2018 il giudice procedente aveva disposto rinvio alla successiva udienza del 9.3.2018, ma solo ai fini di consentire agli imputati di accedere alla messa alla prova, udienza nel corso della quale i prevenuti, a mezzo del nuovo difensore di fiducia, avevano chiesto di poter definire il processo con il rito alternativo del giudizio abbreviato, richiesta che il tribunale aveva rigettato, perché tardiva, procedendo a nuova dichiarazione di apertura del dibattimento.
Ebbene i ricorrenti nessun rilievo formulano sulla ritenuta tardività della richiesta di giudizio abbreviato e tale omissione, come si è detto, giustifica da sola l’inammissibilità, per genericità, del primo mol:ivo di impugnazione.
Appare, tuttavia, opportuno sottolineare anche la fondatezza della decisione assunta dal giudice di primo grado.
La richiesta di giudizio abbreviato, infatti, è atto del predibattirnento, che ovviamente prescinde dalla composizione fisica dell’organo giudicante, tanto è vero che ove le parti abbiano formulato richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a norma dell’art. 452, comma secondo, c.p.p., e, rinviatosi il dibattimento ad altra udienza senza che il giudice abbia ancora provveduto su tale richiesta, intervenga un mutamento dell’organo giudicante, la richiesta non deve essere reiterata dinanzi al nuovo giudice (cfr. Sez. 6, n. 397 del 01/10/1998, Rv. 213437).
Se ciò è vero, come è vero, vale anche il principio inverso, per cui, aperto il dibattimento all’udienza del 19.10.2016, senza che venisse formulata richiesta di definizione del procedimento con il rito alternativo del giudizio abbreviato, il successivo mutamento della persona fisica del
giudice procedente non avrebbe potuto consentire di ritenere tempestiva la relativa richiesta, pur avendo il nuovo giudice rimesso in termini anche a tal fine gli imputati con il provvedimento adottato all’udienza del 13.11.2017.
D’altro canto, alla successiva udienza del 19.1.2018, gli imputati avevano ottenuto un rinvio all’udienza del 9.3.2018, sempre nel tentativo di poter beneficiare della sospensione del procedimerCo con messotalla prova (loro obiettivo originario), che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è alternativa alla richiesta di giudizio abbreviato (cfr. Sez. 5, n. 9398 del 21/12/2017, Rv. 272570), sicché una volta formulata istanza sospensione del procedimento per messa alla prova, la richiesta di accedere al giudizio abbreviato rappresentata formalmente solo all’udienza del 9.3.2018 deve ritenersi comunque tardiva. 4.1. Con riferimento ai rilievi articolati nel secondo e nel terzo motivo di ricorso del pari se ne deve rilevare l’inammissibilità.
E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalul:azione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
Le censure difensive, peraltro, si presentano anche come semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese
dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti non si confrontano realmente, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
La corte territoriale, infatti, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, ha chiarito che: 1) i beni oggetto dell’azione preclatoria non possono considerarsi alla stregua di res derelictae, trattandosi di materiale collocato all’interno di un’area chiusa e affatto dismessa, di pertinenza della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, in uso alla ditta stessa e non abbandonato; 2) appare inverosimile la tesi difensiva dell’incontro casuale di due gruppi di persone, intente a commettere un furto, nello stesso luogo e nella stessa ora; 3) non è configurabile l’ipotesi del tentativo, non risultando che gli autori del furto siano stati oggetto di un continuo monitoraggio, attraverso le videocamere di sorveglianza, da parte degli addetti alla sicurezza dello stabilimento o delle forze dell’ordine, unica circostanza che avrebbe escluso la consumazione del reato (cfr., Cass., Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186; Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Rv. 282969).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30.9.2022.