Giudizio Abbreviato e Stupefacenti: Quando la Scelta del Rito Preclude Nuove Prove
L’ordinanza n. 343/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sugli effetti della scelta del giudizio abbreviato nel processo penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha ribadito che optare per questo rito speciale comporta una rinuncia implicita alla richiesta di nuove prove, cristallizzando il quadro probatorio a quello raccolto durante le indagini preliminari. Analizziamo il caso di un giovane imputato per spaccio di stupefacenti e le ragioni che hanno portato a dichiarare inammissibile il suo ricorso.
I Fatti del Caso: Detenzione e Spaccio di Stupefacenti
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per concorso in illecita detenzione e cessione di varie tipologie di sostanze stupefacenti. Nello specifico, era stato trovato in possesso di 46 confezioni di cellophane contenenti ecstasy e 48 involucri di ketamina. L’attività di spaccio era stata, inoltre, direttamente osservata dagli operanti, che avevano notato una precisa ripartizione dei compiti tra l’imputato e i suoi complici: uno deteneva la sostanza, un altro consegnava le dosi e un terzo incassava il denaro.
La Scelta del Giudizio Abbreviato e la Decisione di Appello
Inizialmente, la difesa aveva richiesto un rito abbreviato condizionato all’espletamento di una perizia tossicologica. A seguito del rigetto di tale richiesta, l’imputato aveva optato per un giudizio abbreviato “secco”, accettando quindi di essere giudicato allo stato degli atti. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna, ritenendo sufficienti le prove raccolte, tra cui le risultanze del narcotest e le osservazioni dirette degli agenti. Avverso tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra le altre cose, proprio il mancato espletamento della perizia.
Le Motivazioni della Cassazione sul Giudizio Abbreviato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e si concentrano sulle conseguenze procedurali derivanti dalla scelta del rito processuale.
La Rinuncia a Nuove Prove con il Rito Abbreviato
Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio abbreviato. Scegliendo questo rito, l’imputato accetta che il processo si celebri sulla base della piattaforma indiziaria raccolta durante le indagini. Questa scelta, sottolinea la Corte, non può essere “superata” in un secondo momento impugnando decisioni che, legittimamente, hanno ritenuto superflue ulteriori richieste istruttorie. La doglianza sulla mancata perizia è quindi infondata, poiché la difesa, optando per il rito “secco”, ha implicitamente rinunciato a tale approfondimento, accettando la validità probatoria degli elementi già presenti nel fascicolo, come il narcotest.
L’Irrilevanza di Altri Elementi e il Diniego delle Attenuanti
Anche le altre censure sono state respinte. La richiesta di acquisire un documento (biglietti per un locale) per dimostrare l’intenzione di uso personale è stata giudicata irrilevante, poiché non avrebbe escluso l’attività di spaccio. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato dalla Corte d’Appello sulla base del dato quantitativo dello stupefacente e del pericolo di diffusione in luoghi pubblici, elementi che delineano una certa gravità della condotta.
Le Conclusioni: Gli Effetti Vincolanti del Giudizio Abbreviato
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale della procedura penale: la scelta di un rito speciale come il giudizio abbreviato è una decisione strategica con conseguenze non reversibili. Accettando di essere giudicato allo stato degli atti, l’imputato ottiene uno sconto di pena ma perde la possibilità di contestare la completezza del quadro probatorio o di insistere per nuove acquisizioni in sede di impugnazione. La decisione della Cassazione serve come monito sull’importanza di ponderare attentamente le opzioni procedurali, poiché esse determinano in modo vincolante i confini del successivo giudizio.
Se scelgo il giudizio abbreviato “secco”, posso poi lamentarmi in appello della mancata ammissione di una perizia?
No. La Corte chiarisce che la scelta del giudizio abbreviato “secco” implica l’accettazione di essere giudicati sulla base delle prove già raccolte. Questa scelta preclude successive lamentele riguardo la mancata ammissione di nuove prove, come una perizia tossicologica.
Un narcotest è sufficiente per una condanna per spaccio di stupefacenti?
Sì, può essere sufficiente se supportato da un’adeguata motivazione. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la sufficienza del narcotest fosse corroborata da altri elementi, quali le modalità di detenzione della droga (numerose confezioni monodose) e l’osservazione diretta dell’attività di spaccio da parte degli agenti.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa del considerevole quantitativo di stupefacente detenuto e del pericolo di diffusione in luoghi pubblici, elementi che la Corte ha ritenuto indicativi di una certa gravità della condotta, nonostante fosse stata riconosciuta l’ipotesi lieve del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 01/05/2000
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del concorso nei reato di illecita detenzione di varie tipologie di sostane stupefacenti, in parte cedute a terzi – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 04/05/2023 dalla Corte d’Appello di Bologna (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal Tribunale di Rimini) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento al mancato espletamento di una perizia tossicologica, alla mancata acquisizione di un documento, al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio;
ritenuto che la prima censura sia manifestamente infondata, avendo la difesa optato (dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionat all’espletamento della perizia) optato per il giudizio abbreviato “secco”, con ciò accettando che la celebrazione del processo avvenisse sulla base della piattaforma indiziaria raccolta nelle indagini preliminari. D’altra parte, la Corte territoriale posto in correlazione le risultanze del narcotest con quanto accertato dagli operanti sia in ordine alle modalità della detenzione (il COGNOME aveva su di sé 46 confezioni di cellophane contenenti extasy e 48 involucri contenenti ketamina: cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), sia in ordine all’attività di spaccio direttamente osservate prima che fosse possibile intervenire (cfr. pag. 4: il COGNOME deteneva lo stupefacente, il COGNOME consegnava le dosi e il COGNOME riceveva il corrispettivo n danaro). Dinanzi all’obiezione meramente labiale della difesa, secondo cui le confezioni contenevano anche pasticche prive di efficacia drogante, nessun dubbio può porsi sulla correttezza della decisione impugnata (in ordine alla sufficienza del narcotest, ove l’affermazione di penale responsabilità sia sorretta da adeguata motivazione, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283942 – 02). Deve anche osservarsi che appare problematica l’individuazione di un concreto interesse alla proposizione del motivo, avendo la Corte confermato la decisione di condanna che non solo ha riconosciuto l’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, ma ha anche irrogato il minimo edittale; Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che la seconda censura abbia connotazioni meramente reiterative, avendo la Corte territoriale osservato, tutt’altro che illogicamente, che l’eventuale acquisto di biglietti in prevendita per entrare in un locale di Piccione (che la difes intendeva provare con il documento offerto) costituiva circostanza inidonea ad escludere l’attività di spaccio di parte dello stupefacente detenuto (cfr. pag. 5): è appena il caso di evidenziare che la scelta del rito non può essere poi “superata” impugnando decisioni che, del tutto legittimamente, avevano ritenuto ultronea anche tale richiesta istruttoria, motivando in termini qui incensurabili;
ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto al terzo motivo, avendo la Corte d’Appello motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando il dato quantitativo di stupefacente detenuto, e il pericolo di diffusione dello stupefacente in luoghi pubblici, determinato dall’attività organizzata (pur in termini rudimentali) dal BRINDISI e dai coimputati (cfr. pag. 5);
ritenuto infine che la residua censura sia inammissibile perché non dedotta in appello (come riconosciuto dallo stesso ricorrente);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ékrnmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in R ma, il 1 dicembre 2023 Il Consiglre stensore GLYPH
Il Presidente