Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23918 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23918 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in Romania il 16/03/1972 avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 dicembre 2024 con la quale la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 28 novembre 2019, dal Tribunale di Pistoia, l’ha condannata alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce violazione degli artt. 182, 421 e 441 cod. proc. pen. e 24 Cost. nonchØ nullità della sentenza di primo grado conseguente al rigetto della richiesta dell’esame dell’imputata avanzata nel corso del giudizio abbreviato.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l’invocata nullità sul presupposto che NOME COGNOME Ł stata sottoposta ad interrogatorio di garanzia ed Ł stata messa nelle condizioni di rendere dichiarazioni spontanee in sede di giudizio abbreviato. I giudici dell’appello, inoltre, avrebbero fondato la decisione sul fatto che l’imputata non ha chiesto di condizionare il giudizio abbreviato al suo esame e non ha prospettato tale richiesta al momento della presentazione di richiesta di definizione del giudizio con le forme
di cui all’art. 438 cod. proc. pen.
La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta travisamento della prova e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione.
La Corte territoriale, con percorso argomentativo fondato su congetture e mere formule di stile, avrebbe desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato esclusivamente dal contenuto delle conversazioni intercettate, senza tenere conto del dato cronologicotemporale e delle circostanziate dichiarazioni rese dall’imputata. Mancherebbe, in particolare, la prova che la ricorrente sia venuta a conoscenza della provenienza delittuosa della merce nel momento in cui la stessa Ł stata lasciata nella sua abitazione dal fratello NOME COGNOME
I giudici di merito, affermando che la COGNOME era venuta a conoscenza della provenienza furtiva della merce al momento dell’arrivo del fratello nella sua abitazione, avrebbero travisato la prova, giungendo -con motivazione del tutto apodittica- a ritenere ‘le dichiarazioni di estraneità alla commissione del reato di ricettazione assolutamente non credibili’ (vedi pag. 5 del ricorso).
La ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 378 e 648 cod. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento.
La motivazione sarebbe apodittica e priva di spiegazione in merito a quali elementi probatori abbiano indotto i giudici dell’appello a ritenere integrato il reato di ricettazione e non quello di favoreggiamento.
La Corte territoriale, limitandosi a dedurre la prova della sussistenza del dolo del reato di ricettazione dalla consapevolezza del reato presupposto, non avrebbero indicato gli elementi in base ai quali ritenere sussistente il dolo specifico di procurare a sØ o altri un profitto piuttosto che la volontà di aiutare l’autore del delitto presupposto ad assicurarsi il prodotto, profitto, prezzo del reato che caratterizza la fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo Ł stato tardivamente dedotto.
1.1. La deliberazione con cui la Corte di merito ha affermato che ‘nessuna lesione del diritto di difesa ha comportato la scelta del giudicante di considerare che ella rendesse unicamente spontanee dichiarazioni’ (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) si pone in insanabile contrasto con il consolidato principio di diritto secondo cui, nel giudizio abbreviato, sussiste il diritto dell’imputato ad essere sottoposto ad esame, qualora ne faccia rituale richiesta, a nulla rilevando che questa non sia stata formulata contestualmente alla scelta del rito o che la richiesta di giudizio abbreviato non sia stata condizionata all’esame dell’imputato (vedi Sez. 5, n. 19103 del 10/03/2004, dep. 2004, COGNOME, Rv. 227755 – 01; Sez. 6, n. 46785 del 26/09/2017, COGNOME, Rv. 271509 – 01).
Questa Corte ha, in proposito, condivisibilmente affermato che, l’esame dell’imputato
corrisponde ad un suo diritto che trova piena esplicazione in sede di giudizio abbreviato, comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all’art. 421 cod. proc. pen.
dovendosi fare applicazione delle disposizioni previste per l’udienza preliminare, ivi Ne consegue che il diniego della richiesta di esame avanzata nel corso del giudizio abbreviato integra una nullità a regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento (Sez. 3, n. 47108 del 02/10/2013, Calarese, Rv. 257859 – 01; Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, F., Rv. 263660 – 01; Sez. 2, n. 31775 del 28/04/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 31545 del 22/06/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ordinanza n. 16774 del 23/02/2024, Dattilo, non massimata).
1.2. Nel caso di specie, la difesa nulla ha eccepito nel corso del giudizio abbreviato con conseguente non deducibilità della nullità, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen.; l’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, infatti, che:
all’udienza del 10 gennaio 2018 il Tribunale ha accolto la richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato ‘secco’;
all’udienza del 29 settembre 2019 il decidente ha rigettato la richiesta di esame dell’imputata che ha, quindi, deciso di rendere dichiarazioni spontanee;
nel corso della discussione del giudizio abbreviato svoltasi all’udienza del 28 novembre 2019 la difesa nulla ha eccepito in ordine al rigetto della richiesta di esame dell’imputata (così come nulla era stato eccepito all’udienza del 29 settembre 2019).
Il secondo ed il terzo motivo sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pag. 3 della sentenza impugnata e pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Entrambe le sentenze hanno, in particolare, dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere provata la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello.
La Corte di appello, correttamente conformandosi all’orientamento giurisprudenziale
secondo cui, nell’ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, il reato di ricettazione si perfeziona laddove l’agente, a differenza dal reato di favoreggiamento, operi con dolo specifico, caratterizzato dal fine di trarre profitto, per sØ o per terzi, dalla condotta ausiliatrice (vedi Sez. 2, n. 2014, COGNOME, Rv 260025-01; Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018, COGNOME, Rv. 272370 – 01), ha rimarcato, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, che la ricorrente era animata dal fine di lucrare un vantaggio patrimoniale, sicchØ la sua condotta Ł andata ben oltre il mero ausilio dell’azione criminosa del fratello (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).
1.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sØ dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioŁ, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
1.3. Deve essere, infine, ribadito che, in sede di legittimità, Ł possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, COGNOME, Rv. 272558 e da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata).
La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate Ł infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicchØ la sua critica Ł ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata).
Nel caso di specie la ricorrente non ha rappresentato la divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si Ł limitata a obiettare circa l’efficacia dimostrativa della sua partecipazione alla commissione delle fattispecie rubricate ed a proporre una visione alternativa alla realtà posta alla base della decisione impugnata, sicchØ devono ritenersi non consentite le censure sviluppate nel motivo di ricorso stante l’assenza di travisamento del contenuto delle intercettazioni da parte dei giudici di merito. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 13/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME