Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51287 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51287 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha c:oncluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Perugia, dopo avere accolto la richiesta di NOME COGNOME (nei cui confronti si procedeva per il delitto di truffa) di giudizio abbreviato e seguito della modifica dell’imputazione da parte del Pubblico ministero (con riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen.), ha disposto separazione delle posizioni dei due imputati e la restituzione degli atti all’ufficio d Procura per l’ulteriore corso nei confronti del suddetto COGNOME.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, avverso questa ordinanza, deducendo inosservanza di norme processuali (in relazione agli artt. 423-438 cod. proc. pen.).
3. Il ricorso è inammissibile.
A prescindere dalla irretrattabilità dell’ammissione al giudizio abbreviato, non è infatti abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emaNOME nel corso del rito speciale, allorché il giudice accerti che il fatto sia diverso da quello descritto nella contestazione, in quanto la scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei soli limiti dell’imputazione (Sez. 2, n. 18566 del 21/02/2019, Pulcini, Rv. 276099).
Nel caso di specie, il provvedimento impugNOME è stato reso, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che il fatto fosse diverso da come descritto nella rubrica imputativa, concordando sul punto con le riflessioni della parte pubblica (e quindi non quale formale conseguenza di una modifica dell’imputazione ex art. 516 cod. proc. pen.). Si tratta, con ogni evidenza, dell’esercizio di un potere espressamente previsto dall’ordinamento processuale e che non può fondare un assunto di abnormità, poiché non si pone affatto al di fuori del sistema processuale, deviando dalle sue strutture fondamentali.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente