Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1863 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1863 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Milano, in data 19 novembre 2019, per i delitti di cui agli artt. 648 e 474, comma 2, cod. pen.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla questione della tardiva formulazione delle conclusioni scritte da parte del Procuratore generale, rispetto alla previsione dell’art. 23, comma 2, d.l. 149/2020, questione che non è stata affrontata dalla sentenza impugnata.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge processuale, in relazione all’art. 556 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto applicabile la norma dell’art. 438, comma 6 bis, cod. proc. pen. anche nel giudizio abbreviato richiesto dopo la citazione diretta a giudizio (e non in sede di udienza preliminare), con riguardo alla sollevata questione di inutilizzabilità della consulenza riguardante l’accertamento della contraffazione dei prodotti ricettati, per l’evidente incompatibilità del nominato ausiliario di p.g. (dipendente della società titolare del marchio contraffatto).
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; come recentemente affermato dalla Corte di cassazione, «in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all’articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell’udienza), non produce alcuna nullità, atteso che a differenza del termine per la presentazione dell’istanza di discussione orale – non ne è espressamente prevista la perentorietà» (Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373 – 01). Né, sotto altra prospettiva, può dedursi, come prospetta il ricorrente, la violazione del principio della necessaria presenza del P.m. nel giudizio di appello, poiché la formulazione delle conclusioni, pur se tardivamente depositate, assicura il contraddittorio tra le parti e non può certo equipararsi alla mancata presenza della parte pubblica nel giudizio di impugnazione.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il giudizio abbreviato, introdotto a seguito di richiesta formulata nel procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica instaurato con citazione diretta, è disciplinato dalle disposizioni contenute nel titolo I del libro comprese quelle dettate dall’art. 438 cod. proc. pen.; il limite della compatibilit delle norme dettate per il giudizio speciale con la struttura del giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, infatti, incide – come si desume dal contenuto dell’art. 556, comma 2, cod. proc. pen. – esclusivamente nell’individuazione degli sbarramenti temporali per la proposizione della richiesta
di ammissione al rito che, in difetto dell’udienza preliminare (sede, per così dire, “naturale” della formulazione della richiesta di giudizio abbreviato), sono stati individuati nel momento della dichiarazione di apertura del dibattimento per il giudizio a citazione diretta (art. 555, comma 2, cod. proc. pen.), nell’atto di opposizione al decreto penale di condanna (art. 557 cod. proc. pen.) e nella fase processuale immediatamente successiva alla conclusione dell’udienza di convalida dell’arresto dell’imputato presentato per il giudizio direttissimo (art. 558, comma 8, cod. proc. pen.).
Per ciò che riguarda, invece, i presupposti del giudizio speciale e !e regole di utilizzazione del materiale probatorio nel giudizio abbreviato, non vi sono ragioni che ostino all’applicazione delle norme previste nel ricordato titolo I, trattandosi di disciplina che non è evidentemente influenzata dalla diversa fase procedinnentale in cui si instaura il giudizio abbreviato.
Conseguentemente, è corretta la motivazione della sentenza impugnata, che ha peraltro escluso il ricorrere di alcuna causa di inutilizzabilità della prova acquista attraverso il parere espresso dall’ausiliario di p.g.; inutilizzabilità, peraltro, ch ricorrente insiste nel dedurre per effetto del legame discendente dal rapporto di lavoro del soggetto incaricato con la società titolare del marchio contraffatto, in evidente contrasto con la facoltà riconosciuta alla p.g. dall’art. 348 cod. proc. pen. e con l’insussistenza di alcuna causa di incompatibilità dell’ausiliario nell’essere assunto come testimone nel giudizio (Sez. 5, n. 17951 del 07/02/2020, COGNOME, Rv. 279175 – 0; Sez. 3, n. 6 del 12/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275927 – 0).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2022