Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
la lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso; S.V.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
, nato a
COGNOME om issis
nor-ta . 52 dids 195/03 in quanto.
disposto
E a !ichesta di parte
aimposto daila legge
avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d’appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/09/2023, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del 10/11/2022 del Tribunale di Palermo, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale COGNOME COGNOME.V. COGNOME era stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione ed C 1.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo dell continuazione, di: 1) maltrattamenti contro il padre convivente NOME S.G.
(capo “a” dell’imputazione); 2) estorsione continuata e pluriaggravata (dall’avere commesso il fatto nei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen. e nei
S.V
confronti di persona ultrasessantacinquenne), sempre ai danni del padre
(capo “h” dell’imputazione).
Avverso tale sentenza del 19/09/2023 della Corte d’appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, S.V.
, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 438, comma 5, dello stesso codice, l’inosservanza delle norme processuali relative alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) , cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
Il ricorrente rappresenta in punto di fatto che: a) all’udienza del 19/10/2021 davanti al G.i.p. del Tribunale di Palermo, aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato, condizionata alla duplice integrazione probatoria dell’espletamento di una perizia psichiatrica sull’imputato e dell’esame della persona offesa NOME.G.
richiesta che era stata rigettata dal b) all’udienza del 05/05/2022 davanti al Tribunale di Palermo, aveva avanzato, in forma scritta, un’identica richiesta di giudizio abbreviato condizionato, richiesta che veniva accolta dal Tribunale, che disponeva perciò il conseguente giudizio abbreviato; c) ciò nonostante, lo stesso Tribunale, dopo avere conferito l’incarico al perito psichiatra e averlo escusso, rinviava per la discussione, nonostante la propria difesa, come risulta dalla trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza del 10/11/2022, avesse fatto presente che insisteva nel chiedere l’esame testimoniale della persona offesa COGNOME COGNOME («questa difesa aveva chiesto un rito abbreviato condizionato sia alla perizia psichiatrica, anche a sentire il signor
NOME. padre, ritenevo fosse fondamentale ascoltare dalle parole del padre»; «queste modalità probabilmente ce le avrebbe chiarite il signor NOME se fosse stato sentito, non è stato sentito»); d) dalla stessa trascrizione, risulta che Presidente del Collegio, rivolgendosi al difensore, aveva affermato che «on deve insistere su questa cosa perché c’è già una pronuncia di un GIP che ha dichiarato inammissibile questa prova, noi abbiamo ammesso la perizia però implicitamente abbiamo rigettato perché abbiamo aderito all’opinione già espressa da un punto giuridico dal GIP quindi non ci ritorni su questo».
Ciò rappresentato in punto di fatto, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Palermo, all’udienza del 05/05/2022, «ha formalmente accolto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato sì come richiesto dalla difesa ma di fatto ha consentito solo all’espletamento della perizia psichiatrica sull’imputato e non alla escussione testimoniale della persona offesa, «revoca tacitamente la seconda condizione dichiarando tale revoca
solo in sede di discussione nonostante l’insistenza della difesa di procedere all’atto istruttorio», senza alcun provvedimento espresso, atteso che tale revoca risulta solo dalla già citata trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza del 10/11/2022. Tale revoca tacita integrerebbe, ad avviso del ricorrente, un’assenza totale di motivazione.
Il ricorrente lamenta altresì che lo stesso Tribunale di Palermo, non solo non aveva mai revocato espressamente l’ordinanza del 05/05/2022 con la quale era stata accolta la propria richiesta di giudizio abbreviato condizionato, ma aveva ritenuto non indispensabile l’esame della persona offesa senza tenere in alcun modo conto della dichiarazione a firma di COGNOME che era stata prodotta dalla difesa di questi unitamente alla memoria del 11/04/2022, dichiarazione nella quale il padre dell’imputato avrebbe ricostruito i fatti in modo del tutto diverso da quello di cui alle contestazioni.
Secondo il ricorrente, la menzionata revoca tacita e immotivata della prova, già richiesta e ammessa, costituita dall’esame della persona offesa, integrerebbe una nullità relativa, la quale era stata tempestivamente eccepita dalla difesa dell’imputato all’udienza del 10/11/2022, come risulterebbe dalla relativa trascrizione.
Detto ciò, il ricorrente contesta la motivazione con la quale la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva censurato la revoca tacita dell’ammissione dell’esame della persona offesa e aveva chiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per procedere allo stesso esame.
Il ricorrente contesta anzitutto l’affermazione della Corte d’appello di Palermo secondo cui «il difensore, in sede di conclusioni, ha fatto notare, dolendosene, la mancata assunzione della testimonianza ma in modo del tutto generico e, soprattutto, senza ufficializzare una formale eccezione di nullità rispetto alla revoca implicita della prova, così sostanzialmente rinunciando a tale mezzo di prova», e deduce in proposito che, invece, come sarebbe emerso dal verbale dell’udienza del 10/11/2022 e, soprattutto, dalla trascrizione della fonoregistrazione di tale udienza, la propria difesa aveva insistito nella richiesta di giudizio abbreviato condizionato anche all’escussione della persona offesa.
Il ricorrente deduce ancora che il giudice al quale sia avanzata una richiesta di giudizio abbreviato condizionato avrebbe «una sola alternativa: accogliere la richiesta nei termini esatti in cui essa è formulata dall’imputato ovvero rigettarla, non potendo mutare i termini dell’istanza difensiva né modificare i termini della condizione apposta dallo stesso», pena l’abnormità del suo operato o, comunque, la nullità di tali modificazioni, la quale era stata tempestivamente eccepita all’udienza del 10/11/2022 e, in ogni caso, ben poteva essere eccepita, come avvenuto, con l’atto di appello.
Il ricorrente contesta poi la motivazione con la quale la Corte d’appello di Palermo ha rigettato la propria richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai fine di esaminare la persona offesa, deducendo che il deposito della menzionata nota a firma di COGNOMENOME avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello di Palermo a disporre la suddetta rinnovazione istruttoria.
Il ricorrente afferma ancora che l’omesso esame della persona offesa avrebbe integrato anche la mancata assunzione di una prova decisiva, atteso che la pronuncia di condanna non ha tenuto conto della suddetta nota a firma della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 572 cod. pen. per l’«insussistenza del fatto tipico» e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento della prova e la illogicità della motivazione, lamentando, altresì, dichiarazione sottoscritta dalla persona offesa depositata con memoria difensiva della po in contraddittorietà o manifesta l’«omessa valutazione della S.G. COGNOME e data 11.04.2022 ed errata valutazione delle SIT rese in data 24.03.2021; dei verbali di SIT resi dai testi omissis COGNOME . Illogicità e contraddittorietà delle motivazioni e delle valutazioni delle prove di cui sopra».
Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d’appello di Palermo, senza motivarne l’inattendibilità, non avrebbe tenuto conto della già menzionata dichiarazione a firma della persona offesa che era stata prodotta dalla difesa di questa unitamente alla memoria del 11/04/2022, nella quale S.G.
aveva affermato che «purtroppo l’unico modo per costringere mio figlio a curarsi è stato questo, anche a costo di ingigantire alcune cose che non si sono verificate per come sono state descritte. Dovevo salvare mio figlio», così ammettendo di avere «enfatizzato i fatti» (così il ricorso) per fare sì che il figl fosse curato dalla sua tossicodipendenza presso una comunità terapeutica.
Anche dalle citate sommarie informazioni rese dalla persona offesa il 24/03/2021 e dalle complessive dichiarazioni della stessa emergerebbero la dipendenza dell’imputato dalle sostanze stupefacenti, i suoi cambiamenti di umore dovuti all’astinenza e il desiderio del padre che egli si curasse, ma «ulla, i definitiva, che possa assurgere al rango dei maltrattamenti in famiglia: nessuna prevaricazione è stata esercitata dal figlio nel corso delle discussioni familiari svoltesi nelle condizioni di sostanziale parità».
Pure il contenuto delle sommarie informazioni che erano state rese dai vicini di casa COGNOME omissis COGNOME sarebbe stato «valutat e riportat in modo parziale» e «i fatto vicini e parenti dichiarano di non avere mai assistito a atti di violenza di NOME NOME confronti del padre e alle loro liti. Sembra pertanto
che si sia trattato di un unico episodio», cioè quello del 24/03/2021, che fu «una lite tra padre e figlio e tra l’altro non legata ad una richiesta di denaro».
Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe stata redatta «mediante la estrapolazione degli atti delle sole note utili ad affermare in diritto la responsabili dell’imputato» e, contrariamente a quanto in essa affermato, «mancherebbe l’abitualità delle condotte trattandosi al più di singoli comportamenti, isolati ch non hanno alcuna valenza criminosa (ingiurie reciproche, discussioni tra figli e genitori), normali liti tra familiari».
Ad avviso del ricorrente, mancherebbe anche l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti contro familiari, atteso che «gli episodi limitati e ben circoscrit sono frutto di impulsive e reciproche reazioni, il soggetto non manifesta la volontà di voler persistere in una attività vessatoria lesiva della dignità del padre».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen. per l’«insussistenza del fatto tipico» e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il travisamento della prova e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando, altresì, l’«omessa valutazione della dichiarazione depositata in data 11.04.2022 a firma della persona offesa».
Il ricorrente lamenta che l’omessa o comunque erronea valutazione delle dichiarazioni che erano state rese dalla persona offesa «pregiudica la corretta valutazione della sussistenza del fatto di reato di cui sub capo B)» e deduce che, come risultava dal verbale del proprio arresto, del quale è riportato uno stralcio, la sera del 24/03/2021 egli «non aveva richiesto denaro al padre ma la lite nasceva da altri motivi».
Il ricorrente deduce infine che il fatto che egli, in altre occasioni, avess richiesto con insistenza e petulanza dei soldi al padre e si fosse lasciato andare a una reazione indispettita e scomposta davanti al suo rifiuto non integrerebbe gli elementi strutturali del reato di estorsione, neppure al livello del tentativo punibile soprattutto per la mancanza dell’elemento psicologico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
Dall’esame degli atti processuali – consentito e, anzi, doveroso, in presenza della deduzione di un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – e, in particolare, del verbale dell’udienza del 05/05/2022 davanti al Tribunale di Palermo, risulta che l’imputato, per il tramite del proprio difensore, aveva riproposto, depositando anche un’apposita richiesta scritta (che è stata anch’essa esaminata dal Collegio), la richiesta di giudizio abbreviato che aveva già formulato davanti al G.i.p. del Tribunale Palermo, subordinando tale richiesta alla
duplice integrazione probatoria dell’espletamento di una perizia psichiatrica finalizzata ad accertare l’imputabilità e la capacità di stare in giudizio dell’imputat e dell’esame testimoniale della persona offesa NOMECOGNOMENOME
Dallo stesso verbale dell’udienza del 05/05/2022, risulta che il Tribunale di Palermo accolse la suddetta richiesta di giudizio abbreviato condizionato («ritiene di superare l’ordinanza di rigetto del GIP succintamente motivata e pertanto accoglie la richiesta del difensore di giudizio abbreviato condizionato»).
A tale proposito, si deve osservare che, diversamente da quanto è stato affermato sia dal Presidente del Collegio del Tribunale di Palermo nel corso dell’udienza del 10/11/2022 (come risulta dalla trascrizione della fonoregistrazione della stessa), sia nella sentenza di primo grado (pag. 1) – e come invece mostra di ritenere correttamente, ancorché implicitamente, la Corte d’appello di Palermo (pag. 2 della sentenza impugnata) -, la suindicata richiesta del difensore fu accolta non parzialmente, limitatamente all’espletamento della perizia psichiatrica, ma in toto («e pertanto accoglie la richiesta del difensore di giudizio abbreviato condizionato»).
Si deve peraltro rammentare che la richiesta di integrazione probatoria posta come condizione dell’istanza di giudizio abbreviato può essere solo accolta o respinta negli esatti termini nei quali è stata formulata, sulla scorta dell valutazioni che sono indicate nell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., atteso che una diversa decisione rispetto alla suddetta alternativa inciderebbe in modo improprio e irreversibile sulle strategie difensive.
Ciò posto, si deve rilevare che, nonostante l’accoglimento della suindicata richiesta di giudizio abbreviato, subordinata alla duplice integrazione probatoria, oltre che dell’espletamento della perizia psichiatrica sull’imputato, anche dell’esame testimoniale della persona offesa, il Tribunale di Palermo, dopo che, all’udienza del 15/09/2022, il perito incaricato aveva riferito in ordine agli es della suddetta perizia, all’udienza del 10/11/2022, come risulta dalla trascrizione della fonoregistrazione della stessa, ascoltate le spontanee dichiarazioni dell’imputato, invitava le parti a concludere, senza procedere all’esame della persona offesa NOMECOGNOMENOME
Con il proprio atto di appello (pagg. 10-13), non solo aveva espressamente denunciato l’alterazione del meccanismo processuale del giudizio abbreviato condizionato derivante dal mancato esame della persona offesa NOME (o, comunque, dalla revoca di tale esame), ma aveva anche richiesto alla Corte d’appello di Palermo di porre rimedio a tale vizio procedendo alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’espletamento del suddetto esame.
A tale proposito si deve rilevare che, come la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire (Sez. 6, n. 25256 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 273106-01), una volta ammesso il giudizio abbreviato condizionato a una integrazione probatoria, è precluso al giudice di soprassedere all’assunzione della prova. In tale pronuncia, la Corte di cassazione ha precisato che il vizio che deriva da tale mancata assunzione è censurabile in sede di gravame ed è emendabile mediante l’assunzione della stessa prova in grado di appello.
Tale principio scaturisce dall’autorevole insegnamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253211-01), le quali, nell’escludere la revocabilità dell’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria per la sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova, perciò stabilendo che il giudizio si deve comunque celebrare nelle forme del rito abbreviato, ha affermato che, «o l’assunzione della prova risulta effettivamente impossibile e, come tale, non determina alcuna lesione del diritto di difesa, poiché (come già accennato), l’impossibilità connoterebbe anche il giudizio celebrato nelle forme ordinarie, oppure la decisione del giudice di soprassedere all’assunzione della prova risulta illegittima e, in quanto tale, sindacabile in sede di gravame ed emendabile con l’assunzione della relativa prova in grado d’appello».
Alla luce di tali principi, risulta fondata la censura del ricorrente relativa a mancata rinnovazione dell’istruzione probatoria in grado di appello finalizzata all’esame della persona offesa NOME come era stato richiesto dall’imputato nella propria istanza di giudizio abbreviato condizionato anche a tale adempimento istruttorio, giudizio che era stato così ammesso dal Tribunale di Palermo.
L’accoglimento del primo motivo – esito che non consente l’esame degli altri due motivi di ricorso, il quale si deve ritenere perciò assorbito – impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio a un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Così deciso il 22/03/2024.