Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44029 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44029 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce la manifesta illogicità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbrevia condizionato;
Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di censure già dedotte e motivatamente disattese in appello, con motivazione congrua e non certo illogica (pag. 5 della sentenza impugnata);
Considerato che, secondo le Sezioni unite di questa Corte, la prova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, ch deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi “necessaria” quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della “regiudicanda” (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 – 01);
Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, congrua e non manifestamente illogica sui punti censurati (pagg. 5-6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.