Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8796 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 13 giugno 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere datata 5-2-2021 che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione di legge per essere stato il collegio di primo grado composto da un giudice onorario in violazione dell’art. 9 D.Lgs 116/2017 trattandosi di reato rientrante nella categoria prev dall’art. 407 secondo comma lett. a) cod.proc.pen.;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. posto che la sentenza di appello ave confermato la decisione di primo grado ignorando le doglianze difensive ed in assenza di prova
oltre ogni ragionevole dubbio posto che l’imputato non era presente al momento della esecuzione. dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero secondo il prevalente orientamento di questa Corte di cassazione il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reat indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall’art. 12 d.lgs. 13 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., l cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., in relazione al 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, Rv. 285112 – 01; Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020 Rv. 279942 – 01). E poiché nel caso in esame si procede per il reato di rapina aggravata di cui al terzo comma dell’art. 628 cod.pen. sussiste proprio il suddetto divieto stante l’inclusione della fattispecie nel comma secondo dell’art. 407, lett. a), n. 2 cod.proc.pen..
Nel caso in esame dalla intestazione della sentenza di primo grado emessa il 5 febbraio 2021 risulta che a partecipare al giudizio ed alla decisione quale componente il collegio vi era il AVV_NOTAIO, espressamente indicato Giudice onorario; né trova applicazione nel caso in esame la disposizione derogatoria di cui all’art. 30 dello stesso d.lgs 116 del 2017 posto che dalla ricostruzione dell’andamento del procedimento di primo grado risulta che il dibattimento veniva ripetutamente rinnovato per mutamento del collegio anche nel 2020 e, quindi, in data ben successiva l’entrata in vigore della norma.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.
Roma, 14 febbraio 2024