Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3922 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3922 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Bisceglie il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2024 della Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/11/2024 la Corte d’appello di Bari ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 13/12/2023 nei confronti di NOME COGNOME appellata dalla Procura della Repubblica nonché dall’imputato stesso, e, dichiarato l’imputato penalmente responsabile anche del reato di cui al capo 46) e unificati i reati per il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di anni 5 mesi 8 di reclusione, confermando nel resto la sentenza del 13/12/2023 del Tribunale di Bari con la quale, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, NOME COGNOME era stato riconosciuto penalmente responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 40); 41); 42); 43); 44) e 45) con pene accessorie; il Tribunale aveva assolto NOME dal delitto ascrittogli al capo 46) perché il fatto non sussiste.
Il procedimento a carico del NOME deriva da altro procedimento per detenzione e trasporto internazionali di sostanza stupefacente a carico, tra gli altri, di COGNOME COGNOME detto NOME; il COGNOME, GLYPH a seguito di un sequestro di ingente
quantitativo di sostanza stupefacente avvenuto in Albania, si era iniziato a preoccupare di essere sotto controllo e aveva quindi cercato di procurarsi i documenti d’identità falsi che gli consentissero di far perdere le proprie tracce e quelle della sua famiglia; si era rivolto quindi all’imputato NOME, in qualità di appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso la Stazione CC di Molfetta, che si era prestato a fornire i moduli originali per la fabbricazione di quattro carte d’identità false in favore del COGNOME, della moglie e dei figli, nonché a fornire generalità dei cittadini italiani ai quali i documenti dovevano essere intestati; aveva inoltre interrogato l’anagrafe comunale al fine di creare una nuova identità al COGNOME e la banca dati per verificare se il COGNOME fosse ricercato; NOME veniva identificato con certezza sulla base delle intercettazioni telefoniche che avevano fatto risalire al suo numero di telefono.
NOME COGNOME propone ricorso in cassazione, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, chiedendo l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Bari, per violazione dell’articolo 12 decreto legislativo 13/07/2017 n. 116, chiedendo di dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e la nullità della sentenza di primo grado; ciò in quanto entrambe le sentenze risultano viziate per la partecipazione al collegio di un componente della magistratura onoraria in violazione dell’articolo 12 citato, operando la preclusione normativa sia per i reati indicati dal comma 2 lett. a) dell’articolo 407 cod. proc. pen., sia per i reati connessi ed estranei al catalogo di detta norma.
3.1 II ricorrente afferma che nel processo di primo grado il Tribunale ha giudicato fatti e condotte di reato contestate al coimputato COGNOME rientranti nel disposto di cui al d.P.R. n. 309/90 e rientranti nell’elenco dell’articolo 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.; lo stralcio del procedimento si è realizzato solo per ragioni dibattimentali, stante l’assenza del difensore dell’imputato NOME per isolamento sanitario da covid all’udienza del 13/01/2021; la sentenza del Tribunale 7097/2023, resa a seguito dell’annullamento con rinvio della precedente sentenza, è stata emessa da un collegio nel quale ha partecipato nuovamente un magistrato onorario, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, del quale inoltre si censura la pregressa partecipazione al collegio che aveva curato la fase istruttoria della sentenza cassata.
Per quanto riguarda la sentenza d’appello, il magistrato onorario, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, non solo ha composto il collegio ma è anche redattore della motivazione.
3.2 Con secondo motivo si ritiene l’insussistenza del reato di peculato di cui al capo 46) per difetto degli elementi costitutivi ed errata applicazione della norma: la sentenza dà atto del ritrovamento al momento della perquisizione effettuata nei confronti del ricorrente di documenti, effetti personali e carte di
credito di altre persone, che erano lì solo in attesa di essere restituiti; il giudice appello ha valutato il rinvenimento di detti bene, il decorso del tempo e il non essersi attivato per la restituzione, quali elementi costitutivi di appropriazione, mentre è evidente che l’imputato non sia appropriato di nulla in quanto i documenti erano riposti all’interno dell’armadietto le cui chiavi erano in uso anche il comandante della caserma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
In primo luogo, va rilevato che la sentenza rescindente non ha fissato alcun principio di diritto, con l’ovvia conseguenza che in tema di motivazione il giudice di rinvio deve solo evitare di riprodurre i medesimi vizi originanti l’annullamento, non ripetendo il percorso logico già censurato, “spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova” (v. Sez. 3, sent. n. 34794 19/05/2017, Rv. 271345).
La Corte di Cassazione, con sentenza del 01/02/2023, aveva rilevato che il collegio indicato nell’intestazione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bari, era parzialmente diverso, per un’evidente errore materiale, da quello che aveva celebrato il processo ed era stato indicato nel verbale dell’udienza dibattimentale all’esito della quale era stata data lettura del dispositivo; annullava quindi la sentenza di primo grado e la sentenza di appello, disponendo la trasmissione al Tribunale di Bari per il seguito.
Il Tribunale di Bari aveva quindi in sede di rinvio dichiarato utilizzabile tutte l prove assunte in precedenza.
NOME risulta infatti imputato di delitti (artt. 497 bis, comma 2, 648, 615 ter, commi 1 e 2 nr. 1 e3, 314 cod.pen) estranei all’ad 407 cod. proc. pen. (delitti di criminalità organizzata contestati a COGNOME nel separato procedimento penale); la circostanza formale della coincidenza del numero di procedimento e della separazione del procedimento, a prescindere dalle ragioni che vi hanno condotto, non incide sulla autonomia dell’accertamento dei reati attribuiti al ricorrente rispetto a quelli contestati a COGNOME nel separato procedimento.
I reati contestati al NOME non rispondono ai requisiti della connessione di procedimenti ex art. 12 cod.pen (“Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso ; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri”) né alla nozione di reato collegato ex art. 371 co.2 lett.b cod.proc.pen. ( “Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza”).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nozione di “diverso procedimento” va ancorata ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, come nel caso in esame.
Ne deriva l’inapplicabilità dell’art.12 D.Igs n.116/2017, che impedisce che i giudici onorari possano comporre i collegi penali chiamati a giudicare dei delitti dell’art. 407 c.2 lett. a) c.p.p..
Va poi ricordato che, in tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni i procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, il controllo demandato al giudice del procedimento diverso che li utilizzi – dà luogo a un giudizio di fatto che è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20224 del 07/02/2002, Coppola, Rv. 221445).
Nel caso in esame, la Corte d’appello, nell’ambito del procedimento oggetto del ricorso, all’udienza del 09.10.2024, ha proceduto alla rinnovazione delle prove dichiarative; mentre, per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche (utilizzate come prova sia delitti di criminalità organizzata contestati a COGNOME nel separato procedimento penale sia dei delitti contestati al ricorrente nel presente procedimento), l’eccezione di inutilizzabilità presentata dalla difesa era stata dichiarata dalla Corte di appello inammissibile e comunque infondata nel merito, in quanto l’articolo 270, comma 1, cod. proc. pen. consente l’utilizzo delle intercettazioni che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitt per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza come quelli attribuiti al NOME; in ogni caso, la lettura del ricorso non evidenzia alcun tipo di doglianza in ordine al regime di acquisizione e utilizzabilità della prova in questione.
3. Il secondo motivo di ricorso, attinente alla sussistenza del delitto di peculato contestato al capo 46) della rubrica, appare inammissibile per genericità. Il ricorrente contesta la sussistenza del profilo appropriativo della condotta e deduce in proposito che i documenti, costituenti il corpo del contestato reato, si trovavano all’interno di un armadietto nella caserma le cui chiavi erano in possesso anche del
comandante. La motivazione della sentenza impugnata dà atto delle circostanze sopra evidenziate, ma fonda il giudizio di responsabilità in considerazione della detenzione e della custodia dei predetti documenti in un armadietto di esclusivo uso del ricorrente, pur specificando che anche il comandante, in quanto tale e responsabile della caserma, aveva la disponibilità di copia delle chiavi; e in considerazione dell’aspetto temporale ovvero che, trascorso oltre un anno dall’acquisizione e dal raggiungimento della prova dell’identità dei legittimi titolari il ricorrente non si era attivato per la loro restituzione; la sentenza ha specificato che anche il comandante, in quanto tale e responsabile della caserma, aveva la disponibilità di copia delle chiavi ma l’accesso all’armadietto era comunque privato Il COGNOME contesta la decisione assunta dalla Corte di appello senza censurarne costruttivamente la motivazione, e pertanto richiedendo una nuova valutazione nel merito, estranea al sindacato di questa Corte.
Il ricorso, per i motivi esposti, deve essere rigettato ed il ricorrent condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/11/2025
NOME GLYPH
COGNOME