Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44962 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Roma il 16/5/1985
avverso la sentenza del 16/1/2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura g enerale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/1/2024, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 10/6/2022 dal Tribunale di Velletri, con la quale NOME COGNOME era stata giudicata colpevole del delitto di cui all’art. 5, d. Igs. 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno e q uattro mesi di reclusione.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i seguenti motivi:
nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod pen., con riferimento agli artt. 550 cod. proc. pen., 11, d. Igs. n. 116 del 1 2017. La sentenza di primo g rado sarebbe affetta da nullità assoluta perché
C (L
emessa da un giudice – ordinario di pace – privo di capacità. Dal complesso normativo richiamato, infatti, risulterebbe che il G.o.p. potrebbe conoscere soltanto dei reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., mentre l’art. 5 in esame sarebbe stato introdotto in questa disposizione soltanto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150;
violazione di norme processuali. La Corte di appello, così come il Tribunale, non avrebbe esaminato la copiosa documentazione prodotta dalla difesa, nonostante lo specifico motivo di gravame; qualora fosse stata valutata, tale documentazione – ed in particolare una nota informativa (ampliamente ripresa nel ricorso) – avrebbe evidenziato l’innocenza della ricorrente, con particolare riguardo al mancato superamento della soglia di punibilità;
la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sono poi dedotte con riguardo alle prove utilizzate dalla Corte di appello ai fini della decisione: in particolare, sarebbe stato impiegato soltanto il verbale della Guardia di finanza, ma la sentenza non spiegherebbe come sarebbe stata quantificata la supposta IVA evasa, e peraltro non terrebbe in esame quella effettivamente dovuta;
la motivazione della sentenza è infine contestata con riguardo al profilo soggettivo del reato, atteso che l’istruttoria avrebbe dimostrato la completa inconsapevolezza dell’omissione dichiarativa: in particolare, la difesa avrebbe documentato il passaggio tra la ricorrente e tale NOME COGNOME al quale sarebbe stata consegnata tutta la documentazione fiscale e contabile della società, con l’effetto che la COGNOME non avrebbe più di fatto svolto mansioni di amministratrice, pur mantenendo la qualifica formale. Altro documento, poi, attesterebbe la richiesta – inviata dal difensore dell’imputata al commercialista – di consegna alla ricorrente di tutta la documentazione presente presso lo studio, così escludendo ulteriormente il dolo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, con carattere assorbente sui successivi.
La difesa eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primo grado (e, per l’effetto, anche di quella d’appello) perché emessa da un giudice incompetente’ ossia da un giudice onorario di pace.
L’eccezione deve essere condivisa.
4.1. L’art. 11, comma 6, lett. b), n. 1), d. Igs. n. 116 del 2017, stabilisce che ai giudici onorari di pace non possono essere assegnati, quanto al giudizio penale, i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen. Quest’ultimo,
al comma 1, lega l’esercizio dell’azione penale alla citazione diretta a giudizio “quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva”; il comma 2, invece, contiene l’elenco di specifiche fattispecie di reato per le quali il pubblico ministero procede comunque con la citazione diretta, anche se sanzionate in termini più gravi rispetto al comma 1.
4.2. Ebbene, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado 10/6/2022 – il delitto di cui all’art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato a COGNOME, era punito con la pena della reclusione da due a cinque anni, non rientrando, dunque, nella previsione dell’art. 550, comma 1, cod. proc. pen.; lo stesso reato, inoltre, non era previsto nell’elenco di cui al comma 2 di questa norma, in quanto vi sarebbe stato inserito soltanto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30/12/2022.
4.3. Alla data della pronuncia di primo grado, dunque, il giudice onorario di pace difettava di capacità a decidere il giudizio, così che la sentenza risulta viziata da nullità assoluta, tale da travolgere anche quella emessa dalla Corte d’appello il 16/1/2024: entrambe, pertanto, debbono essere annullate senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
Il C GLYPH liere estensore