Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41795 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41795 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Andria il DATA_NASCITA
COGNOMEso la sentenza del 19/06/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricor
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, giudicando in s di rinvio, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME COGNOME la sentenza emessa in data 6 marzo 2019 dal Giudice dell’udienza preliminare d Tribunale di Trani, in parziale riforma della decisione ha dichiarato non do procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui al capo a)(ar 624, 625 nn. 2,5 e 7 cod. pen.) per difetto di querela, rideterminando la inflitta in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine ai reati di b)(artt. 61 n. 2, 2 e 4 , comma 2, lett. a) I. n. 895/67), c (art. 648 co d(art. 707 cod. pen.).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che co atto del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazion dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente in relazione alla afferma di responsabilità con riferimento alla ritenuta presenza del ricorrente nel Panda guidata dal COGNOME sin dal momento in cui la stessa è uscita masseria Di COGNOME.
In realtà, i dati processuali nuovi (distanza tra la masseria e il luogo i Fiat Panda fu fermata e velocità desunta dal limite vigente) non risolvono t dubbi delineati dalla sentenza rescindente: la distanza temporale di 25/30 mi e quella geografica (13 km) non consentono alcuna affermazione idonea ad escludere ipotesi alternative, così sostanziandosi il ragionevole dub realizzandosi i vizi della motivazione denunziati.
2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazion dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente in ordine alla affermazio responsabilità con riferimento alla ritenuta non plausibilità della spiega alternativa fornita dall’imputato circa la sua presenza all’interno della Fia condotta dal COGNOME.
Innanzitutto, la Corte territoriale ha omesso di valutare i riscontri alla v dell’imputato consistente nella sua regolare assunzione nell’azienda paterna 16/3/2018, che possedeva numerosi capi ovinicaprini, situata a circa 3,800 m bivio di San Magno; ancora, la denuncia di smarrimento di 96 ovini in da 19/3/2019.
Quanto poi agli argomenti utilizzati dalla Corte di appello che renderebb inverosimile la tesi difensiva:
L’affermazione secondo la quale è inverosimile la mungitura delle pecore alle 3,00 della notte non tiene conto dei preparativi necessari a tale operazi
L’inverosimiglianza della notizia data dalla madre del mancato rientro deg animali diverse ore dopo e della ricerca fatta in piena notte, non tiene dell’assenza di notizie circa il momento in cui la donna si era accorta del del luogo circoscritto in cui la ricerca era fatta;
L’irrilevanza del mancato esito positivo della ricerca;
La tardività della versione resa, non tiene conto delle esigenze difensiv della preoccupazione di poter indirettamente incolpare il cognato COGNOME.
Infine, nulla è detto sul diverso atteggiamento dei due coimputati al moment dell’accesso presso le rispettive abitazioni delle forze dell’ordine e sulla m comparazione tra gli abiti indossati dallo NOME e quelli ripresi dall’impia videosorveglianza dell’istituto bancario.
Sotto altro profilo, si denunzia la violazione dell’art. 627, comma3, cod. p pen. in relazione alla già ritenuta implicita plausibilità dell’alibi difensivo della stessa sentenza rescindente, che altrimenti non avrebbe necessitat successive verifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La vicenda processuale ha ad oggetto la responsabilità del ricorrente relazione alla sua partecipazione ad un tentativo di furto commesso ai danni di bancomat mediante esplosivo nella notte del 27.3.2018, realizzato con una vettur BMW rubata. La vettura raggiungeva la masseria del coimputato NOME COGNOME, ove veniva abbandonata, dalla quale, dopo qualche minuto, era vista uscire un Fiat Panda che – a seguito di un controllo delle forze dell’ordine di li a risultava guidata da NOME COGNOME COGNOME occupata dal ricorrente. A seguito d perquisizione nelle abitazioni del COGNOME e dello NOME erano rinvenuti sporchi di terra, mentre nella autovettura rubata attrezzatura normalme utilizzata per analoghi reati (picconi in ferro, palanchini, piedi di porco, bomb acetilene e bombolette spray per oscurare telecamere). La difesa del ricorren con dichiarazione spontanea dell’imputato resa all’udienza di appello 16.10.2020 – aveva opposto la sua presenza occasionale nella Fiat Panda, seguito della sua richiesta fatta quella notte al COGNOMECOGNOME suo cognato, di av passaggio dopo essere stato nella masseria di suo padre, dove solitamente a 3,00 di notte si presentava per la mungitura, informato dalla madre de
mancanza di alcuni capi di bestiame, si era messo alla ricerca di questi, smar la sera precedente allorquando vi era stato il rientro dal pascolo.
La sentenza rescindente aveva censurato la motivazione resa dalla precedente sentenza di appello in relazione alla ricostruzione spazio-temporale dei movimen della Fiat Panda dal momento in cui era vista uscire dalla masseria a quello i era stata fermata dai carabinieri, priva di riferimenti certi. Rilevava la Cort più precisa ricostruzione di tale fase della vicenda era necessaria per esclud rilievo formulato dalla difesa in appello relativo alla sussistenza di un’appre discrasia temporale tra l’uscita della Fiat Panda dalla masseria e il co dell’imputato.
La sentenza impugnata, nel richiamare i dati incontestati dell’accertame – in particolare la coincidenza della BMW ripresa sul luogo del tentato furto quella rinvenuta nella masseria del COGNOME e la presenza, a bordo della Fiat P uscita dalla masseria di alcuni degli autori del tentato furto – ha escluso d rispetto alla presenza dello NOME all’interno della Panda sin dal momento in la stessa è uscita dalla masseria del COGNOME. In particolare, considerando le acquisizioni provenienti dai CC che avevano avvistato le due auto presso masseria e da quelli che avevano fermato la Fiat Panda, hanno individuato il la temporale tra l’uscita della predetta autovettura (ore 4.05) e il controllo (o compatibile con la distanza di 13 km esistente tra la masseria del COGNOME e il San Magno ove era avvenuto il controllo e la velocità di percorrenza – valutat 30 Km/ora e congrua al tipo di strada ed al limite ivi fissato in 50 km/h.
La Corte territoriale passa poi ad esaminare altri elementi consider integrare indizi gravi, precisi e concordanti:
L’avvistamento da parte dei CC di due luci in movimento all’interno dell masseria, spente in concomitanza dell’accensione delle luci della Panda, se della presenza di almeno due persone a bordo di detta auto – come appunt verificato al momento del successivo controllo;
La verificazione del controllo poco dopo i fatti, che rendeva poco verosimi che lo COGNOME si fosse trovato per caso nell’auto del COGNOME – e del res COGNOME fosse salito a bordo di detta auto dopo aver lasciato la masseri sarebbero dovute trovare tre persone a bordo;
Il rinvenimento presso l’abitazione dello NOME di abiti neri (così c quelli indossati dai rapinatori), sporchi di terra, segno del passaggio nella ma del COGNOME.
Successivamente la Corte esamina la spiegazione alternativa fornita dall COGNOME, ritenendola implausibile per una serie di ragioni (v. pg. 14 della sent
Ritiene questa Corte che le esposte ragioni della sentenza impugnata sottraggono alle censure del ricorrente.
E’ manifestamente infondata la dedotta violazione dell’art. 627, comma 3 cod. proc. pen. – essendosi la Corte precisamente attenuta all’obbli motivazione prescritto dalla sentenza rescindente in assenza di giudicato inte Costituisce, invero, jus receptum che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei so punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla pi rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimat addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito. (Se Sentenza n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801 – 02); ancora, ne giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non v l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice che, adeguat motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente e limite dell’avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai di capi della decisione, pervenga nuovamente all’affermazione della penal responsabilità dell’imputato sulla base di argomenti differenti da quelli cen dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all’esame completo d materiale probatorio ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori neces per la decisione (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660 – 01).
Cosicché del tutto legittimamente la Corte di merito ha riconsidera nell’ambito del ragionamento probatorio, il complesso degli elementi acquis incluse le dichiarazioni dell’imputato circa il suo alibi, che alcuna intangib acquisito a seguito della sentenza rescindente.
Quanto alle valutazioni di merito, le censure sono proposte per inaccessib ragioni di fatto, involgendo una rivalutazione del dato probatorio, sia in rel alla presenza del ricorrente nella Panda sin dalla sua uscita dalla masseria, relazione alla spiegazione alternativa data dall’imputato in ordine alla sua pr nella vettura al momento del controllo.
Non illogicamente, invero, la Corte, in base al limitato lasso temporale percorso della Panda, ha escluso l’esistenza di una distonia temporale nell’as secondo il quale lo NOME è salito a bordo della Panda sin dalla sua uscita masseria e ha incensurabilmente strutturato il ragionamento indiziario a caric ricorrente valorizzando non illogicamente una serie di elementi convergenti fronte del quale il ricorso esprime censure generiche – quella secondo la qua solo accertamento dei tempi di percorrenza non è sufficiente a far concludere
la responsabilità – e in fatto – con riguardo alla valutazione dell’alibi, segn con riguardo alla valenza probatoria della assunzione nell’azienda paterna denuncia di smarrimento di ovini dell’anno successivo.
Invero, le censure al ragionamento che ha giustificato il fallim dell’autoreferenziale alibi dell’imputato si svolgono secondo una inatting rivalutazione in fatto rispetto alle non illogiche ragioni che, secondo la se impugnata, facevano escludere che lo NOME si trovasse a notte fonda – e all’alba in loco per la mungitura dei capi e che, in tale circostanza, avuta notiz dalla madre del mancato rientro di capi di bestiame, si era spinto alla loro r – considerato il lasso di tempo trascorso dalla asserita percezione smarrimento e la incomprensibile determinazione di immediata ricerca nel buio completo, senza alcun riscontro. Né illogica è la concorrente convergen valutazione – da ultimo effettuata – della distanza temporale della osten dell’alibi, fatta oltre due anni e sei mesi dopo l’episodio e nonost sottoposizione dello NOME a misura cautelare, alla quale la difesa oppone una alternativa ipotetica ed astratta spiegazione in fatto.
Infine, incensurabile si palesa la valutazione delle emergenze a seguito d perquisizioni circa il rinvenimento nell’abitazione dello NOME dell’abbiglia nero e sporco di terra, verosimilmente indossato dall’imputato mentre camminav all’interno della masseria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 24/09/2024.