Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42609 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42609 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA; avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari in data 22/6/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle trasmesse dall’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME con sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari in data 27/5/2015, venne ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1
bis, D.P.R. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con sentenza in data 28/6/2017, la Corte d’appello di Cagliari confermò la sentenza respingendo il gravame proposto nell’interesse dell’imputato. Con sentenza n. 41881 del 12/6/2018, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di COGNOME, annullò la sentenza della Corte territoriale con rinvio. La Corte d’appello di Cagliari, in funzione di giudice di rinvio, con sentenza emessa in data 22/6/2023, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Non è dato comprendere in cosa sia consistita la lamentata violazione del “limite imposto in sede di rinvio”. L’annullamento fu disposto in quanto erano state
rilevate nella prima decisione della Corte territoriale “una serie di incongruenze logiche consistenti, tra l’altro, nell’addebitare al ricorrente generiche condotte illecite niente affatto descritte nel capo d’imputazione e nel non tener conto di una continuazione che pure era stata contestata”.
La sentenza impugnata si sofferma sulle ragioni per le quali non era ravvisabile una violazione del principio di correlazione fra contestazione e decisione e affronta anche il tema della continuazione, in relazione alla quale giunge alla conclusione che non erano ravvisabili condotte penalmente rilevanti processualmente accertata oltre la detenzione di gr. 600 di cocaina rivelata dall’intercettazione del 9/5/2008.
A fronte di ciò, il ricorso non precisa perché le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale e la motivazione che le sorregge sarebbero in contrasto con i limiti fissati dalla sentenza rescindente. Tale aspecificità condanna all’inammissibilità il primo degli argomenti difensivi.
Infondate, e comunque estranee al perimetro del giudizio di legittimità, risultano anche le censure mosse al ragionamento probatorio che sorregge la pronuncia di condanna.
Per costante orientamento espresso nella presente sede di legittimità (di recente ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715) è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. 2, n. 35181 del 22.5.2013, Vecchio, Rv 257784; Sez. 5, n. 11189 del 8.3.2012, Asaro,Rv 252190).
Presupposti, nel caso in esame, non ravvisabili.
L’illogicità del significato attribuito dai giudici di merito all’intercettaz ambientale del 9/5/2008 discenderebbe, secondo l’argomentazione difensiva, dal collegamento esistente fra gli importi di denaro indicati e i quantitativi di sostanza detenuti da COGNOME, che, ad avviso della difesa, dimostrava che la droga detenuta dall’imputato aveva il valore di circa € 10,00 al grammo.
Il testo della telefonata riportata in sentenza rende evidente l’arbitrarietà del prospettato collegamento. Gli importi di denaro, infatti, erano relativi a cessioni che erano state effettuate da COGNOME in precedenza e che dovettero necessariamente riguardare sostanza diversa dai 600,00 grammi di droga che l’imputato asseriva detenere ancora.
Il ricorrente, ancora, procede a una valutazione frazionata delle altre intercettazioni richiamate, contestandone il valore dimostrativo, ma ignora passi delle conversazioni che la Corte d’appello aveva ritenuto rilevanti e travisa il senso attribuito dalla Corte territoriale ad altri.
In relazione alla conversazione del 23/4/2008, il ricorrente assume che la Corte d’appello aveva ricavato che COGNOME aveva acquistato un quantitativo di cocaina che aveva affidato a COGNOME affinché la detenesse. La Corte d’appello, invece, dall’intercettazione in esame aveva desunto la “piena collaborazione” fra COGNOME e COGNOME e il loro comune impegno per reperire una partita di cocaina (pag. 15 della sentenza). La prova dell’acquisto della partita di droga, invece, era stata tratta dal collegamento fra tale telefonata e quelle dei giorni successivi che provavano la detenzione di quantitativi significativi di sostanza da parte dei predetti. E’ vero, poi, che nella conversazione del 5/8/2008 non viene fatto “il benché minimo riferimento ad alcuna tipologia di sostanza stupefacente” ma il dato può desumersi dal prezzo di “60” “65” oggetto delle riflessioni di COGNOME e COGNOME. L’inserimento della telefonata nel ragionamento probatorio che ha portato a individuare la cocaina quale oggetto dei traffici di COGNOME e COGNOME, infine, non trova ostacolo in alcuna norma processuale, né lede le facoltà difensive, facendo parte l’intercettazione del compendio probatorio e risultando la sua valorizzazione strumentale alla ricostruzione di vicende rientranti nella contestazione.
Non si rinviene, ancora, a pagina 18 della sentenza di appello, come indicato nel ricorso, alcun riferimento a conversazioni fra COGNOME e COGNOME aventi a oggetto “l’erba”.
6. Inammissibile risulta, infine, l’argomento incentrato sul raffronto del metro di giudizio adoperato per valutare le intercettazioni relative ai rapporti fra COGNOME e COGNOME e quelle fra COGNOME e COGNOME, essendo rimasta la censura estranea ai motivi di appello. L’appello, infatti, fa riferimento alla posizione di COGNOME, senza prendere in considerazione il materiale probatorio su cui si fondava la condanna, ma al solo fine di suffragare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza lamentata in relazione alla posizione di COGNOME e non anche per segnalare l’adozione di differenti canoni di interpretazione del materiale captativo.
Va, pertanto, richiamato il consolidato principio di legittimità, condiviso dal Collegio, “per cui «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al risch concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare
valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903;Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 8/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv.269368)” ( Sez. 5, n. 1073 del 12/10/2022 (dep. 2023), Sorgente).
6. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/10/2024