Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41119 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41119 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Atri che aveva condanNOME COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. e 612 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, in sostanza, ha articolato ce relative alla motivazione della sentenza impugnata; che tali censure non sono consentite in sede dì legittimità, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO);
che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell’art. 60, d.l n. 274 del 2000, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione condizionale de pena non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace (Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019 Mannu, Rv. 276769);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente