Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3426 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3426 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 11/08/1992
avverso l’ordinanza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Durante NOME ricorre avverso l’ordinanza dell’Il settembre 2024 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex artt. 164, quarto comma, e 168, terzo comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso con riferimento:
alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, concesso dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 giugno 2014, definitiva il 6 novembre 2014, in ordine ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633, commessi il 5 marzo 2010;
alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2633,00 di multa, concesso dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 13 marzo 2015, definitiva il 27 giugno 2015, in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobr 1990, n. 309, commesso il 5 giugno 2011.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il giudice dell’esecuzione, in violazione del principio de contraddittorio, dopo essersi riservato per la decisione, con ordinanza del 12 giugno 2024, non comunicata alle parti, aveva disposto l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito, al fine di verificare se la causa ostativa alla concessione del beneficio fosse stata nota al giudice al momento della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di esecuzione, l’acquisizione di atti, anche in copia, del procedimento di cognizione non richiede il contraddittorio tra le parti essendo l’intero fascicolo del procedimento di cognizione già nella disponibilità del giudice dell’esecuzione (Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, COGNOME, Rv. 282330).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro
3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.