Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31428 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME,: letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari – nella veste di Giudice dell’esecuzione – in accoglimento dell’istanza presentata da NOME COGNOME, ha unificato in continuazione i reati giudicati con le sentenze del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari del 21/12/2020 (pronuncia confermata dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 14/10/2021 e passata in giudicato il 15/07/2022) e del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo del 22/07/2020 (pronuncia riformata dalla Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 17/02/2021 e passata in giudicato il 13/10/2021) e, per l’effetto, ha ridetermiNOME la pena complessivamente inflitta al condanNOME nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione dell’art. 81 qua comma cod. pen. e, consequenzialmente, per la erronea quantificazione della pena. Il Giudice dell’esecuzione ha proceduto allo scioglimento del cumulo, in tal modo individuando la pena inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari quale pena più grave, sulla quale operare i successivi aumenti. È stato poi operato un aumento per aggravanti e recidiva, che è stato pari ad anni due di reclusione ed euro duemila di multa, mentre in sede di cognizione tale aumento era stato fissato in anni uno di reclusione. Si è realizzata, in tal modo, una riforma peggiorativa relativamente alle circostanze aggravanti.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. ragione dell’assenza di motivazione, in ordine agli aumenti operati, nonché per manifesta illogicità motivazionale. È stato stabilito un aumento in continuazione pari ad anni due di reclusione, con riferimento a un reato che aveva invece comportato – in sede di appello – una pena di anni due e mesi dieci di reclusione; il tutto, in assenza di specifica motivazione.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Quanto alla prima doglianza, è sufficiente rifarsi al dictum di Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, COGNOME, Rv. 268735, a mente della quale: «Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quell fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna». Richiamando quanto esposto in parte narrativa, pertanto, la censura difensiva non può che trovare accoglimento, atteso che il Giudice dell’esecuzione si è discostato, in senso peggiorativo, dalla pena che era stata individuata – in sede di cognizione – riguardo alle circostanze aggravanti inerenti allo stesso reato-base.
3. Coglie nel segno anche l’ulteriore motivo.
Costituisce principio pacifico, infatti, quello secondo il quale – in punto d quantificazione della pena, a seguito dell’avvenuto riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione – il giudice, dovendo esercitare il potere discrezionale riservatogli in aderenza ai canoni dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., deve fornire adeguata motivazione, non solo con riferimento all’individuazione della pena-base, bensì pure per ciò che attiene alla quantificazione dei singoli aumenti operati in ordine ai reati-satellite; ciò consente un controllo concreto, circa il percorso logico e giuridico seguito, in punto d determinazione del trattamento sanzioNOMErio, non potendosi reputare sufficiente il mero ossequio al divieto di superamento del limite legale del triplo della penabase (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279316 – 01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 – 01).
A tale regola ermeneutica il Giudice dell’esecuzione non si è attenuto, avendo proceduto alla mera indicazione dell’aumento operato rispetto alla pena base, senza motivare in ordine all’entità dello stesso.
Le errate applicazioni di consolidati principi di diritto, contenute ne provvedimento impugNOME, si sono riverberate sulla quantificazione della pena complessiva, conseguente alla unificazione dei reati accertati con le diverse condanne. L’avversata ordinanza, pertanto, deve essere annullata; deve disporsi rinvio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice dell’esecuzione, il quale – fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione – dovrà individuare la pena base nella più grave tra quelle inflitte
per i singoli reati contestati, nell’ambito di ciascuno dei due procedimenti (come già fatto), per poi determinare i successivi aumenti tenendo conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987) e «Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reatisatellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, COGNOME, Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260847).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari – Ufficio GIP Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.