Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30085 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30085 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Catania del 18/3/2025
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Per l’effetto, il g.i.p. ha rideterminato la pena, stabilendo la pena di tre mesi di reclusione quale aumento per la continuazione in ordine al reato di cui alla sentenza irrevocabile nel 2019.
Il giudice dell’esecuzione, nel provvedere in ordine alla richiesta di applicazione della continuazione rispetto a reati per i quali nel giudizio di cognizione sia stata erogata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5bis , d.P.R. n. 309
– Relatore –
Sent. n. sez. 2001/2025
CC – 06/06/2025
R.G.N. 13440/2025
del 1990, ha solo il potere di revocarla espressamente o di estenderne la durata, con la conseguenza che la mancanza di una pronuncia espressa sulla pena sostitutiva non può valere come revoca implicita del lavoro di pubblica utilità.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 22.5.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che non Ł ammissibile una revoca implicita della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: il giudice dell’esecuzione può revocare la pena sostitutiva solo con adeguata motivazione espressa e nelle ipotesi previste dalla legge. Peraltro, un intervento del giudice dell’esecuzione che ripristini la pena detentiva implica una deroga, non consentita, al principio per cui la sanzione inflitta dal giudice dell’esecuzione, se modificativa di quella irrogata dal giudice di cognizione, non può essere in ogni caso piø afflittiva; ciò, anche alla luce della disposizione del comma 5bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, che Ł norma speciale e istituto a carattere eccezionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
L’ordinanza impugnata, nel prevedere un aumento di pena detentiva in relazione al reato satellite per il quale in sede di cognizione era stata applicata una pena sostitutiva di quella detentiva, non ha fatto corretta applicazione del principio da tempo affermato da questa Corte, secondo cui il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione del reato continuato, non può infliggere una pena di specie diversa da quella inflitta dal giudice della cognizione, neanche se quest’ultima sia parzialmente o totalmente derivante da sostituzione (Sez. 1, n. 3085 del 30/4/1997, Lubrano, Rv. 207965 – 01).
In particolare, il giudice dell’esecuzione non può modificare in senso peggiorativo la specie della pena inflitta in concreto dal giudice della cognizione e può soltanto operare, nell’ambito dell’aumento da apportare ai sensi dell’art. 81 cod. pen., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 5/6/2014, Fall, Rv. 260903 – 01).
Si tratta di connaturale effetto del fatto che la possibilità di recuperare in sede esecutiva l’operatività del vincolo della continuazione, così consentendo l’applicazione di una piø mite disciplina rispetto al cumulo materiale in ipotesi di piø condotte passate in giudicato ma separatamente giudicate, Ł prevista in favor rei . Di conseguenza, l’intervento del giudice dell’esecuzione ha natura sussidiaria e giammai può contrastare le decisioni del giudice del processo, anche in ragione del carattere sommario del giudizio esecutivo, che renderebbe incongrua una valutazione di maggiore gravità dei fatti portati in continuazione rispetto a quella del giudice della cognizione (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01, spec. in motivazione).
In relazione ad un caso analogo a quello di specie, Ł stato piø precisamente affermato che il giudice dell’esecuzione, nel provvedere in ordine alla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione a reati per i quali, nel giudizio di cognizione, sia stata irrogata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 73, comma 5bis , T.U. stup., ha esclusivamente il potere di revocare espressamente la sanzione stessa, nelle ipotesi di legge, ovvero di estenderne la durata per effetto del riconoscimento della continuazione (Sez. 1, n. 534 del 10/12/2018, dep. 2019, COGNOME Rv. 276157 – 01).
Nell’ordinanza impugnata, invece, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto che in sede di cognizione la pena detentiva era stata sostituita con i lavori di pubblica utilità e, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in seguito al riconoscimento della continuazione, ha di fatto inflitto al condannato una pena di specie diversa piø afflittiva.
Non Ł revocabile in dubbio, a tal proposito, che il lavoro di pubblica utilità sia piø favorevole al condannato rispetto alla pena principale detentiva prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in sostituzione della quale può essere applicato (cfr. in questo senso, per esempio, Sez. 4, n. 44115 del 25/9/2014, COGNOME, Rv. 260733 – 01)
Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al g.i.p. del Tribunale di Catania in diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183 del 2013) perchØ proceda a nuova determinazione della pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen. in conformità ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione dell’aumento per continuazione per il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Catania del 17 luglio 2018, irrevocabile il 31 gennaio 2018, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania – ufficio gip.
Così Ł deciso, 06/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME