Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34357 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto alla Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, veniva richiesta, nell’interesse di NOME COGNOME, l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze, divenute irrevocabili, emesse: a) il 19 dicembre 2011 dalla Corte di assise di appello di Palermo; b) il 15 novembre 2016 dalla Corte di assise di appello di Palermo; c) il 25 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Palermo.
Con ordinanza del 29 settembre 2023, il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, sulla base del rilievo che il vincolo della continuazione fra i predetti rea era stato già riconosciuto con sentenze emesse in esito a giudizi di cognizione.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, affermando che nel caso in esame non sussisteva alcuna preclusione processuale all’accoglimento dell’istanza, poiché la continuazione, in fase di cognizione, non era stata riconosciuta fra tutti i reati oggetto dell’istanza. Lamentava, inoltre errori di diritto nella rideterminazione della pena in fase di cognizione a seguito del riconoscimento del vincolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di continuazione, il giudice dell’esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Rv. 284264 – 01).
1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive sono prive di pregio.
Dall’esame dell’ordinanza emerge, infatti, che il vincolo della continuazione fra i reati oggetto dell’istanza è stato riconosciuto in esito a giudizi di cognizione
le indicazioni dell’ordinanza su tale profilo non sono adeguatamente contrastate nel ricorso per cassazione ora in valutazione.
In realtà, il giudice dell’esecuzione non poteva rivedere in senso migliorativo, per il condannato, le statuizioni aAVV_NOTAIOate con le sentenze emesse dai giudici della cognizione in conseguenza dell’avvenuto riconoscimento, con tali sentenze, della continuazione fra i reati.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.