Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3423 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3423 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 05/07/1989
avverso l’ordinanza del 29/08/2024 del TRIBUNALE di NUORO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;,.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nuoro, provvedendo in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza nell’interesse di NOME tendente ad ottenere la dichiarazione di non esecutività dell’ordine di esecuzione del 5 ottobre 2017, in forza del quale lo stesso si trovava detenuto, per espiare le pene irrogategli con sentenze di condanna divenute irrevocabili, rispettivamente, in data 23 gennaio 2012 e in data 23 settembre 2017.
Al riguardo, rilevava che la decisione in materia spettava alla Magistratura di sorveglianza, non riguardando questioni attinenti in sé al titolo esecutivo, una volta che le censure erano indirizzate alla validità dell’ordine di esecuzione del pubblico ministero a seguito della revoca del provvedimento di sospensione che in precedenza era stato emesso ai sensi dell’art. 656, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Nuoro, inoltre, con lo stesso provvedimento, rigettava altra richiesta rivolta invece ad ottenere la dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena di cui alla condanna con la sentenza irrevocabile il 23 gennaio 2012.
In proposito, osservava che, trattandosi di condanna per delitto con la sospensione condizionale, il termine decennale della prescrizione della pena era cominciato a decorrere dalla data di accertamento, con sentenza irrevocabile, della causa che aveva successivamente giustificato la revoca del suddetto beneficio, ossia dal giorno 23 settembre 2017; sicché tale termine non era maturato.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 656 e 670 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, per avere il giudice dell’esecuzione emesso la pronunzia di inammissibilità in ordine alla prima richiesta, sottraendosi all’obbligo di verifica in esecuzione, delle garanzie nel caso dell’irreperibilità del condannato demandatogli dall’art. 670, cod. proc. pen., a fronte delle deduzioni rivolte all’inosservanza del disposto di cui all’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., dalla quale era conseguita la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 163, 168, 172, cod. pen, e 676, cod. proc. pen.
Deduce che la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza irrevocabile il 17 gennaio 2020, era intervenuta senza che il condannato avesse notizie del relativo procedimento e quando il beneficio era intangibile, essendo trascorsi più di cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza.
Aggiunge che la pena di cui a detta sentenza, comunque, avrebbe dovuto dichiararsi estinta per prescrizione, facendosi correttamente decorrere il relativo
termine dalla data di commissione del delitto – non della stessa indole – di cui alla condanna irrevocabile il 23 settembre 2017, ossia dal giorno 24 giugno 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso è fondato, mentre non lo è il secondo.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, il giudice dell’esecuzione è investito della competenza, secondo le attribuzioni conferitegli dall’art. 670, cod. proc. pen., a controllare la legittimità del provvedimento del pubblico ministero che nega al condannato la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, connma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 2283 del 03/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 258292 – 01; Sez. 1, n. 36007 del 17/06/2011, De Caro, Rv. 250786 – 01; Sez. 2, n. 7424 del 04/12/2000 dep. 2001, Attolino, Rv. 219045 – 01).
Tali condizioni, che radicano gli obblighi di verifica in capo al giudice dell’esecuzione, ricorrono allo stesso modo quando la sospensione di cui sopra sia stata fatta oggetto di revoca e il condannato lamenti l’illegittimità di tale revoca.
Nella specie, pur configurandosi nel provvedimento impugnato il caso appena descritto, il giudice dell’esecuzione si è erroneamente ritenuto incompetente, così omettendo di pronunziarsi sulle questioni sulle quali era tenuto a provvedere.
Da ciò discende la fondatezza delle doglianze mosse con il primo motivo.
Con il secondo motivo, il ricorrente, in primo luogo, introduce in sede di legittimità, in termini solo assertivi, questioni in ordine alla correttezza di altra ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena che, comunque, avrebbero dovuto dedursi, proponendo impugnazione avverso detta ordinanza.
Ad ogni modo i rilievi al riguardo si pongono in contrasto con l’insegnamento di legittimità (richiamato da Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286411 – 01), secondo cui la commissione del nuovo reato, da cui la legge fa dipendere la revoca del beneficio della sospensione condizionale, e con essa l’impedimento dell’effetto estintivo del reato in relazione al quale era stato accordato, rileva, se avvenuta nel quinquennio (o nel biennio), indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che l’accerta (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 279015-01). Infatti, tale sentenza è meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca. Sicché gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento – antecedente alla nuova prouncia giudiziale e indipendente da essa – in cui si è verificata detta condizione, mentre il provvedimento di revoca prende atto della situazione (il venir meno della clausola di sospensione)
determinatasi per legge, per effetto del nuovo reato accertato con pronuncia passata in giudicato (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, COGNOME, Rv. 210798-01).
In secondo luogo, il motivo ripropone la questiona della prescrizione per decorso del tempo delle pena irrogata con la sentenza irrevocabile il 23 gennaio 2012, svolgendo nuovamente ricostruzioni che risultano smentite dal consolidato orientamento di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha inizio solamente nel momento in cui diviene definitiva la decisione che è causa della revoca (fra le alte, Sez. 5 , n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280330 – 01).
Ne discende l’infondatezza, per intero, del secondo motivo.
Alla stregua di quanto sopra, il provvedimento impugnato va annullato limitatamente all’omessa pronuncia sulla esecutività del titolo esecutivo, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro, mentre nel resto il ricorso va rigettatato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla esecutività del titolo esecutivo, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 03/12/2024.