Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6408 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6408 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESORACA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dei 07/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME, che conclude per l’annullamento con rinvio.
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento del ricorso. In particolare conclude insistendo per l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro – quale giudice del rinvio seguito di annullamento con sentenza n. 22312 del 02/05/2023 – ha rigettato l’istanza d riesame avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di quella stessa città, adottata in 26/09/2022, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere ( sostituita con gli arresti domiciliari) nei confronti di NOME COGNOME, sicCOGNOME gravem indiziato, con ruolo di organizzatore, del reato rubricato al capo 6 (delitto di cui agli ar comma 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen., per essersi associato con altri, al fine di commettere p delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di r in danno del gestore del servizio energetico nazionale; fatto aggravato dall’esser stato posto essere per agevolare il sodalizio di ‘RAGIONE_SOCIALE denominato “RAGIONE_SOCIALE” e le articolazioni ‘ndranghetistiche crotonesi, le quali monopolizzavano e organizzavano trasporto del cd “cippato” in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale conforme, in accordo con i responsabili della struttura cd. a RAGIONE_SOCIALE), al capo 7 (delitto d agli artt. 81 cpv, 110, 112, comma 1 nn. 1 e 2, 452-quaterdecies, 416-bis.1 cod. pen., per av gestito, ricevuto, trasportato e smaltito materiale legnoso misto a scarti di RAGIONE_SOCIALE e materiale di risulta, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta e conferendo il pre materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese, anche avvalendosi del redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale poi conferito in RAGIONE_SOCIALE a biomassa) e al cap (reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 640-bis, 316-ter cod. pen., per COGNOME presentato negl dal 2015 al 2018 – nella veste di presidente e proprietario della RAGIONE_SOCIALE – istanz RAGIONE_SOCIALE per la certificazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’accesso all’incentivazione, recanti attestazio di dati non veritieri, tali da indurre in errore i rappresentanti del RAGIONE_SOCIALE in ordine ai rea produzione di energia elettrica, così procurando alle società gestori RAGIONE_SOCIALE centrali a bioma un ingiusto profitto, pari alla acquisizione della tariffa incentivata, correlata alla confo ciclo produttivo del chips di legni vergine). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Il procedimento scaturisce dalle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antima della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che COGNOME indagato sulle attivi illecite poste in essere dalla compagine di ‘RAGIONE_SOCIALE nota COGNOME “RAGIONE_SOCIALE“, al cui apice era collocato NOME COGNOME, e che risultava operante nel territorio crotonese. tale contesto, la RAGIONE_SOCIALE era risultata particolarmente inserita nel settore sfruttamento RAGIONE_SOCIALE risorse boschive e dei conferimenti di cd. cippato alle centrali a biomas Relativamente a tale settore di attività, il compendio indiziario versato nell’incarto proces era rappresentato dall’esito degli accertamenti contenuti in diverse informative, concerne questo e anche altri procedimenti, e dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, COGNOMEno contribuito a rivelare l’esistenza e l’imponenza degli interessi di quella articolaz della criminalità organizzata nel suddetto settore di attività.
1.1.1. Con riferimento allo specifico settore dell’attività di smaltimento del cippato, r illecito e finalizzato ad agevolare la cosca di RAGIONE_SOCIALE – in cui NOME COGNOME COGNOMEclasse 196 è inserito quale presidente e proprietario della RAGIONE_SOCIALE – il Tribunale, con la prima ordinanza, COGNOME richiamato i contributi dei collaboratori NOME COGNOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME, e NOME COGNOME, COGNOME COGNOME quest’ultimo avesse fatto scoprire l’attività svolta dall’impresa facente capo a NOME COGNOMECOGNOME COGNOME leg con NOME COGNOMECOGNOME nel senso che anche le aziende dei RAGIONE_SOCIALE garantivano l’ingerenza della criminalità organizzata nel settore boschivo, mettendo la loro attiv disposizione dei locali esponenti di ‘RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, erano stati richiamati i contri NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME
1.1.2. Annotava la sentenza rescindente che, nel provvedimento impugnato, vi era il riferimento al rinvenimento – all’interno della vettura adoperata da NOME COGNOME, al tempo dell’omicidio di questi, verificatosi in Petilia Policastro il 23/03/2012 – di alcuni fogli m concernenti la compravendita di legname, uno dei quali firmato da proprietari di imprese boschive, tra cui NOME, NOME e NOME COGNOME, quest’ultimo genero di COGNOME.
1.1.3. Altre fonti di prova valorizzate dai Giudici distrettuali erano costituite: dichiarazioni rese dall’imprenditore nel settore boschivo NOME COGNOME, rese all’interno procedimento noto COGNOME “Stige”, ritenute evocative della sussistenza di un “cartello imprese”, capace di controllare gli appalti boschivi indetti da enti pubblici, garanten massimo profitto, alimentato dagli COGNOME, con l’assenso della criminalità organizzata; dagli elementi ricavabili dagli atti del procedimento “Kyterion” e dall’operazione “Imponimento”, da cui era possibile ricavare il ruolo RAGIONE_SOCIALE consorterie crotonesi, nel cont della filiera del legno, secondo quanto delineato dai collaboratori di giustizia; c) dalle indi desumibili dal procedimento n. 5676/17, con particolare riferimento alle attivit intercettazione, dimostrative del ruolo della ditta RAGIONE_SOCIALE; d) dalle dichiarazioni re NOME COGNOME, soggetto pluripregiudicato e ritenuto vicino alla associazione malavitosa no COGNOME “RAGIONE_SOCIALE” di Petilia Policastro; questi ha affermato che gli COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME il funzionario incaricato, COGNOMEno sottoscritto un contratto con la RAGIONE_SOCIALE, in esecuzion quale gli stessi COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME, ramo NOME, conferivano illegalme materiale legnoso, previa falsificazione di bolle e documenti, nonché trasportando veri e pro rifiuti. Queste dichiarazioni hanno ricevuto il suffragio rappresentato dalle indagini svol RAGIONE_SOCIALE; in tal caso, i militari hanno appurato l’intervento di ditte boschive, occasione di tagli e potature, “cippavano” il materiale, per poi condurlo fino alle cent biomassa calabresi. Vi sono, inoltre, le numerose intercettazioni effettuate nel corso presente procedimento, fra cui quella nel corso della quale NOME COGNOME affermava COGNOME il COGNOME, in pochi anni, avesse costruito un impero servendosi della filiera del legno.
1.2. Osservava, quindi, la sentenza rescindente che, alla luce RAGIONE_SOCIALE conclusioni raggiunte d Tribunale, l’attività investigativa consentiva, in primo luogo, “di confermare la preminenza della figura del COGNOME; permetteva, altresì, di far luce sulle relazioni esistenti fra il capoc
COGNOMEva/le, imprenditori suddivisi nei due rami rispettivamente denominati “Montezemolo” (al quale è riconducibile l’odierno ricorrente) e “NOME“. Giova anche precisare che la centra RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è di proprietà della RAGIONE_SOCIALE a far data dal 26/03/2015 e tale proprietà è divisa in parti uguali, fra NOME e NOME COGNOME.Per ciò che riguarda, particolare, l’impresa dei COGNOMEva/le, le indagini consentivano di accertare che questa volta divenuta proprietaria della RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – COGNOME stipulato una seri contratti con diverse società boschive, tutte gravitanti nell’orbita dell’organizzazione. Ven richiamate le conversazioni captate, dalle quali emergeva – secondo l’impostazione di accusa il ruolo funzionale svolto dai COGNOME COGNOME (che venivano descritti dallo stesso capocosca quali collaboratori), i quali, servendosi della suddetta RAGIONE_SOCIALE, smaltivano “cippato” di scarsa qu e mischiato con materiali non conformi.
Anche le ulteriori indagini espletate dai RAGIONE_SOCIALE di Trebisacce (p.p. 2171/20 mod. 21 DD Catanzaro), consentivano di accertare COGNOME alcune ditte conferissero alle centrali una quantit di “cippato” di gran lunga superiore, rispetto a quello realmente ricavabile mediante i autorizzati. L’eccedenza in tal modo ottenuta determinava ingenti guadagni, sia per le ditte, per i proprietari RAGIONE_SOCIALE centrali, che COGNOMEno così la possibilità di ottenere dall l’incentivazione prevista, nonostante producessero energia elettrica grazie alla lavorazione materiale non conforme alla vigente normativa in materia.”
1.3. La Corte di cassazione ha annullato la prima ordinanza del Tribunale del riesame d Catanzaro censurandone la motivazione che – con riguardo ad alcuni punti devoluti dal ricorso – “risultava soltanto apparente ….in assenza di un dialogo concreto di natura veramen “non si palesa
sostanziale con il contenuto RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive”, cosicchè la motivazione atta a sorreggere il provvedimento di riesame di una ordinanza cautelare”.
Tre i vulnera ravvisati dalla sentenza rescindente:
una prima censura attiene al vuoto motivazionale riscontrato nella ordinanza in quella sed gravata, per non COGNOMEe il Tribunale affrontato il tema della preesistenza temporale del rappo illecito con la RAGIONE_SOCIALE locale, rispetto all’epoca dell’acquisizione della società, da p fratelli RAGIONE_SOCIALE, e al mantenimento, in seguito, di rapporti di tipo solo finanziario e commerciale, fra le società RAGIONE_SOCIALE e ditte facenti capo a NOME COGNOME (considera il capo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella zona di RAGIONE_SOCIALE) con progressiva cessazione dei rapporti di natura commerciale.
Con un secondo rilievo, la sentenza rescindente ha riscontrato il mancato esame del motivo con il quale la difesa ricorrente COGNOME dedotto in merito ai rapporti tra i COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME. In tesi difensiva, una corretta lettura RAGIONE_SOCIALE captazioni av dimostrato i tentativi manipolatori o ingannatori attuati dalla RAGIONE_SOCIALE e dal COGNOME conferire RAGIONE_SOCIALE di qualità inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista, condotta farebbe emerge in modo manifesto l’inesistenza di un accordo illecito con la RAGIONE_SOCIALE finalizzato all’illecito conferimento di materiale di scarsa qualità: l’esistenza dell’accor conferimento, l’immissione e lo smaltimento di materiale da definirsi rifiuto e di sca
RAGIONE_SOCIALE avrebbe, infatti, scongiurato la necessità, da parte di COGNOME, di mettere in siffatte condotte elusive.
Una terza censura afferisce al contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore di gius NOME COGNOME, che, secondo la difesa, sono circoscritte ad epoca antecedente all’anno 2015, in cui era stata acquisita la gestione operativa, da parte del ricorrente, della cent biomassa di RAGIONE_SOCIALE. Sul punto, l’ordinanza gravata in quella sede non COGNOME offerto alcuna motivazione, limitandosi a riportare le dichiarazioni del propalante.
1.4. Rispetto a tali punti, che hanno determinato la cassazione della prima ordinanza, quel oggi impugnata ha osservato che:
risulterebbe acclarata, dal compendio dichiarativo e intercettivo, l’ingerenza del COGNOME n gestione finanziaria della RAGIONE_SOCIALE, sottolineandosi la preminenza, nell’attu economia di mercato, della finanza sull’ economia reale.
L’organizzazione criminale a cui avrebbe partecipato NOME COGNOME COGNOME COGNOME scopo illecito quello di agevolare il conferimento in biomassa di materiale non tracciabile, proveniente da tagli non autorizzati, NOME i controlli della COGNOME erano diretti a ev conferimento di materiale sporco, non anche di legno non tracciabile, classificabile COGNOME rifiu circostanza supportata dalla documentazione predisposta ad hoc dagli indagati.
L’avvio formale RAGIONE_SOCIALE trattative per l’acquisizione della RAGIONE_SOCIALE a biomassa da parte COGNOME risale all’aprile 2014 e, dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, emergono interferenze della ‘RAGIONE_SOCIALE cosentina e crotonese negli affari RAGIONE_SOCIALE aste boschive fin 2011. Da qui la valorizzazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore COGNOME circa il ru prestanome del capocosca attribuito ai COGNOME.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che svolgono cinque motivi che denunciano erronea applicazione dell’art. 627 co. 3 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione; i primi riguardano il profilo della gravità indiziaria; il quinto attinge alle esigenze cautelari.
2.1. Con il primo, il ricorrente lamenta il mancato confronto con i rilievi difensivi rel dichiarazioni collaborative di COGNOME COGNOME di COGNOME e alle intercettazioni del COGNOME, richiesto dalla sentenza rescindente, fornendo una motivazione manifestamente illogica e travisante e, alla fine, solo apparente, che ripropone una motivazione analoga a quella del ordinanza censurata dal Giudice di legittimità.
2.1. Il motivo afferisce alla prima censura della Corte di cassazione, con la quale la Di tendeva a dimostrare che gli unici rapporti commerciali tra la RAGIONE_SOCIALE a biomassa e le d riconducibili al capocosca di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, risalivano a epoca precedent all’acquisto da parte dei COGNOME, con la conseguente assenza di contiguità RAGIONE_SOCIALE. In pri luogo, si osserva che le dichiarazioni dei collaboranti richiamate dal Tribunale sono le medesi della precedente ordinanza; inoltre, esse sono prive di rilevanza e idoneità dimostrativa de esistenza dei rapporti dei COGNOME con la criminalità locale nell’esercizio della cent biomassa, sia perché le affermazioni di COGNOME, NOME ha riferito di sapere che i COGNOME
gestiscono la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto di NOME, è del tutto priva di risco sia perché COGNOME riferisce di interferenze mafiose sulle aste boschive, senza alcu riferimento al diverso settore, qui rilevante, dell’energia prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE a biomass perché, senza alcun approfondimento della attendibilità del dichiarante, il Tribunale affe assertivamente, replicando argomenti già oggetto di censura, che i COGNOME gestiscono l RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto di COGNOME ( detto “NOME“), essendo passa dall’influenza diretta di NOME COGNOME a quella di COGNOME NOME. Analogamen ha proceduto l’ordinanza gravata nella valutazione RAGIONE_SOCIALE intercettazioni tra COGNOME e COGNOME in merito alle quali la difesa ricorrente ribadisce che il NOME di cui COGNOME parlava identifica nel ricorrente, in quanto, nella conversazione, il COGNOME viene indicato com cliente di NOMENOME NOME questi era un fornitore della RAGIONE_SOCIALE. Del tutto ill risulta, poi, la considerazione del Tribunale circa la insussistenza di una reale distin nell’attività di biomassa, tra cliente e fornitore, sul rilievo che anche il fornitore del da trasformare è cliente in quanto acquista la prestazione della trasformazione del prodott D’altro canto, contrariamente a quanto afferma l’ordinanza, la Difesa COGNOME fornito una versio alternativa, nel senso che gli interlocutori della predetta conversazione si riferissero a Ca COGNOME “ramo NOME“, COGNOME si desume da uno specifico punto della conversazione, in cui si allude alla titolarità di una RAGIONE_SOCIALE, circostanza che è riferibile al NOME COGNOME COGNOME
In sintesi, l’ordinanza impugnata pretenderebbe di superare i rilievi del Giudice di legitt attrCOGNOMEso il richiamo alle dichiarazioni di COGNOME, che si riferiscono ad aste boschive, a qu del COGNOME, la cui inattendibilità ha portato all’annullamento della prima ordinanz intercettazioni già vagliate dalla ordinanza censurata, senza offrire alcuna argomentazione confutazione degli argomenti difensivi.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione anche per travisamento RAGIONE_SOCIALE intercettazioni riportate nel testo dell’ordinanza, che assume, COGNOME dimostrate, circostanze no evincibili da quelle conversazioni. L’assunto, di cui si legge nell’ordinanza impugnata, COGNOME parli della COGNOME COGNOME anche sua, è frutto di un creativo salto logico e t smentita nella lettura RAGIONE_SOCIALE intercettazioni riportate nell’ordinanza.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia ancora travisamento della prova nella parte in cu afferma che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dimostrato COGNOME abbia provveduto a estinguere i debiti accollati al momento dell’acquisto della Centrale. Invece, si sostiene, tali debi stati pagati con modalità tracciabile, immettendo liquidità per importi superiori alla so corrispondente ai debiti verso fornitori della società, COGNOME documentato nella consulenza parte del tutto ignorata dal Tribunale. Altrettanto travisato sarebbe stato l’accertamento fi condotto dall’RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Con il quarto motivo sono denunciati vizi della motivazione e violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., a proposito della distinzione, operata dal Giudice a quo, tra legno “sporco”, ovvero integrante un rifiuto, e legno ‘non tracciabile’, per giustificare i tentativi del Fe aggirare i controlli attuati presso la RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti dei conferimen
cippato sporco proveniente dalla famiglia COGNOME. Sostiene la Difesa che, quand’anche fosse dimostrato l’assunto che la RAGIONE_SOCIALE accettasse dai COGNOME legno non tracciabile, questo no spiegherebbe il ruolo di prestanome del capocosca asseritamente svolto dalla RAGIONE_SOCIALE, e comunque, lamenta il mancato vaglio RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive con le quali si era trattat tema dell’esistenza di procedure per il controllo riguardanti, non solo la qualità dei mat ma anche la tracciabilità del cippato, richiamando le s.i.t. del dipendente della società RAGIONE_SOCIALE. Da qui, l’assurdità di una tesi secondo cui il prestanome svolgerebbe controlli sul ges occulto capocosca e della necessità del capocosca COGNOME di ricorrere a sotterfugi per fa accettare il materiale del proprio affiliato, ‘testa di legno’.
2.5. Il quinto motivo attiene al profilo RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari. Con esso è denunciata viola ed erronea applicazione degli artt. 274 lett. c) e 275 co. 3 cod. proc. pen. e correlati vi motivazione NOME ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione del rea dell’adeguatezza della misura non si considerano gli elementi e le motivazioni dedotte dal difesa in sede di riesame richiamando la presunzione legale e negando rilevanza alla circostanza dell’avvenuto sequestro della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proprietaria dello stabilimento la produzione di energia da RAGIONE_SOCIALE, attualmente gestito da amministratori giudiziari.
Ci si duole che il Tribunale si sia limitato a riconoscere apoditticamente il requisito della RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, in ragione della protrazione RAGIONE_SOCIALE condotte fino al 2020, mentre no è considerato che il vincolo reale sulla società impedisce di bruciare materiale qualificabile rifiuto, di agevolare imprese boschive controllate dalle cosche locali, di realizzare finalizzate a ottenere la tariffa incentivata per la produzione di energia elettrica. Né considerato il lasso temporale dal momento di consumazione dei reati, fino al 2017, per i deli di cui ai capi 6) e 7), e fino al gennaio 2019 per il delitto sub 8), e quindi risulta l’esame dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per quanto si dirà, e l’ordinanza impugnata deve essere nuovamente annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
1. E’ preliminare ricordare che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il gi del rinvio è chiamato a compiere un nuovo, completo, esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che COGNOME il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che eg non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguat motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame. (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760). Il principio vale anche nel procedimento “de libertate”, in cui il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che COGNOME il giudice il cui provvedimento è annullato (Sez. 6, n. 41376 del 25/10/2011, Rv. 251064 ). Pertanto, nel rispetto del principio di diritto statuito ( e, quindi, con il limite di non ripetere i vizi già censurati e di no decisione su argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete), egli mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti
ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente colmando i vuoti di motivazione censurati. (Sez. 5, n. 1530 del 31/03/1999, Rv. 214467). Ne consegue che, qualora nel giudizio di rinvio, l’imputato abbia formalmente segnalato rilevanza, ai fini difensivi, di acquisizioni probatorie ritenute decisive e trascurate nel pr giudizio, la conferma della decisione annullata, in assenza di qualsiasi valutazione comparati RAGIONE_SOCIALE prove acquisite e oggetto della prospettazione difensiva, non si sottrae all’ult annullamento della Corte suprema ( Sez. 5, n. 5678 del 17/01/2005, COGNOME ed altro, Rv. 230744).
Va altresì sottolineato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vi motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il p del giudice del rinvio – che è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anch premesse logico-giuridiche poste a base dell’annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti del pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Rv. 272641) – non è limitato all’esame dei singoli punti specificati, COGNOME se essi fossero is dal restante materiale probatorio, avendo, invece, l’onere di fornire adeguata motivazione ordine all’iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli specificati con la sentenza di rinvio (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273628; Sez. 2 n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660), pur nella libertà di pervenire, sulla scorta argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata ragione della conservazione di quegli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all’individuazione ed alla valutazione dei dati process nell’ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013 Rv. 257490 ), con l’unico divieto – lo si ripete – di fondare la nuova decisione sugli argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l’obbligo di confor all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto. (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014 Rv. 259811 ). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
D’altro canto, è pacifico che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronu di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente com punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quind dati che si impongono per la decisione a lui demandata, spettando al solo giudice di merito compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprez significato e il valore RAGIONE_SOCIALE relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861).
1.1.La premessa si rende necessaria nello scrutinio del ricorso in esame dal momento che, COGNOME si argomenterà, l’ordinanza impugnata è strutturata attrCOGNOMEso un ampio rimando, espresso o per relationem, alla ricostruzione e alle valutazioni operate nella ordinanza cassata dal Giudice di legittimità, su cui si innestano – con sintetiche valutazioni- repliche che ri
per lo più assertive, o comunque solo enunciative di una valutazione che rinvia a pregress argomentazioni ( quelle contenute nella ordinanza annullata), carenti di adeguato confront con le doglianze difensive. Occorre, invece, che il Giudice del rinvio – a fronte di censure Corte di cassazione che, peraltro, attingono sostanzialmente il complessivo ragionamento probatorio posto alla base della prima ordinanza del Tribunale del riesame, quella annullata riesamini il materiale probatorio e dia conto del proprio percorso argomentativo; ciò che può fare, invece, è rendere una motivazione per relationem rispetto al provvedimento annullato, limitandosi a qualche annotazione di contorno, giacchè il provvedimento annullato giuridicamente, non esiste più. L’ordinanza di rinvio, NOME segua alla cassazione d complessivo ragionamento probatorio condotto dal primo giudice, COGNOME nel caso in esame, deve, cioe, essere strutturata secondo un iter argomentativo che contenga una chiara illustrazione dei fatti e una specifica ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, da condurre nel co con i punti censurata e con le doglianze non esaminate o travisate nel precedente giudizio anche alla luce di nuove sollecitazioni. E’ onere del giudice del rinvio fornire una adeg motivazione che dia conto dell’iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisi rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio, tale che ne risulti un provve dotato della necessaria chiarezza e coerenza logico – argomentativa.
Tanto premesso, giudica il Collegio che la ordinanza non risponde alle indicazioni del giudi rescindente, giacchè essa non contiene una soddisfacente replica – COGNOME si dirà- all’istanza fornire alcuni segnalati chiarimenti ( id est, i parametri di individuazione del NOME quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, per COGNOME evocato nella conversazione; il passaggio tra legno sporc quindi, contenente elementi non considerabili biomassa) e legno non tracciabile, il inserimento nella biomassa potrebbe corrispondere a una serie di interessi della cosca; l’epoc di insorgenza dei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la cosca locale).
3.1. Nell’ordinanza si registra, in realtà, GLYPH una certa confusione tra il piano dell’ipotesi investigativa – che è logica e coerente sia con l’attività RAGIONE_SOCIALE cosche che con la caratter del legno rientrante nell’una e nell’altra collocazione, circostanza che potrebbe spiegar interessi a confronto – e quello RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, rispetto alle quali, solo, va il confronto critico, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE indicazioni difensive, che sono molto precise e assi da elaborati e documentazione, con le quali l’ordinanza non si confronta effettivamente e no fornisce adeguata risposta.
Procedendo in conformità ai motivi di ricorso, è fondato il primo, poiché l’ordina impugnata non scioglie le aporie argomentative individuate dal Giudice di legittimità con u prima censura. La Corte di cassazione COGNOME considerato, in particolare, la specifica doglianz difensiva mirante alla prospettazione di elementi in grado di sconfessare l’interpretazione d ad alcune intercettazioni ritenute dimostrative dei rapporti tra la gestione della cent RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in zona ( facente capo a NOME COGNOME):secondo la Difesa, sussistevano, invece, elementi in grado di dimostrare COGNOME tal rapporto rimontasse a epoca preesistente, rispetto all’acquisizione, da RAGIONE_SOCIALE – da parte
NOME e NOME COGNOME – della RAGIONE_SOCIALE; anzi, secondo tale prospettazione, una volta acquisita dall’indagato, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe gradualmente interrotto ogni rapporto di tipo commerciale con qualsiasi ditta riconducibile al COGNOME COGNOME. L’ordina impugnata sostiene che il compendio dichiarativo e intercettivo dimostrerebbe l’ingerenza COGNOME nella gestione finanziaria della RAGIONE_SOCIALE, e ha sottolineato la preminen che, nell’attuale economia di mercato, riveste la finanza rispetto all’ economia reale.
4.1. Nondimeno, quanto alle fonti dichiarative, non v’è traccia nel provvedimento impugnato di una valutazione realmente critica della deduzione difensiva che mette in luce la circostan che le dichiarazioni di COGNOME, per COGNOME riportate nella ordinanza impugnata, si riferiscano infiltrazioni criminali nel settore RAGIONE_SOCIALE aste boschive, mentre non compare alcun cenno a que della energia prodotta attrCOGNOMEso la RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, di cui qui ci si occupa. Si vuole che la ordinanza impugnata individua, quale elemento idoneo a smentire l’assunto difensivo della contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore, attività, che sarebbero assogge all’ingerenza RAGIONE_SOCIALE nel propalato del collaboratore, le quali, però, non attengono al tem indagine, rispetto a cui esse si rivelano, quindi, ininfluenti.
4.2. Quanto alle intercettazioni e alla loro interpretazione, il Tribunale distrettuale si a ribadire che il ‘NOME‘ di cui si parla nell’intercettazione tra COGNOME e COGNOME appunto il ricorrente, sul rilievo che nell’attività di biomassa non vi sarebbe distinzi cliente e fornitore, trascurando del tutto la circostanza, evidenziata nel ricorso, che conversazione, fossero emersi riferimenti a una RAGIONE_SOCIALE, in merito alla quale la Difesa obiettato che proprio l’omonimo NOME COGNOME, ramo ‘NOME‘, sarebbe titolare di una t attività, posta alla specifica distanza dalla RAGIONE_SOCIALE a biomassa di cui si parl conversazione.
4.3. La motivazione risulta, dunque, solo apparente, per omesso confronto con le deduzioni difensive individuate dal giudice rescindente.
In conseguenza di quanto ora osservato, necessita di un più specifico sforzo argomentativo anche l’obiezione condotta con il secondo motivo: se la fonte dalla quale è tratta la affermazi che COGNOME COGNOME la RAGIONE_SOCIALE COGNOME anche cosa sua è la intercettazione del 05 luglio 2016 della conversazione tra COGNOME COGNOME, non si può prescindere dalla verif che il riferimento in essa emergente sia effettivamente al ricorrente e non, invece, all’omon componente del ramo ‘NOME‘. Nella conversazione, infatti, accanto al riferimento a u persona a nome NOME NOME “che manda i camion”, con il quale sia COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME di collaborare, si coglie una indicazione logistica precisa, costituita dalla distanz “dal piazzale davanti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, indicata in duecento chilometri. Su tale aspetto, la Difesa ha evidenziato COGNOME tale distanza sia quella intercorrente tra la RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ramo NOME, e la RAGIONE_SOCIALE a Bionnassa, per argomentare in merito alla no riferibilità, degli argomenti trattati nella conversazione, all’odierno ricorrente.
Anche il terzo motivo è fondato, per omesso confronto con la relazione dei consulenti di par recante la data del 25/10/2022, NOME si documenterebbe la trasparente estinzione dei debiti
accollati al momento dell’acquisto della Centrale, tra i quali quello nei confronti di NOME pari a 391.909,36. In merito a tale tema, l’ordinanza impugnata opera un richiamo all allegazioni dell’Accusa, riferite ad un accertamento tributario, senza neppure accennare al relazione di consulenza, che avrebbe trattato l’argomento, e alla tesi difensiva secondo cu debiti sarebbero stati fronteggiati immettendo liquidità per importi superiori alla so corrispondente ai debiti verso fornitori della società, ed effettuando pagamenti con mez tracciabili. E merita attenzione da parte del Giudice del rinvio anche l’obiezione difensiv denuncia travisamento del verbale di accertamento, sostenendo che non conterrebbe affatto le conclusioni che invece sono richiamate nell’ordinanza impugnata.
6.1. In tale contesto, va fatta un’ulteriore considerazione. Giova ricordare che la sent rescindente COGNOME stigmatizzato il ‘vuoto motivazionale’ in merito alla deduzione difens mirante a sostenere COGNOME il rapporto tra la gestione della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fosse da retrodatare, rispetto alla acquisizione da parte de RAGIONE_SOCIALE, e che in seguito, sarebbe stato, invece, interrotto ogni rapporto commerciale c ditte riconducibili alla cosca.
6.1.1. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale distrettuale sviluppa un’argomentazione ch appare decontestualizzata, -oltre che oscura nei suoi intendimenti argomentativi incentrandosi le considerazioni del giudice a quo sulla preminente importanza nell’attuale economia di mercato della finanza sull’economia reale: con tali sintetiche osservazion l’ordinanza non solo non assolve al compito demandato dalla sentenza rescindente, di chiarire se vi siano mai stati rapporti commerciali tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la criminalità lo COGNOME si sarebbero concretizzati; ma neppure fornisce indicazioni sulla natura della affermat sussistenza di rapporti finanziari. Anche tale aspetto va, dunque, chiarito nel giudizio di r 7. Anche il quarto motivo è fondato. Occorre ricordare che la difesa COGNOME svolto obiezio miranti a far emergere la intrinseca illogicità di una tesi, incentrata sulla esistenza di un criminoso tra RAGIONE_SOCIALE e gli esponenti della criminalità organizzata loc rispetto ai quali il ricorrente viene indicato COGNOME un prestanome operante nell’interesse d cosca di COGNOME – che omette di confrontarsi con il pacifico dato investigativo che dà con dei tentativi di aggiramento dei controlli esercitati dal personale di RAGIONE_SOCIALE anche confronti dei conferimenti provenienti dall’azienda dello stesso COGNOME. L’ordinanza impugna supera tali deduzioni, operando un distinguo tra ‘legno sporco’ e ‘legno non tracciabile sostenendo che i controlli fossero riferibili solo al primo, non anche al secondo, q proveniente da tagli non autorizzati. Il Tribunale sostiene, cioè, che se, COGNOME emer pacificamente dagli atti, RAGIONE_SOCIALE opponeva un rifiuto al conferimento del l sporco, ciò non esclude che, invece, accettasse conferimenti non tracciabili. Ora, t osservazioni – oltre a rivelarsi del tutto congetturali, mancando un riferimento specif elementi concreti in grado di far emergere il tipo di conferimenti sui quali i con ‘chiudevano gli occhi’ e ‘lasciavano passare’ – trascurano di confrontarsi con una specif deduzione difensiva incentrata sulla esistenza, nell’azienda, di controlli miranti anche
verifica della tracciabilità ( non solo della qualità) dei materiali, evocando le dichiarazi collaboratore dell’azienda.
8. Infine – pur potendo ritenersi assorbito dai precedenti motivi quello afferente alle esig cautelari – deve darsi atto della scarsa attenzione prestata al requisito della attualit stesse, essendosi limitato il Tribunale a osservare che “il sopravvenuto accertamento della prosecuzione RAGIONE_SOCIALE condotte quanto meno fino al 2020 rende attuali le esigenze caute/ari”, con un riferimento – quello alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE condotte oltre il periodo cristall nell’imputazione – di cui non è dato conoscere alcun elemento concreto che sorregga una tale affermazione, in tal modo, esponendosi la motivazione sul punto, in quanto apparente, all censure di legittimità segnalate dalla Difesa ricorrente. Anche sotto tale profilo, comun occorre che il Tribunale distrettuale si misuri con la specifica allegazione difensiva, ince sull’avvenuto sequestro dell’intera RAGIONE_SOCIALE, a oggi, affidata a un amministratore giudiziar
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della ordinanza impugnata rinvio al Tribunale di Catanzaro, il quale, nel rinnovato giudizio di merito, dovrà procede una rivalutazione del quadro indiziario confrontandosi con le specifiche deduzioni difensive punti sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2023
Il Consigliere estensore