Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29454 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI ROVIGO nel procedimento a carico di:
NOME nato a SAN BONIFACIO il 27/10/1958
avverso l’ordinanza del 19/02/2025 del GIP TRIBUNALE DI ROVIGO
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio;
letta la memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 19 febbraio 2025, il GIP presso il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha accolto l’istanza avanzata da NOME COGNOME revocando i decreti penali di condanna e le sentenze specificamente elencate emesse nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 10 -ter, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché per il reato di cui all’art. 2, comma 1 –
bis, d.l. n. 463 del 1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo ha proposto ricorso per cassazione, proponendo un’unica articolata censura con la quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 627, 667, 673, 125 cod. proc. pen., 3 e 8, d.lgs. n. 8 del 2016. Secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione avrebbe disatteso il mandato formulato dalla sentenza della Corte di cassazione in data 21 marzo 2024, che aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione, dal momento che avrebbe omesso di accertare se, per ciascuna annualità, vi fosse stato il superamento della soglia di punibilità prevista dall’art. 2, d.l. n. 463 del 1983, come modificato dall’art. 3, d.lgs. n. 8 del 2016. Ta le controllo, secondo il ricorrente, avrebbe consentito di accertare che per gli anni 2008 e 2009 tale soglia era stata superata, sicché non ricorrerebbe l’ipotesi di depenalizzazione.
Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Con memoria in data 26 maggio 2025, l’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione della intervenuta abolitio criminis .
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Rovigo, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della precedente ordinanza del medesimo Tribunale, ha revocato i decreti penali e le sentenze specificamente indicati emessi nei confronti di NOME COGNOME concernenti, tra l’altro, il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, perché il fatto non è più previsto come reato. Questa Corte di cassazione, con sentenza n. 25945 del 21 marzo 2024, nell’annullare con rinvio la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione, aveva ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 8 del 2016, l’ art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 differenzia il regime giuridico dell’omesso versamento dei contributi previdenziali in ragione dell’importo di detta omissione, confermando la sanzione penale solo laddove essa sia superiore a 10 mila euro annui, mentre qualora rimanga sotto tale soglia è prevista l’applicazione della sola
sanzione amministrativa. La richiamata sentenza aveva, pertanto, affermato la necessità che il giudice dell ‘ esecuzione verificasse quali decreti penali riguardavamo omissioni per le quali fosse stata superata la soglia di punibilità.
Il giudice del rinvio ha del tutto disatteso tale mandato.
Invero, n elle undici pagine in cui si snoda la motivazione, l’ordinanza impugnata si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità, svolgendo considerazioni del tutto astratte, svincolate da qualunque accertamento in concreto con riguardo alle singole fattispecie oggetto dei diversi provvedimenti di condanna emessi nei confronti di COGNOME, omettendo di verificare se, sulla base di quanto accertato in sede di cognizione in ciascun procedimento, l’importo dei contributi omessi avesse o meno superato la soglia di punibilità prevista dall’art. 2, comma 1 -bis, d.l. n. 463 del 1983, e se dunque si versasse in concreto in un’ipotesi di depenalizzazione.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo giudizio da effettuare alla stregua dei sopra esposti principi.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo.
Così è deciso, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME