Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28907 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28907 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, che ha concludo chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 54514 – 18, del 15 ottobre 2018, che, riqualificato il fatto in furto semplice, ha parzialmente annullato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia della Corte di appello di Roma, emessa il 22 novembre 2016, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, di riforma, limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di quest’ultimo, di quella del Tribunale in sede del 7 aprile 2016.
1.1. Il primo giudice aveva condannato entrambi gli imputati, all’esito di rito abbreviato, per il reato di furto in abitazione, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa, per COGNOME, nonché di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, per COGNOME.
1.2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza parzialmente annullata, ha riformato la pronuncia di primo grado riducendo la pena irrogata a COGNOME in quella di anni uno di reclusione ed euro quattro di multa, confermando nel resto il provvedimento.
1.3. La sentenza rescindente ha riqualificato il fatto in furto semplice e ha annullato la decisione della Corte di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, nonché per COGNOME, in relazione alla sussistenza dei presupposti della sospensione condizionale della pena.
Il giudice di rinvio, secondo la sentenza rescindente, quindi, avrebbe dovuto provvedere a rideterminare la pena e valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la sospensione condizionale della pena, quanto a COGNOME, ritenuto soddisfatto il requisito della procedibilità dell’azione penale, pur a front della riqualificazione operata in furto semplice, stante la presenza in atti della querela.
La sentenza impugnata, resa in data 19 settembre 2023, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati, in quello di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa ciascuno.
2.Propongono tempestivi, separati, ricorsi per cassazione, gli imputati, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, il quale denuncia, per entrambi i ricorrenti, due vizi, con motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, di entrambi i ricorsi, si denuncia violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. per la mancata declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato.
Alla Corte territoriale era stata prospettata l’intervenuta prescrizione del reato come richiesto anche dal Procuratore generale ma questa ha respinto la richiesta in quanto ha ritenuto formato il giudicato progressivo sull’accertamento del fatto, anche se diversamente qualificato.
Si osserva che, comunque, il calcolo effettuato dalla Corte di appello sarebbe errato perché la Corte territoriale sostiene che il termine massimo, di sette anni e mezzo, alla data del 19 settembre 2023, non era spirato mentre questo è decorso in data 27 agosto 2023 tenuto conto che il fatto è stato accertato il giorno 27 febbraio 2016.
Secondo i ricorrenti, il punto della sentenza relativa alla qualificazione giuridica della condotta resta in connessione essenziale con l’altro punto della sentenza, costituito dal trattamento sanzionatorio; tanto, anche in considerazione del fatto che la sentenza rescindente, non ha dichiarato, ai sensi dell’art 624, comma 2, cod. proc. pen. in punto di accertamento del fatto reato che, invece, è costituito sia dalla sua qualificazione, sia dalla pena irrogata.
Si richiama precedente di legittimità indicato come in termini (Sez. 3 n. 33256 del 2022) e si sostiene che, non essendo irrevocabile il punto relativo al trattamento sanzionatorio, la sentenza non ha carattere di definitività.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 120 cod. pen., 129 e 624 cod. proc. pen. quanto all’omessa declaratoria di estinzione del reato per difetto di una condizione di procedibilità.
Si osserva che, con i motivi di appello, erano state devolute alla Corte territoriale anche questioni che attenevano alla validità della querela proposta, il 27 febbraio 2016, da NOME COGNOME, funzionario responsabile delle vendite della RAGIONE_SOCIALE, cioè della società che aveva in vendita di immobili in costruzione su uno dei quali era conservato il bene sottratto.
La sentenza rescindente si è limitata a ritenere che la riqualificazione del fatto non incide sulla procedibilità, tenuto conto dell’esistenza, in atti, del proposta querela.
Tanto, senza però pronunciarsi sul motivo con il quale si era dedotta la carenza di potere procuratorio da parte del soggetto che aveva sporto denuncia orale, la mancata allegazione di una procura generale o speciale, e, comunque, la carenza, in capo al denunciante, dell’effettiva titolarità del diritto sulla cosa quanto mero responsabile addetto alle vendite il quale, semrnai, è custode del bene solo nel momento in cui si reca sul posto in una singola unità abitativa, onde consentire le visite per eventuali acquirenti.
La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato.
All’esito dell’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono infondati.
1.1.11 primo motivo di entrambi i ricorsi è infondato.
Invero, la prescrizione, nel caso al vaglio, non è compiuta per effetto del giudicato progressivo, come notato dal giudice di merito, il quale si forma indipendentemente dalla circostanza che la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, dichiari o meno l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione al reato per il quale si procede (nella specie quello di furto semplice).
Invero il termine massimo di prescrizione per il reato in contestazione, come riqualificato, veniva a spirare il 27 agosto 2023, quindi in data successiva alla sentenza 54514 – 18 della sezione Quinta penale di questa Corte, che aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello, del 22 novembre 2016, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
È pacifico che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e/o alla determinazione della pena o alla sospensione condizionale della stessa, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento (cfr. Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 – 01; Sez. 2, n. 8039 del 9/2/2010, Guerriero, Rv. 246806).
Inoltre COGNOME si COGNOME è COGNOME rilevato COGNOME che, COGNOME comunque, COGNOME non COGNOME è COGNOME preclusa COGNOME (cfr. Sez. 4, n. 12640 del 06/02/2018, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 272244 COGNOME – COGNOME 01) COGNOME dalla formazione progressiva del giudicato connessa all’annullamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena, la possibilità di far valere, di rilevare di ufficio, nel successivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio, l’estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento. Nella specie, tuttavia, non si deduce che il termine è spirato prima della pronuncia di annullamento di questa Corte di legittimità. Anzi, il termine massimo di prescrizione si sarebbe compiuto sicuramente dopo la sentenza rescindente. A ciò si aggiunga che il giudice del rinvio esamina la questione dello spirare del termine di prescrizione, escludendo che questo, alla data del 19 settembre 2023, risulti spirato (cfr. p. 3), evidentemente conteggiando cause di sospensione del corso della prescrizione, dal 27 agosto 2023.
1.2.11 secondo motivo di entrambi i ricorsi è infondato.
In primo luogo, risulta definita dalla sentenza rescindente la questione della procedibilità del reato. Infatti, questa, a p. 2, evidenzia che è stata proposta (valida) querela; altrimenti, ove fosse stato fondato il ragionamento difensivo, la Corte di cassazione avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale per effetto della riqualificazione, per difetto di valida querela.
In secondo luogo, comunque, il Collegio osserva che la querela resa oralmente può essere validamente espressa (cfr. Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, COGNOME G., COGNOME Rv. 284670 COGNOME – COGNOME 01; COGNOME Sez. COGNOME 4, n. 46994 del 15/11/2011, COGNOME, Rv. 251439 01; Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999, Carta, Rv. 213806 – 01) così come valida è quella resa da soggetto che è legittimato in quanto possessore della res.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità cui il Collegio aderisce, al possesso tutelabile in sede penale, viene riconosciuta un’accezione più ampia di quella civilistica. Deve, infatti, esservi incluso non solo il possesso animo domini, ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa, esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene, quale espressione di un legittimo ius possessionis.
Questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole ha, infatti, affermato che il bene giuridico protetto nel delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel mero possesso.
Rispetto a tale relazione di fatto, si è chiarito che essa si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Sicché, quale conseguenza di tale impostazione, si è affermato che anche al titolare di tale posizione di fatto, spetta la qualifica di persona offesa con relativa legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975, potere, nella specie, riconosciuto al responsabile di un supermercato; conf. nel senso di reputare legittimato a proporre querela il responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni destinati alla vendita, relativamente al furto della merce detenuta ed esposta al pubblico, Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Vignoli, Rv. 253888 -01).
Ai fini della procedibilità relativamente al delitto di un furto commesso all’interno di un supermercato, in attuazione dei descritti principi, è stato ritenut legittimato a proporre querela colui che, pur se non munito di poteri di rappresentanza o institori conferitigli dal proprietario, sia titolare di una posizion di detenzione sulla cosa, compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906, relativa al custode di uno stabilimento; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisano, Rv.
259289, relativa al direttore di un esercizio commerciale; Sez. 4, n. 41592 del 16/11/2010, COGNOME, Rv. 249416 relativa al responsabile di un negozio).
In ogni caso, per i denunciati vizi della querela, appare dirimente, rispetto al punto devoluto, la ritenuta procedibilità dell’azione nella sentenza rescindente, dictum vincolante che inibisce in questa sede l’esame di ogni questione sul punto.
A ciò si aggiunga, da ultimo, che dall’incontestata sintesi dei motivi di ricorso devoluti alla Corte di legittimità (cfr. p. 1 della sentenza rescindente) non risultano devolute, al giudice di legittimità, le deduzioni relative alla pretes carenza di legittimazione del soggetto che, nel caso al vaglio, ha sporto querela.
2.Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente