Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27270 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1452/2025
CC – 23/04/2025
R.G.N. 8232/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
1.Con ordinanza resa in data 14.1.2025, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha provveduto su una istanza con la quale NOME RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso in relazione alla pena comminata con la sentenza di condanna della stessa Corte d’Appello di Reggio Calabria del 10.2.2023, adducendo che la Corte di cassazione con sentenza in data 27.6.2024 ha annullato parzialmente e con rinvio la sentenza in relazione ai reati-fine di cui ai capi 6), 7), 8), 9) e 11), con riferimento alla tipologia dello stupefacente oggetto delle imputazioni. La Procura Generale ha dato esecuzione alla pena comminata per il piø grave reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 nel 1990, senza considerare che a un’eventuale riqualificazione della tipologia dello stupefacente ceduto potrebbe conseguire l’assoluzione per i reati-fine e una possibile rideterminazione della pena comminata per il delitto associativo.
La Corte d’Appello ha ritenuto infondata l’istanza, in quanto la sentenza di condanna per il delitto associativo Ł passata in giudicato e ne risulta eseguibile la relativa pena già determinata e insuscettibile di modificazione.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. per la mancata notifica al codifensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale.
Lamenta che l’avv. NOME COGNOME del foro di Reggio Calabria ha depositato l’istanza ex art. 670 cod. proc. pen. alla Corte di Appello per la sospensione dell’ordine di esecuzione e che, tuttavia, non ha avuto avviso della data di udienza, cui non ha partecipato, ricevendo solo la notifica dell’ordinanza reiettiva.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. per non
avere la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento parziale, dichiarato nel dispositivo quali parti della statuizione fossero divenute irrevocabile.
Nel dispositivo della sentenza di annullamento, la Corte di cassazione non ha dichiarato l’esecutività della parte per la quale vi Ł stato rigetto del ricorso, con ciò implicitamente confermando la connessione tra i reati-fine e il reato associativo per il quale vi Ł stata conferma della condanna. L’ordinanza impugnata non si Ł confrontata con la eccezione e, di conseguenza, il procuratore generale non avrebbe potuto dare esecuzione a quella parte di sentenza non annullata.
2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 656 cod. proc. pen. per avere la Procura generale dato esecuzione parziale alla sentenza di annullamento con rinvio.
Il ricorrente era stato ritenuto partecipe di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con il ruolo di stabile acquirente di cocaina. La sentenza di annullamento dubita che egli abbia acquistato cocaina negli episodi di singola compravendita contestategli. Di conseguenza, qualora nel giudizio di rinvio si accertasse che COGNOME abbia acquistato altro tipo di stupefacente, potrebbe mutare sia il giudizio di responsabilità in ordine alla sua partecipazione all’associazione, sia la pena comminata che varia in virtø della tipologia della sostanza compra-venduta. Questo vuol dire che vi sarebbe ripercussione sulla pena da eseguire.
Alla stregua della sentenza delle Sezioni unite n. 3423 nel 2021, dunque, si può ritenere che, sussistendo una causa di correlazione essenziale tra la parte rimessa al giudice del rinvio e la parte per cui vi Ł stato rigetto del ricorso, la sentenza di rinvio potrebbe intervenire anche sulla pena base per il reato associativo.
Con requisitoria scritta trasmessa il 27.3.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto di ritenere infondati sia il primo motivo di ricorso, avendo già autorevolmente affermato le Sezioni Unite Aprea che l’omessa notificazione dell’avviso di udienza nel procedimento in camera di consiglio ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato dà luogo a nullità a regime intermedio, sanata con la presenza in udienza dell’altro difensore che nulla eccepisca, sia il secondo motivo di ricorso, perchØ, nell’ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva; viceversa, ha chiesto l’annullamento con rinvio in accoglimento del terzo motivo di ricorso, in quanto il tema della completezza della pena per il reato oggetto di condanna divenuta irrevocabile e dell’insensibilità di essa rispetto alle statuizioni rimesse al giudizio di rinvio Ł stato posto dal ricorrente, ma la Corte di Appello non ha affrontato questi profili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato e, pertanto, deve essere disatteso.
Quanto al primo motivo, occorre dare continuità alla costante affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel procedimento camerale, l’omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno di due difensori di fiducia dell’interessato integra una nullità a regime intermedio (Sez. 1, n. 11232 del 18/2/2020, COGNOME, Rv. 278815 – 01; Sez. 1, n. 12059 del 4/3/2015, COGNOME, Rv. 263183 – 01; Sez. 6, n. 18726 del 24/4/2008, COGNOME, Rv. 239722 – 01).
Di conseguenza, deve trovare applicazione il principio secondo cui la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell’altro difensore al piø tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in
quanto il suo svolgersi presume la rinuncia all’eccezione (Sez. U, n. 39060 del 16/7/2009, Aprea, Rv. 244188 – 01).
Ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente che abbia svolto la sua difesa senza nulla eccepire al riguardo del difetto di avviso al collega a lui associato o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., la nullità Ł sanata, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo di ricorso, poi, nessuna conseguenza Ł ricollegabile alla circostanza che la sentenza rescindente, nel pronunciare l’annullamento parziale della sentenza di condanna poi messa in esecuzione dalla Procura Generale di Reggio Calabria, non abbia dichiarato quali parti della pronuncia annullata fossero divenute irrevocabili.
Infatti, nell’ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicchØ, ove tale dichiarazione sia stata omessa, Ł comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all’interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato (Sez. 3, n. 30805 del 15/1/2024, Medicina Democratica, Rv. 286870 – 04; Sez. 4, n. 29186 del 29/5/2018, COGNOME, Rv. 272966 – 01; Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, COGNOME, Rv. 261050 – 01).
Si tratta di ciò a cui procederà il collegio nell’esame del successivo motivo di ricorso, che appunto attiene alla dedotta inosservanza dell’art. 656 cod. proc. pen. per avere la Procura generale dato esecuzione parziale alla sentenza di annullamento parziale con rinvio, prima della definizione del giudizio di rinvio.
La decisione del motivo richiederà che, mediante la lettura e interpretazione della precedente sentenza di annullamento, si ricavi se le statuizioni della sentenza di appello non oggetto di annullamento parziale siano o meno irrevocabili e, dunque, siano o meno suscettibili di esecuzione.
Venendo, pertanto, al terzo motivo di ricorso, deve evidenziarsi, nella prospettiva appena sopra indicata, che dalla sentenza del 27.6.2024 di parziale annullamento con rinvio della Corte di cassazione, risulta che Profti Ł stato condannato, con la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 10.2.2023, per i reati di cui ai capi 3 (associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di cocaina), nonchØ per i reati di cui ai capi 6, 7, 9 (in esso assorbito il capo 8) e 11 (reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).
In particolare, la Corte di cassazione ha annullato la condanna limitatamente ai reatifine con riferimento alla tipologia dello stupefacente oggetto di compravendita, mentre non ha dichiarato la irrevocabilità delle parti della sentenza non annullate, ovvero della condanna per il reato associativo di cui al capo 3, che il Procuratore generale ha messo in esecuzione.
Con il motivo, si pone, dunque, la questione del c.d. giudicato progressivo, il cui fondamento normativo risiede nella previsione dell’art. 624 cod. proc. pen., secondo cui «se l’annullamento non Ł pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata».
3.1 In ordine a questo peculiare aspetto, il punto sulla situazione Ł stato efficacemente delineato, da ultimo, dalle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280261 – 03), che, richiamando variamente anche le precedenti pronunce delle Sezioni Unite sul tema (Sez. U, n. 1 del 19/1/2000, COGNOME, Rv. 216239 – 01; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, COGNOME, Rv. 186164 – 05;Sez. U, n. 4460 del 19/1/1994, COGNOME, Rv. 196886 – 04; Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, COGNOME, Rv. 206170 – 01; Sez. U, n. 4904 del
26/3/1997, COGNOME, Rv. 207640 – 01), hanno fissato – fra gli altri – i seguenti passaggi della elaborazione giurisprudenziale sulla formazione del c.d. giudicato progressivo, che sembrano al collegio pertinenti rispetto al caso in esame:
a)non Ł conseguenza del giudicato parziale l’eseguibilità della sentenza, che non deve essere confusa con l’autorità di cosa giudicata che viene attribuita a una o piø delle statuizioni: la definitività va, piuttosto, posta in relazione alla «formazione di un vero e proprio titolo esecutivo, e quindi alla materiale e giuridica possibilità dell’esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto», laddove l’irrevocabilità Ł «conseguente all’esaurimento del giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato»;
b) in merito ai rapporti tra irrevocabilità ed esecutività in presenza di un giudicato parziale, l’autorità di cosa giudicata non va scambiata con la esecutorietà di una decisione, perchØ l’esecutorietà non Ł sufficiente ad attribuire a un provvedimento l’autorità di cui si tratta e, talvolta, neppure il carattere della irrevocabilità, mentre vi possono essere decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili;
c) si definisce rapporto di connessione essenziale, quello che, legando la parte non annullata a quella annullata, impedisce che la prima assuma autorità di cosa giudicata: tale rapporto va inteso come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti suddette nel senso che l’annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata, sollecitando su entrambe i poteri di giudizio e, quindi, la decisione del giudice;
d) con l’espressione “giudicato” la legge non intende riferirsi all’intrinseca idoneità della sentenza ad essere posta in esecuzione: l’irrevocabilità può non coincidere con la definitività del decisum, quando si sia formato un giudicato (parziale) sulla responsabilità dell’imputato e non Ł ancora intervenuta la determinazione della pena e, quindi, la sentenza non Ł ancora utilizzabile come titolo esecutivo (arg. ex artt. 624, 648, 650 cod. proc. pen.): Ł, dunque, la mancata irrevocabilità della determinazione della pena a impedire al giudicato parziale di dare corpo a un titolo esecutivo.
3.2 Ciò detto, la sentenza COGNOME contiene anche un esplicito passaggio riservato all’atteggiarsi del c.d. giudicato progressivo rispetto alla specifica ipotesi in cui l’affermazione di responsabilità irrevocabile riguardi un reato legato in sentenza dal vincolo della continuazione con i reati che rimangano ancora sub iudice .
Ribadito che l’attributo dell’esecutività non può essere riconosciuto alla pena relativa a un capo, pur irrevocabile quanto all’affermazione di responsabilità, qualora sia ancora sub iudice l’individuazione della violazione piø grave, le Sezioni Unite hanno affermato che, invece, la pena acquista il crisma dell’esecutività quando il rinvio disposto dal giudice di legittimità su questioni attinenti ai reati collegati a quello piø grave dal vincolo della continuazione (c.d. reati satelliti) e, segnatamente, alle addizioni di pena, non incide sulla immediata eseguibilità delle statuizioni già passate in cosa giudicata.
In altri termini, quando la decisione sia passata in giudicato in ordine alla pena stabilita per il reato qualificato – irrevocabilmente – come violazione piø grave nell’ambito delreato continuato, l’annullamento con rinvio disposto per i reati (eventualmente) posti in continuazione con esso non incide sull’immediata esecutività del giudicato parziale.
¨ stato precisato, altresì, che, anche in presenza di un giudicato parziale formatosi sulla pena relativa a un capo qualificato come violazione piø grave del reato continuato e insuscettibile di perdere, nel giudizio di rinvio, tale qualificazione, condizione dell’esecutività della pena Ł che essa sia “certa” e “completa” in relazione all’intero fatto-reato, comprensivo
delle eventuali circostanze.
3.3 Alla luce di questi principi, non Ł in dubbio, nel caso di specie, che quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sia il reato piø grave, sul quale Ł stata calcolata la pena base.
NØ il rapporto con gli altri reati Ł suscettibile tuttora di modificarsi, perchØ il giudice del rinvio potrebbe solo considerare ancor meno gravi i reati-fine per cui Ł intervenuto l’annullamento limitatamente alla tipologia della sostanza stupefacente.
La determinazione della pena per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, dunque, Ł irrevocabile, in quanto il giudice del rinvio non potrebbe modificarla nemmeno a seguito dell’accoglimento del motivo di appello relativo alla tipologia dello stupefacente.
Il rinvio inerente alla sussistenza e alla gravità dei reati satellite non tocca la certezza della pena stabilita per il reato piø grave, anche perchØ il rigetto del ricorso ha riguardato anche i profili circostanziali, compreso quello delle attenuanti generiche esitato in modo sfavorevole a COGNOME
Pertanto, la parte non annullata e quella annullata non sono in rapporto di connessione essenziale, che va inteso come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti suddette, nel senso che l’annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata, sollecitando su entrambe i poteri di giudizio e, quindi, la decisione del giudice.
In definitiva, non Ł piø in questione la determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato associativo, di guisa che l’affermazione di responsabilità per questo reato non solo Ł irrevocabile, ma Ł anche suscettibile di esecuzione nei confronti del soggetto che Ł stato dichiarato responsabile.
3.4 L’ordinanza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici piø volte ribaditi dalle Sezioni Unite, quando ha ritenuto che la sentenza di condanna per il delitto associativo fosse non solo irrevocabile, in quanto non piø soggetta a impugnazione, ma anche utilizzabile come titolo esecutivo.
Il terzo motivo di ricorso avversa questa conclusione, limitandosi a riproporre una questione già decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto nell’impugnazione, senza addurre motivi nuovi o diversi, e, quindi, deve essere disatteso.
Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso Ł da considerarsi complessivamente infondato e, pertanto, va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 23/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME