Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12450 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12450 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato il 16/8/1961 a Parma, avverso la sentenza del 15/11/2017 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibili del ricorso per manifesta infondatezza; udito, per l’imputato, l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24/11/2016, la Corte di appello di Milano, in parzia (.71. riforma delta sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato dai delitti tru tentata truffa di cui ai capi 1), 2) 5), 7), 11) della rubrica e dai delitti cui ai capi 1), 2), 3) e 9) dell’imputazione; ed esclusa l’aggravante di cui 61 n. 2 cod. pen. in relazione ai delitti di cui ai capi 4), 6) e 12), r giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante di cui a 476, comma secondo, cod. pen, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per i delitti, riuniti sotto il vinc continuazione, di corruzione di cui ai capi 4) e 6) e di falso di cui ai limitatamente al reato di cui all’art. 476 cod. pen., e 12).
Con sentenza n. 39787 in data 11/7/2017, la Quinta Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza di secondo grado limitatamente al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen.. C in quanto il Pubblico ministero non aveva contestato, neppure in fat l’aggravante in questione, “non avendo precisato nel capo d’imputazione che registro di protocollo Protoweb fosse dotato di fede privilegiata”; e in quanto anche il Giudice di primo grado non l’aveva applicata, né l’aveva inserita giudizio di bilanciamento con le altre circostanze.
Per tale motivo, una volta esclusa l’aggravante in questione, la Corte legittimità aveva rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Mila nuovo esame sull’intero trattamento sanzionatorio.
Con sentenza in data 15/11/2017, pronunciata in sede di rinvio, la Corte d appello di Milano aveva proceduto a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio; ed esclusa la predetta aggravante, aveva ridotto a 2 anni e 4 di reclusione la pena inflitta con la sentenza di primo grado.
Avverso la muova sentenza di appello, pronunciata all’esito del giudizi rescissorio, ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME per mezzo difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due distinti motivi impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
4.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legg penale in relazione alla omessa declaratoria di improcedibilità rispetto ai ca e 7) dell’imputazione per essere i reati estinti per intervenuta prescrizio alla data del giudizio di rinvio.
Si osserva che i fatti in questione sarebbero stati commessi, rispettivamen in data 28/1/2010 e 30/1/2010, sicché i due reati si sarebbero prescritt assenza di cause di sospensione, in data 28/7/2017 e 30/7/2017. Infatti, nes giudicato, formale o sostanziale, potrebbe dirsi formato alla data della pronun della sentenza nel giudizio di rinvio (emessa il 15/11/2017), essendo stati i fatti accertati soltanto sotto il profilo della responsabilità, ma non an trattamento sanzionatorio, elemento imprescindibile per la formazione de giudicato sostanziale.
Sotto altro profilo si osserva che, oltre al fatto di cui al capo 12) (a come più grave), anche quello di cui al capo 7) sarebbe interessato da disapplicazione della circostanza aggravante della c.d. fede privilegiata; si per quanto non fosse stata calcolata, su di esso, la pena base, la relativ avrebbe dovuto, comunque, essere oggetto a rivalutazione.
4.2. Con il secondo motivo, la difesa di COGNOME censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in relazione
all’istanza di acquisizione degli atti del giudizio di appello. Con memoria in 14/11/2017, prodotta in udienza, il difensore avrebbe rilevato la manc disponibilità, in capo al giudice procedente, degli 11 faldoni del fascicolo dibattimento, fisicamente mai trasmessi dalla cancelleria della Quarta sezi della Corte di appello, la cui collocazione sarebbe stata soltanto indicata predetta cancelleria, senza essere concretamente consultabili dai Giudici Collegio in sede di deliberazione. Tale eccezione era stata motivata con il f che il Giudice del rinvio era chiamato a formulare un giudizio di merito su meritevolezza delle attenuanti generiche e sulla relativa estensione, oltr sulla determinazione della pena principale e di quella irrogata per effetto continuazione, entrambe modificate in parziale riforma della prima sentenza Nondimeno, come detto, la richiesta difensiva sarebbe stata del tutto ignor dalla Corte territoriale, tanto in udienza, quanto in sentenza, con viola dell’obbligo motivazionale sulla stessa incombente.
CONSIDERATO IN DIRI’TTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Muovendo, secondo l’ordine logico, dall’ultimo motivo di doglianza, deve osservarsi che la censura difensiva non è autosufficiente, non avendo la pa allegato né la memoria, né il verbale dell’udienza in occasione della qual richiesta sarebbe stata formulata. In ogni caso, è appena il caso di rileva anche ad ammettere che la Corte territoriale non abbia avuto accesso agli a ciò non comporta che il relativo giudizio sia stato vulnerato dalla indisponib delle necessarie informazioni, atteso che gli elementi di fatto rilevanti ai fi rivalutazione del trattamento sanzionatorio erano certamente ricavabili dalle sentenze di merito, ove le circostanze di fatto rilevanti erano compiutamente riportate. Ne consegue la manifesta infondatezza della censura.
Venendo, quindi, alla questione dedotta con il primo motivo di ricorso, v ribadito il consolidato principio, affermato dalla giurisprudenza di legitt secondo il quale l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione soli fini della rideterminazione della pena comporta la definiti dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicc formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, mat successivamente alla sentenza di annullamento parziale (ex plurimis Sez. 2, n. 4109 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 265792; Sez., n. 15101 del 11/3/2010 Romeo, Rv. 246616; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242494).
Quanto, poi, alla mancata riduzione della pena per il delitto di cui al cap anch’esso interessato dalla disapplicazione dell’aggravante della c.d.
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privilegiata, va osservato che la Corte territoriale ha mostrato di avere comp una nuova valutazione della pena da applicare, facendo rinvio agli ind dosimetrici previsti dall’art. 133 cod. pen. ed effettuando il necessario giud adeguatezza del relativo trattamento sanzionatorio (v. sentenza impugnata, f 6).
Ne consegue, anche in tal caso, la manifesta infondatezza delle questio dedotte.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve esser pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non suss elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versar colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione d decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 12/10/2018