Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51153 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51153 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nate) a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha conclliso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, per il ricorso di COGNOME NOME.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA, in sostituzione dell’avvocato COGNOME del foro di POTENZA, come da nomina depositata in udienza, in difesa di COGNOME NOME.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di
COGNOME NOME.
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso.
Alle ore 11:35 l’udienza viene sospesa per la trattazione del ricorso Militare del 2° Collegio.
Alle ore 11:50 l’udienza riprende.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Napoli – giudicando in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione (sentenza n. 17357 del 2019) – con sentenza emessa in data 25 maggio 2022 ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME (nella misura di anni due mesi cinque e giorni dieci di reclusione) e nei confronti di COGNOME NOME (nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione) confermando nel resto la decisione emessa in primo grado (sentenza GUP Trib. Potenza del 5 dicembre 2012).
1.1 Giova fornire alcuni dati sullo sviluppo del procedimento:
in primo grado il GUP del Tribunale di Potenza ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME per i delitti di associazione per delinquere semplice e di violenza privata (fatti del 2007/2008) ;
b) con sentenza emessa in data 18 febbraio 2015 la Corte di Appello di Potenza riconosceva il carattere mafioso della associazione (come originariamente contestato) nonchè la circostanza aggravante (sia in rapporto al reato associativo che sul capo specifico) di cui all’art.7 del d.l. n.152 del 1991;
c) con una prima decisione rescindente (sentenza n. 19321 del 2017) questa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado in riferimento alla qualificazione giuridica delle condotte associative, mentre è stato dichiarato irrevocabile l’accertamento di responsabilità per il capo di violenza privata aggravata in danno di COGNOME NOME. E’ stato, inoltre, respinto il motivo di ricorso relativo (sempre in rapporto al reato associativo) alla ricorrenza dell’aggravante di cui all’art.7 del d.l. n.152 del 1991, precisando in motivazione che detta circostanza era stata ritenuta (in sede di merito) in ragione del ‘metodo’ utilizzato e non in riferimento alle finalità dell’agire;
d) la prima decisione di rinvio, nella cornice delineata dalla sentenza rescindente, ha ritenuto sussistente la fattispecie di associazione per dellinquere semplice, aggravata ai sensi dell’art.7 d.l. n.152 del 1991, con condanna di COGNOME NOME (NOME la attenuante della collaborazione) alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e di COGNOME NOME alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.
1.2 Tutto ciò posto, la decisione rescindente del 2019 ha ritenuto che:
la pena nei confronti del COGNOME non era stata correttamente determinata;
quanto alla posizione di COGNOME si afferma che la decisione rescindente del 2017 ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art.7 d.l. n.152 del 1991 sotto il profilo del metodo in rapporto ai reati-scopo e non al reato associativo. Da qui la carenza di motivazione della decisione impugnata e la richiesta di nuovo esame del punto, in rapporto al delitto di associazione semplice .
1.3 La Corte di Appello di Napoli, giudice del secondo rinvio :
ha rideterminato la pena per il COGNOME, nei termini indicati in apertura;
ha affermato, sulla base dei contenuti della decisione rescindente, che l’aggravante di cui all’art.7 – in riferimento al reato associativo – va riferita alle finalità perseguite e non al metodo.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.1 COGNOME NOMENOME NOME NOME motivi, deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sa nzionatorio.
Tanto la circostanza attenuante della collaborazione che le circostanze attenuanti generiche non sono state applicate nella misura massima della possibile riduzione. Sul punto il ricorrente evidenzia la particolare rilevanza e affidabilità del contributo dichiarativo, che avrebbe meritato maggiore considerazione. Evidenzia altresì la meritevolezza di una maggiore attenuazione anche in rapporto al giudizio sulla personalità ai sensi dell’art.133 cod.pen. .
2.2 COGNOME NOME, con unico motivo, deduce l’apparenza di motivazione circa la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.7 d.l. n.152 del 1991, invocando la prescrizione del reato (ove non aggravato). Il ricorrente evidenzia che la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto sussistente il particolare finalismo mafioso (quale circostanza aggravante del delitto di associazione semplice) senza motivazione alcuna. Si evidenzia, tra l’altro, che nella commisurazione della pena non è stato realizzato il reato – ove non aggravato – sarebbe
alcun aumento per detta aggravante e che prescritto.
Il ricorso di COGNOME NOME va dichiarato inammissibile mentre quello proposto da COGNOME NOME è infondato.
Il ricorso del COGNOME vede esclusivamente sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.
4.1 La circostanza attenuante di cui all’art.416 bis.1 comma 3 è stata in applicata nella massima estensione possibile (riduzione della metà), così come riduzione di pena correlata al riconoscimento delle circostanze attenua generiche (si vedano i passaggi determinativi di cui a pag. 7 della decis impugnata).
Nessun profilo di critica è stato rivolto alla entità di incremento per la ricono continuazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
Più complessa è la ricognizione della posizione dello COGNOME.
5.1 Non vi è dubbio circa la apparenza di motivazione della decisione impugnata sul punto oggetto di deduzione, posto che la Corte di Appello si limita ad afferm la sussistenza della ‘finalità agevolatrice’, senza identificare in fatto la fi della associazione mafiosa ‘favorita’ e senza spendere altre considerazioni.
5.2 Tuttavia il Collegio deve rilevare che il punto della decisione rappresen dalla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.7 d.l. n.152 del (sotto il profilo dell’avvenuto utilizzo del metodo mafioso) è coperto dal giudi progressivo per effetto della decisione emessa da questa Prima Sezione Penale i data 10 giugno 2016 (sent. n. 19321 del 2017).
5.3 Come ricordato dalle Sezioni Unite di questa Corte già nella decisione n. 162 del 2014, i limiti della pronuncia rescindente determinano l’irrevocabilità decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione fatti ascritti all’imputato : è noto, infatti, come la giurisprudenza dell Unite, sin da epoca ormai risalente, abbia avuto modo di porre in luce circostanza che la formazione del giudicato – specie per ciò che attiene ai rif che ne possono scaturire sul versante delle cause estintive del reato, qual particolare, la prescrizione – ben possa assumere, proprio nelle ipote
4
annullamento parziale pronunciato in sede di legittimità, i connotati tipici di una fattispecie a formazione progressiva. Si è premesso, al riguardo, che il riconoscimento della autorità di cosa giudicata, enunciato, in tema di annullamento parziale, dall’art. 624 c.p.p., con riferimento alle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, non si riferisce ne’ al giudicato cosiddetto sostanziale, ne’ alla intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto «all’esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione». Ci si muove, dunque, nell’ambito di uno specifico iter che conduce alla definizione del giudizio su di uno specifico oggetto, nel quadro di un fenomeno preclusivo che mira ad impedire che su di uno stesso tema possa intervenire una serie indeterminata di pronunce, così da assegnare i connotati della intangibilità a quella porzione di risultato raggiunta “nel’ processo e “dal” processo. Il giudicato, dunque, può avere una formazione non simultanea ma progressiva e ciò può accadere sia nelle ipotesi di procedimento cumulativo, allorché nel processo confluiscano una pluralità di domande di giudizio che comportino una pluralità di regiudicande, sia quando il procedimento riguardi un solo reato attribuito ad un solo soggetto, perché anche in quest’ultimo caso la sentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo del mezzi di impugnazione. D’altra parte, è diretta conseguenza proprio della definitività della decisione della Corte di cassazione, sia pure limitata nel suo contenuto all’oggetto dell’annullamento, la circostanza che l’art. 628 c.p.p., espressamente consenta la impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai “punti” non decisi in sede di giudizio rescindente, proprio perché il perimetro cognitivo del giudice del rinvio è tracciato dai limiti del devoluto, senza che possano venire nuovamente in discorso le “parti” della sentenza annullata che hanno ormai assunto i connotati di intangibilità propri della cosa giudicata .
5.4 Vi è dunque la primaria necessità di identificare in modo preciso i contenuti della prima pronunzia rescindente (sent. n. 19321 del 2017), posto che in ipotesi di avvenuta formazione di un giudicato progressivo su un punto specifico della regiudicanda (nel caso in esame circa la sussistenza della circostanza aggravante de qua anche in rapporto al reato di associazione per delinquere) nessuna ridiscussione posteriore (in sede di giudizio di rinvio o di nuovo ricorso per cassazione) avrebbe potuto intaccarlo (trattandosi di punti già decisi, vi è espresso divieto di legge alla posteriore rivalutazione, ai sensi dell’art.628 comma 2 cod. proc. pen. ) .
5.5 La motivazione della decisione emessa da questa Corte in data 10 giugno 2016 è – sul punto – inequivoca.
Se da un lato viene accolto il ricorso in punto di «qualificazione giuridica condotta associativa», dall’altro viene respinto il motivo di ricorso in pun sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.7 d.l. n.152 del 1991 anche in rapporto al ‘capo’ di associazione (si veda in particolare quanto affer alle pagine 11 e 12 della decisione de qua). Si afferma, in particolare che : dalla motivazione della sentenza impugnata emerge in modo evidente che si è fatto riferimento alla circostanza aggravante nella sua prima ipotesi: è cioè stato contestato l’utilizzo di una metodologia mafiosa, per cui detta circostanza resiste alle censure in quanto non elisa dalla eventuale diversa qualificazione della condotta associativa. In tale direzione la Corte territoriale ha valorizzato modalità delle condotte, evocative di un metodo riconoscibile come mafioso connesso al potere agire indisturbato per fini illeciti in un determinato terr osserva poi il Collegio che trattasi di valutazione che, essendo adeguatamen motivata in modo immune da contraddittorietà o manifeste illogicità, si sottrae sindacato di legittimità .
5.6 Da quanto appena detto deriva che il punto della decisione relativo a sussistenza, verso la fattispecie associativa, della circostanza aggravante dell’avvenuto utilizzo del metodo mafioso è oggetto di giudicato progressivo p effetto della sentenza numero 19321 del 2017 e non poteva essere ridiscusso né in sede di giudizio di rinvio chedi posteriore ricorso per cassazione (come avven nella sent. n.17357 del 2019). E’ peraltro evidente che tale constataz prescinde del tutto dalla valutazione dei contenuti (condivisibili o meno in dir della sentenza numero 19321 del 2017, in ragione della incensurabilità del decisioni emesse dalla Corte di Cassazione che siano immuni da errori percettivi
5.7 Sul tema, pure in assenza di precedenti oggetto di massimazione, il Colleg ritiene, che le posteriori ridiscussioni del punto – anche se avallate da una pronunzia rescindente – siano da ritenersi emesse in carenza di potere, stant palese violazione della disposizione di legge di cui all’art.628 comm cod.proc.pen. ed del correlato principio della intangibilità del giudi progressivo.
Applicando detti principi al caso in esame, ne deriva che l’avvenuta definizi del punto relativo alla circostanza aggravante dell’art.7 d.l. n.152 del 199
nella prima pronunzia rescindente rende immune da vizi la decisione oggetto dell’attuale ricorso.
La decisione emessa dalla Corte di Appello di Napoli va, in tal senso, ritenuta val strumento di determinazione del trattamento sanzionatorio, ferma restando la qualificazione della associazione come associazione semplice e la (già definit ricorrenza della particolare aggravante di cui all’art.7 d.l. n.152 del 1991.
L’assenza di incremento sanzionatorio per la circostanza aggravante de qua non ne determina, ovviamente, la elisione, trattandosi di errore di giudizio rimediabile in assenza di impugnazione della parte pubblica.
Al rigetto del ricorso dello COGNOME consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME NOME condanna al pagamento delle spese processua li.
Così deciso il 21 settembre 2023
Il Presidente
)
NOME COGNOME
GLYPH
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
L3
ILYL
C ORTE suppv,’4,A.
GIDIZIARIO
NOME
CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
,,,, e z k) GLYPH I -Z,U A .U) n , 9, -A, GLYPH f’U, :’,'”) ‘,’ , ‘l c’ L li qiW,C)”),, i, Lk, n 3kAi GLYPH 111 Uk ‘ et’ . e’ip’i GLYPH ‘ (À«:R. k -k , yu. ou , A ra 0,),, ukRR: cue -k», T- L’o , z j – ( 1,1 3 ek: cuu u p, k(. 3’kk GLYPH ,/ ckLe; u’ –u ” CIL: AC 3) ,,,’ e GLYPH i GLYPH :). rik , A Q, A.0 e Q, GLYPH . 1)(U)c,1D,/ . iA A) ) GLYPH 2J., , ‘ ,’ bi,, r ,:;j- L b i 4. , GLYPH c. GLYPH · GLYPH , r GLYPH r GLYPH 9 GLYPH ‘ GLYPH ,-., GLYPH i GLYPH , n fo , –Gi ””’ .`’ ,./ DxJÀ GLYPH tguL GLYPH -k A V 3 v . GLYPH , N u ok,c ), GLYPH o t o,k i, GLYPH u u,, , (b Ce u, X., i:. ‘3 Ui s z , , 15u ts A: GLYPH 9,k )’ ( . GLYPH I GLYPH P, fA.,ze GLYPH p,x) ZD GLYPH t; ” – A& ”,:tj,),)1. ‘ 1,, kZ./ kD ‘r ”)’;kRJ GLYPH Cb., GLYPH ) Ikki ., GLYPH t ‘ -} · GLYPH (:),;…, euk3 GLYPH elji .·’i,?,.i.Qik, GLYPH > r L A GLYPH ()-k CZ e, ìt ()Ux2L , .. t t) Ykkj i LU , SC GLYPH 91) Corte di Cassazione – copia non ufficiale 2 2 1 Qa t) GLYPH 9
IL FUNZIONA GLYPH