Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33452 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, insiste sulla intervenuta prescrizione del reato; si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che con sentenza Sez. 1^ n. 25178 del 21 settembre 2022, dep. il 12 giugno 2023, aveva annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 4 novembre 2021 nei confronti di NOME COGNOME, la Corte di assise di appello di Napoli con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di assise di Napoli in data 15 maggio 2020, ha assolto NOME COGNOME dal reato di omicidio pluriaggravato commesso in danno di NOME COGNOME (capo A) e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di tentato omicidio pluriaggravato (ca commesso in Aversa in danno di NOME COGNOME il 20 luglio 2001, in anni nove e mesi quattro di reclusione, con le già concesse circostanze attenuanti generiche in regime d equivalenza alle contestate aggravanti e con la circostanza attenuante di cui all’art. 8 I. 203 1991.
In particolare, il giudice del rinvio, ritenendo di avere ricevuto dalla Corte rescinde mandato di verificare se vi fossero stati o meno atti interruttivi della prescrizione, ant all’interrogatorio reso dall’imputato in data 20 novembre 2016, allo scopo di stabilire se il d di tentato omicidio di cui al capo B) si fosse estinto prima della pronuncia della sentenza secondo grado, ha ritenuto che, ai fini della determinazione del termine di prescrizione breve relativo alla fase antecedente al giudizio ed alla sentenza di primo grado, non dovesse teners conto delle circostanze attenuanti generiche, concesse in equivalenza con le aggravanti contestate e ritenute, con la sentenza di primo grado, ma soltanto della pena massima comminata per il delitto come contestato, ossia tentato omicidio pluriaggravato dall premeditazione, dall’aggravante dei futili motivi e dall’aggravante mafiosa di cui all’art. 7 I. 203 del 1991, con la conseguenza che il tempo necessario per il decorso della cd. ‘prescrizione breve’ era pari ad anni venti e non si era esaurito alla data dell’atto interruttivo costituito dall’interrogatorio dell’imputato del 20 novembre 2016.
Il ricorso per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 157 cod. pen. nella formulazio anteriore alla I. n. 251 del 2005, sul rilievo che la Corte di assise di appello del rinvio era in un errore di applicazione della detta norma ritenendo che ai fini della determinazione della c ‘prescrizione breve’ si dovesse tener conto della pena massima per il delitto contestato, come risultante dall’applicazione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e con maggiorazione fino ad un terzo per l’applicazione dell’ulteriore circostanza ad effetto speciale cui all’art. 7 I. 203 del 1991, di modo che, nel caso al vaglio, questa – il cui termine era pari ad
anni venti – non era maturata alla data dell’atto interruttivo considerato, ossia l’interrog dell’imputato in data 20 novembre 2016.
Deduce, a sostegno, la difesa del ricorrente, che la giurisprudenza di legittimità, format sul tenore di quella norma, aveva costantemente affermato che, ai fini dell’accertamento dell’avvenuta prescrizione la configurazione terminale della fattispecie criminosa, a cui fa lu la pronuncia del giudice di merito, opera “ex tunc” ed è pertanto irrilevante, al medesimo fine, la configurazione della fattispecie ipotizzata nel momento iniziale dell’esperimento dell’azi volta ad accertarla. Donde, nella fattispecie al vaglio, dovendosi considerare ai fini d determinazione della pena massima sia l’applicazione delle attenuanti generiche che l’attenuante della collaborazione, la prescrizione breve, calcolata in un tempo pari ad anni quindici, dove ritenersi già maturata alla data del 20 settembre 2016.
Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessio delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, posto che il giudice del rinv nella valutazione della gravità del fatto e dell’intensità del dolo, si era attenuto all’apprezza compiuto dai giudici di merito dei giudizi precedenti, senza avvedersi che tale apprezzamento non poteva ritenersi più congruo perché calibrato anche sull’omicidio pluriaggravato in danno di NOME COGNOME dal quale il ricorrente era stato tuttavia assolto.
In data 30 aprile 2024 è pervenuta richiesta di trattazione orale del ricorso a firma difensore del ricorrente; trattazione che gli è stata accordata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo sconta gli effetti di un fraintendimento circa i limiti oggettivi del di rinvio, disposto da questa Corte con la sentenza Sez. 1^ n. 25178/2023, in riferimento all posizione di NOME COGNOME nel processo per i delitti di cui ai capi A) e B) della rubrica.
1.1. Non vi è dubbio che il giudice del rinvio sia incorso in un error iuris laddove ha ritenuto che, vigente la disciplina della prescrizione anteriore a quella introdotta dalla l dicembre 2005, n. 251, il cd. ‘termine di prescrizione breve’ doveva essere computato sulla base della pena massima per il delitto di tentato omicidio contestato al ricorrente al capo B), co risultante dall’applicazione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e co maggiorazione fino ad un terzo per l’applicazione dell’ulteriore circostanza ad effetto speciale
cui all’art. 7 I. 203 del 1991, posto che, invece, questa Corte, nell’interpretare la disposi contenuta nella norma di cui all’art. 157 cod. pen., nella formulazione anteriore alla legg dicembre 2005, n. 251, secondo cui «Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenut conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69 costantemente affermato che «Ai fini dell’accertamento dell’avvenuta prescrizione la configurazione terminale della fattispecie criminosa, a cui fa luogo la pronuncia del giudice merito, opera “ex tune ed è pertanto irrilevante, al medesimo fine, la configurazione della fattispecie ipotizzata nel momento iniziale dell’esperimento dell’azione volta ad accertarl (Sez. 5, n. 3144 del 15/10/1993, Rv. 195880), di modo che il termine di prescrizione deve essere computato in riferimento alla specifica e concreta configurazione finale che del fatto il giud abbia ritenuto in sentenza, avuto riguardo alla qualificazione giuridica ed agli eleme circostanziali, e ciò anche in relazione alle fasi processuali precedenti, dovendosi in base ad es stabilire, nella verifica di eventuale estinzione del reato, l’efficacia dei fatti int sospensivi di volta in volta intervenuti (Sez. 6, n. 25680 del 09/01/2003, Rv. 226420).
1.2. Tuttavia, tale erronea decisione non sortisce alcun effetto sull’affermazione responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di tentato omicidio pluriaggravato commesso in danno di NOME COGNOME il 20 luglio 2001, questa essendo coperta da giudicato progressivo (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, COGNOME, Rv. 207640; Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, COGNOME Rv. 196886; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186165).
In effetti, nella parte motiva della sentenza rescindente si legge: «Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio in relazione al capo A), perché il giudice del rinvio si confronti, con piena autonomia di giudizio, con la pronunciata assoluzio del concorrente nel reato e rivaluti, alla luce anche di tale significativa emergenza istrut sopravvenuta, la posizione di COGNOME in ordine alla sua partecipazione al delitto ai danni COGNOME. Va, pertanto, disposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altr sezione della Corte di assise di appello di Napoli, per nuovo giudizio sul capo A), limitatamen alla posizione di COGNOME e, conseguentemente, sul trattamento sanzionatorio nei confronti del medesimo COGNOME, ove l’esito del giudizio di rinvio incida sulla responsabilità dell’imputato il reato sub A)» e «.. che il motivo nuovo di ricorso tempestivamente proposto dalla difes , non è ammissibile…. per aspecificità e difetto di autosufficienza. Né la censura è idonea a far attivare i poteri istruttori ufficiosi della Cor parte in cui nega la sussistenza di atti interruttivi, ai fini del decorso del termine mass
prescrizione, anteriori all’interrogatorio di NOME, intervenuto, secondo quanto dedotto ma non documentato dalla difesa, in data 20 novembre 2016» (cfr. pag. 16 della sentenza Sez. 1^ n, n. 25178/2023).
Donde, è del tutto evidente che la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenz rescindente: «Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli» doveva intenders riferita al solo capo A), con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogat per il delitto di cui al capo B), ove l’esito del giudizio di rinvio avesse inciso sulla respo dell’imputato per il reato sub A).
Pertanto, il passaggio argomentativo della sentenza rescindente riferito alla preliminare …. verifica della progressione di tutti gli atti onde esaminare l’esistenza d interruttivi, verifica, dunque, da riservare necessariamente al giudizio di rinvio, dov svolgersi, sul punto, attività di merito in ordine a quelli indicati dal difensore – in asse produzione documentale ad hoc come iniziati, nel presente procedimento, soltanto con l’interrogatorio di COGNOME del 20 novembre 2016» (cfr. pag. 16, ultimo capoverso, della sentenza Sez. 1″ n. n. 25178/2023) deve interpretarsi non come espressione di un comando sul da farsi rivolto dal giudice di legittimità al giudice del rinvio, ma come espressi un’attività riservata al giudice di merito e che, eventualmente, avrebbe dovuto compiere giudice del rinvio, sempre che non si fosse formato il giudicato sull’affermazione di responsabil per il capo B) e che fosse stato ammissibile il motivo nuovo proposto.
1.3. Ne viene che il giudice del rinvio pronunciandosi sul tema del decorso dei termini prescrizione del reato di cui al capo B) ha attratto al suo potere decisorio una questione diver ed autonoma rispetto a quelle dovutegli, così violando il disposto di cui all’art. 627, comma cod. proc. pen.. L’illegittimità della predetta statuizione si riverbera sul rilievo censorio fo con il motivo in disamina, determinandone, quindi, l’inammissibilità.
2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.
Invero, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il giudice del rinvio, in e all’assoluzione pronunciata nei confronti di NOME dal delitto di omicidio in danno di NOME COGNOME (capo A), nel rideterminare il trattamento sanzionatorio applicatogli per il deli tentato omicidio pluriaggravato di cui al capo B), gli ha negato la concessione delle circostan attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti ritenute valorizzando la gravità d fatto – in cui NOME era stato scelto per fungere da «specchiettista» nell’agguato teso NOME COGNOME, per il suo «diretto e stretto rapporto con questi, così da essere in gr
di tradirlo e di consegnarlo ai killer» (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata) – i suoi gravi ed allarmanti precedenti. Si tratta di motivazione completa e congrua che, come tale non può essere sindacata in questa sede, al lume dell’insegnamento impartito in materia dal diritto vivente (Se U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024.