Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11117 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11117 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2025 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sente indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano, decidendo in rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia in data 2023, ha rideterminato la pena in anni due, mesi uno di reclusione e 1.950 e multa, confermando nel resto la sentenza appellata.
Ne chiede l’annullamento per violazione dell’art. 627, comma 3, cod. pr pen. Deduce che la sentenza di questa Corte aveva espressamente dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità solo per il delitto di truff capo N), e disposto il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzio a titolo di continuazione, dopo aver dichiarato la prescrizione per il
limitatamente ai fatti commessi sino al 18 gennaio 2017. Sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere che l’annullamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, comportando la definitività dell’accertamento di responsabilità dell’imputato, precludesse di dichiarare l’estinzione del reato maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, atteso che in caso di sentenza cumulativa i singoli capi sono autonomi ad ogni effetto giuridico e passa in giudicato se non investito da impugnazione; pertanto, la Corte di appello ha errato nel non rilevare l’intervenuta prescrizione per i reati commessi sino al 18 gennaio 2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
La censura rivolta al giudice del rinvio è del tutto infondata, essendosi la Corte di appello correttamente attenuta alla sentenza di annullamento ed al giudicato formatosi anche sugli altri capi di imputazione per espressa statuizione di questa Corte.
Nella sentenza rescindente si chiarisce, infatti, che, in accoglimento del relativo motivo di ricorso, l’annullamento della precedente sentenza di appello è parziale, investendo solo l’aumento della pena a titolo di continuazione e, ferma l’intangibilità della pena base determinata per il reato più grave di truffa ai danni di NOME NOME di cui al capo N), in ordine al quale veniva dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato, si precisava che per gli altri reati non erano stati formulati specifici motivi di ricorso.
Era, quindi, rimessa al giudice di merito unicamente la rideterminazione della pena da applicare in aumento a titolo di continuazione, senza incorrere nella violazione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. censurata, per i restanti reati di cui ai capi M), N) e O), per i quali, in assenza di contestazioni e di specifi motivi di ricorso, doveva ritenersi definitivo l’accertamento del fatto-reato e formato il giudicato progressivo.
A fronte della precisa e chiara statuizione di questa Corte, al giudice del rinvio era preclusa ogni nuova valutazione sul decorso del termine di prescrizione per i fatti residui oggetto del capo O), a differenza di quanto sostenuto nel ricorso in base ad un’erronea interpretazione della sentenza rescindente.
Pertanto, del tutto correttamente la Corte di appello ha ritenuto vincolante la sentenza di questa Corte, conformandosi all’orientamento secondo il quale l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile e si è allineata al principio consolidato secondo il quale l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della
rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, COGNOME, Rv. 207640; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M. Rv. 278050; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265792; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, NOME e altro, Rv. 246616).
E ciò in forza del chiaro disposto dell’art. 624 cod. proc. pen. a norma del quale “se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”; è, dunque, indubbiamente riconosciuta dalla legge l’autorità del giudicato sia ai capi che ai punti dell sentenza non oggetto di annullamento (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).
Le uniche ipotesi in cui è eccezionalmente possibile per il giudice del rinvio dichiarare la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza parziale di annullamento sono limitate al caso in cui la Corte di cassazione abbia escluso la sussistenza di un’aggravante ed imposto un nuovo esame della questione relativa alla corretta individuazione della data di consumazione del reato (Sez. 5, n. 17050 dell’8 febbraio 2013, Pace, P.v. 255092) o nel caso di dichiarazione di illegittimità della norma incriminatrice contestata che abbia determinato la modifica del regime sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato (Sez. 4, n. 12640 del 06/02/2018, Gravagno, Rv. 272244), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
Alla luce di tali principi era, quindi, preclusa la possibilità di dichiarare prescrizione di reati per i quali doveva ritenersi definitivamente accertata la sussistenza del reato e la responsabilità dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 5 marzo 2026