Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10493 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10493 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOMECOGNOME nato a Trivero il 16/01/1965
avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME difensore della parte civile NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/12/2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa per il reato di truffa, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di euro 5000,00 liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile NOME COGNOME.
Con sentenza n. 31477 del 24/05/29023 la seconda Sezione della Corte di Cassazione, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso dell’imputato, ha annullato la predetta pronuncia limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata titolo di risarcimento del danno.
La Corte di appello di Torino in sede di rinvio, in parziale riforma nella sentenza di primo grado, ha disposto che il pagamento della somma liquidata avvenga non in una unica soluzione ma in ratei mensili.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata alla costituita parte civile a titolo di risarcimento del danno.
2.2. Violazione di legge per essere il reato estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado. Nella prospettazione difensiva, tenuto conto del periodo di sospensione in primo grado (pari a mesi 5 e giorni 11) il reato si sarebbe prescritto il 28/06/2023.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va esaminato preliminarmente, per priorità logica, il secondo motivo di ricorso, che è inammissibile.
Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa al trattamento sanzionatorio, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisc l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 – 01).
Quindi, la possibilità di applicare l’art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all’annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, per cui, formatosi il giudicato sull’accertamento del reato e sull
responsabilità dell’imputato, tali cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul “decisunn”.
Nel caso di specie la sentenza della Corte di appello di Torino del 13/12/2022 era stata impugnata con ricorso per cassazione unicamente in riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno di denaro (cfr. sentenza n. 31474/2023 della seconda Sezione sopra richiamata). La mancata contestazione della responsabilità dell’imputato ha, quindi, determinato la formazione del giudicato su tale punto, che non può essere scalfito da cause estintive sopravvenute.
Anche il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che il giudice di rinvio non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati nella sentenza d annullamento di questa Corte, non supera il vaglio di ammissibilità.
Il perimetro del giudizio di rinvio, fissata con sentenza n. 31474/2023, era relativo all’apprezzamento delle condizioni economiche dell’imputato, al fine di verificare la sua capacità di pagare la somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno.
La Corte di appello di Torino ha effettuato tale accertamento, rilevando che la condizione di fallito non è necessariamente coincidente con quella di soggetto incapiente e che, nel caso di specie, è stato accertato, tramite la deposizione del curatore fallimentare, che, subito dopo il fallimento, l’imputato aveva proceduto a vendere alcuni beni, incassando il prezzo, e aveva effettuato prelievi in contanti di somme considerevoli. Tali considerazioni, unitamente alla non considerevole entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, hanno consentito di escludere il dubbio in ordine alla capacità di soddisfare la condizione imposta.
Tale motivazione, logica e immune da vizi, sfugge alle censure dedotte con il ricorso, con cui contesta la rilevanza delle circostanze riferite dal curatore fallimentare e si prospetta del tutto genericamente il vizio di inversione dell’onere probatorio.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Le spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza ma si è limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria, vanno integralmente compensate (Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, Rv. 285911 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Compensa integralmente tra le parti le spese di parte civile del presente grado di giudizio.
Così deciso il 04/03/2025.