Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45863 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME n. a Torre del Greco il 15/2/1969 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 24/5/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; udito il difensore della parte civile, Avv. NOME COGNOME che ha depositato conclusi scritte e nota spese; udito il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di rico chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 20903/23, che aveva riqualificato il fatto contestato allo COGNOME quale peculato continuato alla stregua del delit appropriazione indebita, determinava la pena, ritenuta la continuazione, in anni tre d reclusione ed euro duemila di multa, confermando le statuizioni civili in favore del Comune di Vieste.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME il quale con unico motivo ha dedotto la violazione dell’art. 129 cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale omesso di dichiarare l’estinzione del reato ex art. 646 cod.pen.,ritene erroneamente che il giudizio di responsabilità per il delitto come riqualificato fosse coperto giudicato interno a seguito della pronunzia rescindente.
Il difensore sostiene che il giudicato parziale può formarsi solo con riguardo ai capi e no ai punti della decisione, rimarcando che il giudizio su ciascun reato non può considerars esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti de pronuncia finale su ogni reato e quindi l’accertamento del fatto, l’attribuzione all’imputat qualificazione giuridica e, nel caso di condanna, il regime circostanziale e la determinazion della pena. Pertanto, nella specie i giudici d’appello avrebbero dovuto rilevare la maturazion del termine massimo di prescrizione che, tenuto conto delle sospensioni, era spirato al più tardi nel settembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. La pronunzia rescindente ha proceduto alla riqualificazione del contestato delitto di peculato nel fattispecie di appropriazione indebita continuata e ha rinviato per la rideterminazione del pena alla Corte d’Appello di Napoli, che vi ha proceduto dopo aver disatteso la richiesta dell difesa di pronunziare declaratoria estintiva per decorso dei termini di prescrizione.
2. La valutazione della Corte di merito è giuridicamente corretta. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo autorevolmente affermato il principio secondo cui, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa all determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, imp l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 – 01).
La cennata decisione si pone nel solco tracciato da precedenti pronunzie del massimo consesso nomofilattico che avevano già chiarito che il principio della formazione progressiva del giudicato -desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell’art. 545 comma primo cod. proc. pen. del 1930 (e parallelamente dell’art. 624, comma primo, nuovo cod. proc. pen.) -che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sente concernenti l’esistenza del reato e la responsabilità dell’imputato e non in rapporto connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione s quali si è formato il giudicato, non potendo l’art. 152 cod. proc. pen. del 1930 (e l’art nuovo cod. proc. pen.), che pur prevede l’efficacia di dette cause in ogni stato e grado de procedimento, superare la “barriera del giudicato”, essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro “i processuale (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196886 – 01).
Questa Corte ha, altresì, puntualizzato in tema di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione, che con l’espressione “parti della sentenza” l’art. 624 del cod. proc. pen ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinat capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l’ampiezza del relativo contenuto (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti Rv. 193419-01; nello stesso senso da ultimo Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Rv. 281106 01).
2.1 Si tratta di principi incontrastati nel panorama giurisprudenziale e costantemente ribaditi. Passando in rassegna le più recenti pronunzie sul tema si legge che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050 – 01); che qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento del attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabili impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828 – 01); che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazio della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabili
3 GLYPH
Eg2,
dell’imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio d rinvio di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, matura successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792 – 01).
Deve aggiungersi che nell’ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenu irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte – adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio individuare, sulla base della lettura e dell’interpretazione della sua precedente sentenza, parti passate in giudicato (Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018,Rv. 272966 – 01).
Nella specie, alla luce della pronunzia rescindente, esattamente interpretata in sede di rinvio, la qualificazione giuridica del fatto e la responsabilità dell’imputato avevano acqu autorità di giudicato ex art. 624, comma 1, cod.proc.pen., essendo stato demandato al giudice di merito esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio per la fattispecie ritenuta.
3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
Non può accedersi alla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla costituita parte civile, stante il consolidato principio secondo cui la condanna alla refusione delle spe sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelab e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio e ogni volta che dall’eventuale accoglimento del ricorso proposto dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile stessa (Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Rv. 273018 – 01; Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280519-01; Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Rv. 285236 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
gLi
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali della parte civile Comune di Viest in persona del sindaco p.t.
Così deciso in Roma, 22 Ottobre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente