Giudicato Progressivo: Quando la Prescrizione Non Ferma la Giustizia
L’ordinanza n. 31882/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul concetto di giudicato progressivo e sui suoi effetti sulla prescrizione del reato. La pronuncia chiarisce perché, anche se i termini di prescrizione maturano, il reato non può essere dichiarato estinto se l’accertamento della responsabilità è già divenuto definitivo. Questo principio è fondamentale per comprendere la stabilità delle decisioni giudiziarie.
Il Caso in Analisi
Un imputato, dopo una condanna in Corte d’Appello, presentava ricorso in Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguardava la mancata declaratoria di estinzione di due capi d’imputazione per prescrizione, a suo dire intervenuta prima della sentenza d’appello impugnata. Tuttavia, la vicenda processuale era più complessa: in precedenza, la stessa Corte di Cassazione aveva già annullato una precedente sentenza, ma solo per quanto concerneva la determinazione della pena, rinviando il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione su quel punto specifico.
L’impatto del giudicato progressivo sul processo
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’applicazione del principio del giudicato progressivo. Quando la Suprema Corte annulla una sentenza con rinvio solo su alcuni aspetti – in questo caso, la quantificazione della pena – tutte le altre parti della decisione, come l’accertamento della sussistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato, diventano definitive e irrevocabili. Si forma, appunto, un “giudicato” che progredisce per parti.
Questo meccanismo impedisce che questioni già decise in via definitiva possano essere rimesse in discussione. La Corte, richiamando un suo consolidato orientamento, ha sottolineato che la formazione del giudicato progressivo sull’affermazione di responsabilità rende irrilevante la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato”. Le argomentazioni dell’imputato sono state giudicate in “palese contrasto” sia con il dato normativo che con la giurisprudenza consolidata. I giudici hanno spiegato che l’annullamento con rinvio disposto in precedenza, essendo limitato alla sola rideterminazione della pena, aveva cristallizzato la responsabilità penale. Pertanto, il giudizio di rinvio non poteva concludersi con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, poiché la colpevolezza era già un punto fermo e non più contestabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio cruciale per la stabilità del sistema giudiziario: la definitività dell’accertamento di responsabilità. Per effetto del giudicato progressivo, la prescrizione che matura dopo un annullamento parziale della Cassazione non può estinguere il reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Questa pronuncia serve da monito: non è possibile utilizzare strumentalmente i tempi del processo per ottenere l’estinzione di un reato quando la colpevolezza è già stata accertata in modo irrevocabile.
Cosa si intende per giudicato progressivo?
È il principio per cui, in un processo, alcune parti di una sentenza (come l’accertamento del reato e della colpevolezza) diventano definitive e non più modificabili, anche se altre parti (come la determinazione della pena) sono ancora oggetto di un nuovo giudizio a seguito di un annullamento con rinvio.
La prescrizione può estinguere un reato dopo un annullamento parziale con rinvio della Cassazione?
No. Se la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza solo per aspetti specifici (come la pena), l’accertamento della responsabilità dell’imputato diventa definitivo. Di conseguenza, la prescrizione che dovesse maturare successivamente a tale decisione non può più portare all’estinzione del reato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese legali (liquidate in duemila euro più accessori) alla parte civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31882 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
letta le memoria conclusiva e la richiesta di liquidazione con nota spese della parte civile costituita;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge per l’omessa declaratoria di estinzione dei reati contestati ai capi 5) e 6) per prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale, l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265792 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita che si liquidano in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge Così deciso, in data 9 luglio 2024.