Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11150 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11150 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a MILANO avverso la sentenza in data 18/09/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘inammissibilità de l ricorso; letta la nota dell’AVV_NOTAIO, che ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 18/09/2025 della Corte di appello di Milano, che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 19/03/2025, in parziale riforma della sentenza in data 19/07/2019 del Tribunale di Milano, lo ha assolto dal reato a lui ascritto, commesso in data 20
luglio 2010, e ha rideterminato la pena per il residuo reato commesso il 24/07/2010.
Deduce:
1.1. ‘Violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen. -Violazione dei limiti del giudizio rescindente e del giudicato progressivo per l’episodio del 24 luglio 2010.
Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., lamentando la violazione dei limiti del giudizio rescindente e del giudicato progressivo formatosi sull’episodio del 24 luglio 2010.
Si sostiene che la Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio, avrebbe erroneamente interpretato il dictum della Corte di Cassazione, reputando che il solo aspetto rimesso alla sua valutazione fosse l’episodio del 19-20 luglio 2010, con conseguente passaggio in giudicato dell’episodio del 24 luglio 2010. Tale lettura sarebbe però contraria al disposto dell’art. 624 cod. proc. pen. in materia di annullamento parziale, atteso che l’episodio del 24 luglio si porrebbe in rapporto di connessione essenziale con la parte annullata, sicché la sua mancata rivalutazione integrerebbe violazione della regola ivi prevista.
1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., nonché erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione al D.P.R. 309/90, in ordine all’indeterminatezza dell’oggetto materiale del reato riferito all’episodio del 24 luglio 2010.
Si censura la sentenza impugnata per omessa, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato commesso il 24 luglio.
2. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato.
Dalla lettura della sentenza rescindente e dal suo dispositivo emerge chiaramente che l’unico tema rinviato alla Corte di appello di Milano era quello relativo all’episodio di spaccio del 19 luglio 2010, mentre l’impugnazione veniva rigettata in relazione all’episodio del 24 luglio 2010, rispetto al quale la Corte di cassazione rilevava che il ricorso era «del tutto generico e aspecifico, perché la relativa doglianza manca di confrontarsi con il tenore della doppia sentenza conforme resa in parte qua dai giudici del merito nel ricostruire la vicenda in fatto e il relativo giudizio di responsabilità».
La Corte di cassazione, dunque, ha rigettato l’impugnazione in relazione all’episodio del 24 luglio 2010, con la conseguente irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità in relazione a tale capo, per il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, dal che discende la manifesta infondatezza del contrario assunto sostenuto dalla difesa con il primo motivo di ricorso.
Dalla manifesta infondatezza del primo motivo d’impugnazion e discende l’inammissibilità anche del secondo motivo d’impugnazione, in quanto inteso a rimettere in discussione temi oramai coperti dal giudicato.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME