Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da COGNOME NOME, nato a Potenza il DATA_NASCITA, avverso la sentenza n. 51153 della Corte di cassazione in data 21/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per NOME COGNOME, lAVV_NOTAIO, comparso anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5 dicembre 2012, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME per i delitti di associazione per delinquere (capo A) e di violenza privata (capo H), commessi negli anni 2008/2009. In particolare, l’ipotesi contestata al capo A) era stata riqualificata come associazione per delinquere comune rispetto all’originaria contestazione elevata ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.; mentre la violenza
t- privata ai danni di NOME COGNOME di cui al capo H) era stata ritenuta aggravata ai sensi dell’art. 7, legge n. 203 del 1991. Con lo stesso provvedimento COGNOME era stato, invece, assolto, per non avere commesso il fatto, dal delitto di cui al capo I), relativo ad altra ipotesi di violenza privata ai danni di NOME COGNOME anch’essa aggravata ai sensi dell’art. 7, legge n. 203 del 1991.
1.1. Con sentenza in data 18 febbraio 2015, la Corte di appello di Potenza aveva riconosciuto, conformemente all’originaria imputazione, il carattere mafioso dell’associazione per delinquere contestata al capo A), aveva confermato la condanna in relazione al delitto di cui al capo H) e, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato COGNOME anche per l’ulteriore delitto di violenza privata contestato al capo I). Per entrambi i delitti di violenza privata era stat nel frangente, confermata la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 7, legge n. 203 del 1991.
1.2. Con sentenza n. 19321/2017 del 10 giugno 2016, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado sia con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta associativa (non essendosi ritenuta dimostrata la presenza dei connotati tipici dell’ipotesi prevista dall’art. 416-bis co pen.), sia con riferimento al delitto di violenza privata di cui al capo I), rispett quale la Corte di appello, nel ribaltare il precedente esito assolutorio, non aveva adempiuto all’onere di motivazione rafforzata sulla stessa incombente. Quanto alla violenza privata in danno di NOME contestata al capo H), la sentenza aveva respinto le ragioni difensive, ribadendo che tale fattispecie doveva ritenersi aggravata ex art. 7, legge n. 203 del 1991 in ragione del metodo mafioso utilizzato e non delle finalità agevolative dell’agire.
1.3. Pronunciandosi in sede di rinvio, con sentenza in data 27 novembre 2017 la Corte di appello di Salerno – secondo quanto riportato nella sentenza n. 17357 del 4 febbraio 2019 della Quinta Sezione della Corte di cassazione – aveva ritenuto sussistente la fattispecie di associazione per delinquere semplice, escludendo dunque la configurabilità dell’associazione mafiosa originariamente contestata al capo A); e aveva al contempo ritenuto configurabile l’agg-avante del metodo mafioso prevista dall’art. 7, legge n. 203 del 1991, sia per il reato associativo che per quello comune, con condanna di COGNOME alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione.
1.4. Con sentenza n. 17357 del 4 febbraio 2019, la Quinta Sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso dell’imputato, aveva premesso che l’aggravante prevista dall’art. 7, legge n. 203 del 1991 era stata ritenuta nella specie sussistente nella forma del metodo mafioso; e aveva, dunque, ritenuto che, in tale forma, essa non potesse trovare configurazione con riferimento all’associazione per delinquere semplice contestata al capo A), stante la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in relazione al delitto d
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associazione per delinquere comune previsto dall’art. 416 cod. pen., l’aggra di cui all’art. 7, legge n. 203 del 1991 è ipotizzabile esclusivamente specifico profilo della finalità di agevolare l’attività di un’associazione mafios non dell’utilizzo del metodo mafioso, dovendosi necessariamente configurare, nella seconda ipotesi, il diverso reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. E, pertant ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza in relazione a tale profilo.
1.5. Con sentenza del 25 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli, all’esito del nuovo giudizio di rinvio, ritenne, secondo quanto riportato nella sentenza n. 51153 del 21 settembre 2023 della Prima Sezione della Corte di cassazione, che l’aggravante di cui all’art. 7 – in relazione al reato associativo di cui al capo andasse riferita non al metodo mafioso, ma alle finalità di agevolazione di un sodalizio camorristico; e rideterminò la pena inflitta in 1 anno e 8 mesi di reclusione.
1.6. Investita di un nuovo ricorso, con cui COGNOME aveva dedotto l’apparenza di motivazione circa la sussistenza dell’aggravante, invocando la prescrizione del reato ove ritenuto non aggravato, la Prima Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 51153 del 21 settembre 2023, lo ha respinto, rilevando che la questione dedotta era coperta dal giudicato progressivo per effetto della sentenza n. 19321/2017 in data 10 giugno 2016, che aveva affermato l’esistenza dell’aggravante del metodo mafioso anche in rapporto al reato di associazione per delinquere, con conseguente preclusione rispetto a una rivalutazione di tale profilo in sede di giudizio di rinvio, essendo incensurabili le decisioni emesse dalla Corte di cassazione immuni da errori percettivi ed essendo le successive ridiscussioni del punto emesse in carenza di potere, stante la violazione dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen. e del correlato principio della intangibilità del giudicato progressivo
COGNOME ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la predetta sentenza per mezzo dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, deducendo che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore nel ritenere coperta dal giudicato progressivo l’esistenza dell’aggravante del metodo mafioso anche in riferimento al reato associativa. In particolare, la Suprema Corte avrebbe errato nel ritenere che, con la sentenza del 18 febbraio 2015, la Corte di appello di Potenza abbia riconosciuto l’esistenza di un’associazione mafiosa aggravata ex art. 7, legge n. 203 del 1991 sub specie del metodo mafioso, avendo essa riformato la pronuncia di primo grado dichiarando COGNOME colpevole dei reati sub capi A), H), I) come in origine contestati, sicché la circostanza aggravante sarebbe stata ritenuta esistente «come originariamente contestata» solo in relazione ai capi H) e I), posto che mai il capo A) avrebbe contestato il delitto di associazione mafiosa aggravata dal metodo mafioso. Dunque, con il ricorso in cassazione, COGNOME, con i motivi 1, 2, 3, 4, aveva chiesto
l’annullamento della sentenza di appello in relazione all’associazione mafiosa contestata al capo A) e in relazione all’aggravante ex art. 7, legge n. 203 del 1991, Ciò che avrebbe dovuto essere esclusa con l’accoglimento del motivo di ricorso sulla «insussistenza del sodalizio mafioso di cui al capo A)», Argomento respinto dalla Corte di cassazione, secondo cui l’aggravante sarebbe stata ritenuta sussistente nelle forme del metodo mafioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente, appare opportuno richiamare il principio espresso dalle Sezioni unite secondo il quale il rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile in caso di errore di fatto «purché la statuizione sul punto sia l’effet esclusivo di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza dell’errore» (cfr. Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528 – 01).
3. Tale situazione deve ritenersi sussistente nel caso di specie.
Come più sopra evidenziato, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione, nella sentenza n. 51153 del 21 settembre 2023 oggetto dell’odierno ricorso straordinario, ha ritenuto che per effetto della sentenza n. 19321/2017 in data 10 giugno 2016 della stessa Prima Sezione della Corte di cassazione, si fosse ormai formato il giudicato in ordine all’esistenza dell’aggravante del metodo mafioso in rapporto al reato di associazione per delinquere contestato al capo A); e, per tale ragione, ha respinto il ricorso della difesa dell’imputato che aveva eccepito l’avvenuta prescrizione del delitto in questione nelle more maturata.
3.1. In realtà, con la sentenza n. 19321/2017 in data 10 giugno 2016 della Prima Sezione della Corte di cassazione era stato disposto l’annullamento con rinvio sia con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta associativ contestata al capo A), sia in relazione al delitto di violenza privata di cui al ca I). Dunque, il giudicato si era formato unicamente in relazione al delitto di violenza privata contestato al capo H), ritenuto commesso con l’aggravante prevista dall’art. 7, legge n. 203 del 1991 sub specie del metodo mafioso utilizzato. Ed era proprio rispetto a tale reato che, come si evince dalla lettura delle pagine 11 e 12 della prima pronuncia rescindente, la Prima Sezione della Corte di cassazione si era pronunciata sulla questione della configurabilità dell’art. 7, legge n. 203 de
1991. Con il quinto motivo del primo ricorso per cassazione, opportunamente allegato dalla difesa a corredo dell’odierno ricorso, era stata prospettata la questione relativa alla configurabilità dell’aggravante in parola rispetto ai rea satellite una volta esclusa l’esistenza di un sodalizio mafioso; e la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva condivisibilmente osservato che tale esclusione non fosse rilevante in quanto l’aggravante era stata contestata, come detto, nelle forme del metodo mafioso, che prescinde totalmente dall’esistenza di un sodalizio avente tali caratteristiche.
3.2. Ne consegue che l’odierna deduzione difensiva, secondo cui la sentenza n. 51153 emessa in data 21 settembre 2023 dalla Prima Sezione della Corte di cassazione, sia incorsa in errore di fatto nel ritenere coperta dal giudicato progressivo l’esistenza dell’aggravante del metodo mafioso anche in riferimento al reato associativo, deve ritenersi fondata.
Infatti, secondo quanto può evincersi, come detto, dal testo della sentenza n. 19321/2017 in data 10 giugno 2016 e, in particolare, delle pagine 11 e 12, come interpretabili anche in rapporto alle complessive argomentazioni svolte nell’intera pronuncia con riferimento ai motivi di impugnazione all’epoca articolati, la Prima Sezione della Corte di cassazione non aveva affatto ritenuto che l’aggravante prevista dall’art. 7, legge n. 203 del 1991 dovesse ritenersi sussistente, sub specie metodo mafioso, con riferimento al delitto associativo contestato al capo A), quanto in relazione al delitto contestato al c:apo H), unica fattispecie in relazion alla quale era stata confermata la sentenza pronunciata dalla Corte di appello. Tanto è vero che il dispositivo della prima sentenza rescindente, nel respingere le relative censure difensive, aveva dichiarato irrevocabile la sentenza nella parte relativa all’accertamento della responsabilità penale per il delitto di violenz privata “aggravata” in danno di NOME COGNOME, ove il richiamo all’aggravante era riferibile, oltre che a quella prevista dall’art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen anche all’aggravante dell’art. 7, legge n. 203 del 1991, che non era stata esclusa.
3.3. Né tantomeno alcun giudicato sull’associazione mafiosa contestata al capo A) si era prodotto dopo la pronuncia della sentenza n. 17357 del 4 febbraio 2019 della Quinta Sezione della Corte di cassazione, con la quale era stato disposto l’annullamento con rinvio della prima sentenza rescissoria proprio con riferimento alla configurabilità di un’ipotesi di associazione semplice aggravata dal metodo mafioso.
3.4. Pertanto, venuta meno l’aggravante rispetto al delitto di associazione per delinquere non aggravato, contestato al capo A) della rubrica, deve darsi atto che lo stesso, alla data odierna, si è effettivamente prescritto, essendo stato commesso dal 2007 alla data del giugno 2008, donde l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 25 maggio 2022 in relazione al menzionato capo A). Ciò rende, inoltre, necessario rimettere al Giudice
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di merito la rideterminazione della pena residua per i restanti reati di cui ai capi H) e I), la cui commissione da parte di NOME COGNOME è stata accertata con sentenza ormai passata in giudicato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. Pertanto, deve procedersi alla revoca della sentenza di questa Corte n. 51153/2023 emessa, nei confronti di NOME COGNOME, in data 21 settembre 2023 limitatamente al rigetto del ricorso dal medesimo proposto in riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7, legge n. 203 del 1991 per il reato d associazione a delinquere contestato al capo A) della rubrica.
Per l’effetto, previa esclusione della suddetta aggravante, deve altresì disporsi l’annullamento, senza rinvio, della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 25 maggio 2022 nei confronti dello stesso COGNOME, limitatamente al suddetto capo, per essere il reato estinto per prescrizione.
Inoltre, deve altresì disporsi l’annullamento della stessa sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterrninazione della pena in relazione ai residui reati per cui l’imputato è stato condannato (capi H e I).
PER QUESTI MOTIVI
Revoca la sentenza di questa Corte n. 51153/2023 emessa in data 21 settembre 2023 nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al rigetto del ricorso proposto dal medesimo in riferiment:o alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/91 per il reato di assoc:iazione a delinquere di cui al capo e per l’effetto, previa esclusione della suddetta aggravante, annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data .25 maggio 2022 nei confronti dello COGNOMENOME limitatamente al suddetto capo per essere il reato estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena in relazione ai residui reati per cui l’imputato è stato condannato.
Il Consigliere estensore
Così deciso in data 20 marzo 2024
WPresidente