Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, all’esito del giudicio di rinvio, per quanto ancora di rilievo, ha rideterminato pena comminata a NOME COGNOME, per fattispecie in materia di stupefacenti, operando l’aumento per la recidiva in ragione di un terzo (al pari di quanto effettuato dal giudice di primo grado), in ossequio a quanto statuito, all’esito della fase rescindente, da Sez. 3, n. 37932 del 08/07/2021, che ha invece dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato nel resto, in particolare in merit alle censure relative alla responsabilità penale.
Avverso la sentenza e nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono il difetto assoluto di motivazione, per apoditticità, in merito alla prospettat estinzione della fattispecie per essersi prescritta nelle more del giudizio di rinvio (prescrizione che la difesa avrebbe dedotto all’udienza del 5 aprile 2023), nonché la violazione di legge per non aver rilevato la detta prescrizione, nonostante la mancata formazione del giudicato circa il trattamento sanzionatorio.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come evidenziato dal ricorrente, per quanto emerge dalla sentenza impugnata’ oltre che dalla sentenza rescindente (Sez. 3, n. 37932 del 08/07/2021), la Suprema Corte ha annullato la sentenza d’appello, con rinvio per nuovo esame, solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso di NOME COGNOME.
Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso in applicazione del costante principio di legittimità, cui deve darsi seguito, per il qual l’annullamento con rinvio disposto, come nella specie, dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato. Sicché, la formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (ex plurimis: Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, COGNOME, Rv, 265792, nonché Sez. 3, n. 151051, del 11/03/2010, COGNOME, Rv. 246616, e, in motivazione, Sez. 4, n. 12640, 06/02/2018, COGNOME, Rv. 272244).
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissi emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 20 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2023 Il grisigliere es ns Il Presidente /