Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42154 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42154 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
trdit-e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
NOME ha concluso chiedendo t
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Trattazione scritta
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio dalla Prima Sezione di questa Corte, in riforma della sentenza emessa in data 2/07/2014, ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME per essere il reato di bancarotta fraudolenta documentale per il quale erano condannati in primo grado estinto per prescrizione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna.
Premette il ricorrente che: – gli imputati venivano condannati nel giudizio di primo grado per i reati di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta documentale alla pena di anni due di reclusione, oltre che alle pene accessorie individuate nell’inabilitazione per la durata di anni dieci all’esercizio di impresa commerciale e nell’incapacità, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; – nel seguente giudizio di appello la Corte, con sentenza del 29 marzo 2018, dichiarava prescritto il reato di bancarotta semplice, confermando nel resto la decisione di primo grado; – a seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte annullava, con pronuncia in data 16/04/2019, la suddetta sentenza di appello limitatamente alle pene accessorie, disponendo il rinvio per nuovo esame sullo specifico punto e confermando la decisione nel resto; – la Corte di appello, con sentenza pronunciata in data 18/06/2020, rideterminava la pena accessoria nella durata di anni due; seguiva ulteriore ricorso per Cassazione che si concludeva con nuovo annullamento della Prima Sezione di questa Corte della decisione impugnata per violazione del diritto di difesa, in quanto il processo era stato chiamato all’udienza del 18 giugno 2020 ad orario diverso da quello stabilito ed in assenza del difensore di fiducia, sostituito da altro patrocinatore; – all’udienza del 5 luglio 2022 la Corte di appello, sempre in sede di rinvio, ha dichiarato la prescrizione anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Denuncia, quindi, l’erroneità della dichiarazione di prescrizione in quanto sul punto si era formato il giudicato già all’epoca della prima sentenza della Corte di cassazione pronunciata il 16 aprile 2019, che aveva annullato la sentenza d’appello solo con riferimento alla durata delle pene accessorie inflitte, adeguandosi a detta statuizione la Corte di
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appello in sede di primo rinvio con la determinazione in anni due delle pene accessorie. Rileva, quindi, che nel secondo giudizio di rinvio non poteva essere dichiarata la prescrizione essendosi formato sul punto il giudicato e non essendo più oggetto del giudizio la responsabilità in merito ai fatti di bancarotta. Insiste, pertanto, per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, AVV_NOTAIO, chiede, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTI)
1. Il ricorso è fondato.
Seguendo l’attenta ricostruzione del complesso iter processuale svolta nel ricorso per cassazione, emerge che il Giudice del rinvio, nella pronuncia in questa sede impugnata, non risulta essersi attenuto a quanto previsto dall’art. 627 cod. proc. pen., dichiarando la prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nonostante, la prima sentenza di annullamento, pronunciata dalla Quinta Sezione di questa Corte, avesse circoscritto la cognizione del Giudice del rinvio alle sole pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi e rendendo, quindi, la sentenza di condanna definitiva con riferimento sia alla colpevolezza degli imputati, sia alla pena principale inflitta.
Si impongono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.