Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47100 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47100 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e deposita memoria d’udienza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 410121 del 05/10/2021, la Quinta Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza 18 giugno 2020 della Corte di appello di Messina nei confronti di NOME COGNOME, condannato nei due gradi di merito alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione, GLYPH per i delitti di associazione per delinquere aggravata finalizzata alla commissione di truffe alle compagnie assicurative, nella qualità di partecipante (art. 416 commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen.), e di falso in certificazione medica (art. 481 comma 2 cod. pen.). La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, accoglieva il motivo di ricorso relativo alla contestata sussistenza, quanto al delitto associativo, dell’aggravante di cui all’art. 416 comma 5 cod. pen, in relazione all’art. 59 cod. pen., rilevando come, a fronte di specifico motivo di gravame relativo a detto punto della sentenza, la Corte messinese non avesse dato risposta. La Suprema Corte riteneva assorbito l’ulteriore motivo di gravame inerente il mancato riconoscimento in favore dell’imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza deliberata il 14/07/2022, ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 comma 5 cod. pen., ed ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta a COGNOME in anni uno e mesi due di reclusione; ha concesso il beneficio della non menzione, confermando la sentenza di primo grado nel resto. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere all’imputato le circostanze attenuanti generiche, in assenza di positivi elementi di valutazione in tal senso, ed ha escluso di poter applicare l’art. 131 bis cod. pen, ritenendo inammissibile la relativa richiesta formulata dalla difesa solo nel giudizio di rinvio, osservando come, in forza del principio della formazione progressiva del giudicato, << nel caso di annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, al giudice del rinvio è preclusa la possibilità di dichiarare la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c. p. non rilevata nel giudizio rescindente, essendosi formato il giudicato sull'insussistenza della causa di non punibilità (così Sez. 6, n. 18061 del 15/03/2018, Rv. 272974-01».
Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di ricorso.
3.1. Con un primo motivo denuncia violazione di legge ex artt. 628 comma 2 e 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 416 cod. pen.: in atto di gravame si era dedotto come l'imputato fosse meritevole delle circostanze attenuanti
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generiche in considerazione sia dello stato di incensuratezza che della sua limitata partecipazione al fatto; la Corte territoriale, non confrontandosi con le specifiche deduzioni difensive, ha omesso di valutarle ed ha reso una motivazione apodittica e contraddittoria limitandosi ad un generico richiamo alla gravità del fatto ed al danno che la condotta illecita ha arrecato alla collettività.
3.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge ex artt. 628 comma 2 e 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 131 bis e 416 cod. pen.; osserva in particolare il ricorrente come l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 comma 5 cod. pen. avrebbe potuto e dovuto consentire di ritenere applicabile la speciale causa di non punibilità invocata; essendo quest'ultima rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio, al giudice dell'appello si imponeva, anche in difetto di specifica richiesta, la verifica dei presupposti applicativi e l'obbligo di pronunciarsi su di essa.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi al contenuto di una memoria depositata in atti.
La difesa ha GLYPH concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso ed ha depositato un memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, che deduce violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è infondato.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto si sottrae a censura avuto riguardo all’apprezzamento della non modesta rilevanza del fatto commesso, operato dai Giudici di merito.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito come le circostanze attenuanti atipiche rappresentino uno strumento volto alla individualizzazione della risposta sanzionatoria, al ricorrere – in positivo – di elementi del fatto o della personalità, che appaiano tali da rendere necessaria la mitigazione dosimetrica, pur senza essere previsti espressamente da altra disposizione di legge. L’applicazione della norma necessita pertanto – di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l’esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668).
Peraltro, come correttamente ricordato dalla Corte territoriale, ai fini del diniego della concessione, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (ex multis, Sez. 3 – , n. 2233 del 17/06/2021 Ud. (dep. 20/01/2022) Rv. 282693 – 01). Nella specie, con motivazione immune dai prospettati vizi di legittimità con la quale è omesso uno specifico confronto, il giudice del rinvio, coerentemente al disposto normativo (art. 62 bis ult. co . cod. pen.), ha sottolineato che l’assenza di precedenti penali (valorizzata dalla difesa) non è ex se sufficiente al riconoscimento delle generiche; per altro verso, ha precisato che il pur unico episodio di falso commesso, che va comunque inquadrato nell’ambito della partecipazione dell’imputato all’organizzazione criminale, non assume valenza decisiva, a fronte dell’ingente danno cagionato alle parti civili e, di riflesso, alla collettività.
Trattasi di valutazione in fatto non sindacabile in questa sede: va infatti ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419).
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
E’ ormai chiarito nella giurisprudenza di legittimità che l’autorità di cosa giudicata, di cui all’art. 624 cod. proc. pen., si riferisce non soltanto alle decisioni che definiscono la posizione processuale di un imputato in un processo cumulativo o concludono il giudizio in relazione ad alcune imputazioni ma a qualunque statuizione avente un’autonomia giuridico concettuale (Sez. 1, n. 4882 del 21/3/1996, Velotti, Rv. 204637) e quindi anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. Unite, n. 6019 del 11/5/1993, COGNOME, Rv. 193418), con la conseguenza che il giudicato può avere una formazione non simultanea ma progressiva (Sez. Unite, n. 3423 del 29/10/2020 dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261). Dunque, una statuizione definitiva può inerire anche ad una decisione su uno o più punti della regiudicanda, come si evince dal disposto dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., che sancisce l’impugnabilità della sentenza del giudice
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di rinvio soltanto per motivi non riguardanti i “punti” già decisi dalla Corte di cassazione, a conferma dell’irrevocabilità delle statuizioni relative a questi ultimi.
Da tali coordinate discende la infondatezza della questione dedotta con il secondo motivo di ricorso, e la correttezza della decisione impugnata, poiché la Corte di appello di Reggio Calabria, investita della cognizione della regiudicanda quale giudice di rinvio, poteva muoversi in un ambito cognitivo circoscritto dal contenuto e dalla portata del giudizio rescindente e limitato alla disamina circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 comma 5 cod. pen., sicchè si collocava fuori dal perimetro della cognizione del giudice a quo la problematica relativa all’applicabilità alla fattispecie concreta sub iudice 131-bis cod. pen., norma che, pur essendo entrata in vigore in epoca antecedente alla proposizione dell’originario ricorso per Cassazione, avrebbe potuto/dovuto essere rilevata di ufficio della Corte di legittimità, con la conseguenza che sulla questione inerente alla ravvisabilità o meno della causa di esclusione della punibilità in argomento si era ormai formato il giudicato, ex art. 624 cod. proc. pen., e preclusione di ogni disamina da parte del giudice del rinvio.
GLYPH Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Pres ente