Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4944 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a PALERMO il 02/09/1973 COGNOME nato a PALERMO il 20/12/1982
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla memoria scritta già depositata, chiedendo l’annullamento senza rinvio nei confronti dei ricorrenti e, per estensione dell’impugnazione, nei confronti di NOME COGNOME della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 337 cod.pen., eliminando per esso la pena irrogata;
uditi i difensori di Castiglione, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;
udito il difensore di COGNOME avv. NOME COGNOME che ha insistito nella richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.10.2018, la Prima Sezione Penale di questa Corte annullava, limitatamente al reato di tentato omicidio nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, la pronunzia della Corte di Appello di Palermo del 27.09.2017 che, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 29.02.2016, aveva ritenuto COGNOME e COGNOME colpevoli del reato di cui al capo B (delitto di tentato omicidio in concorso, limitatamente al fatto contestato nei confronti del sovr. COGNOME), in esso assorbito il reato di cui al capo F (delitto di cui all’art.337 cod. pen.), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata in riferimento al capo C) della rubrica limitatamente alla pistola RAGIONE_SOCIALE, perché assorbito nel capo E).
1.1 Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in sede di giudizio di rinvio, provvedendo sull’appello proposto da COGNOME, COGNOME, del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 20.02.2016, nei confronti di COGNOME, COGNOME e di NOME COGNOME dichiarava questi ultimi colpevoli del reato di cui all’art. 337 cod. pen., contestato al capo F) della rubrica e, ritenuto il vincolo della continuazione con i fatti già giudicati, rideterminava la pena unica inflitta agli imputati in quella ritenuta di giustizia, già ridotta per il rito.
1.2 La Corte territoriale premetteva che, all’esito dell’intervenuta pronuncia della Corte di cassazione, veniva rimessa al giudice del rinvio solo la valutazione circa la sussistenza della responsabilità penale degli imputati per i reati di omicidio e di resistenza a pubblico ufficiale, contestati ai capi B) ed F) della rubrica. Con specifico riguardo al reato di cui all’art. 337 cod. pen., la Corte rilevava che il Giudice dell’udienza preliminare aveva assolto gli imputati anche per tale delitto, ed il Pubblico Ministero ed il Procuratore Generale, con l’atto di appello, avevano chiesto la condanna dei predetti per entrambi i reati.
La Corte territoriale riteneva, pertanto, che il giudizio di rinvio avesse per oggetto anche la valutazione circa la fondatezza dei motivi di gravame proposti dalla pubblica accusa in merito al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto assorbito nel reato di tentato omicidio dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 27.09.2017.
Avverso la suindicata sentenza, l’imputato NOME COGNOME propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv.ti NOME COGNOME e NOME
COGNOME affidato ad un unico motivo qui di seguito sintetizzato ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo ed unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al principio di formazione progressiva del giudicato, in relazione agli artt. 530, 546, comma 1, lett. e), 192, 624, 627, comma 3, 648, 649, cod. proc. pen., e 81, 112, comma 1, n.1, 337, cod. pen., quanto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., contestato al capo F) della rubrica, che supererebbe i limiti del potere decisionale conferito dalla Corte di cassazione in sede di rinvio. Deduce la difesa che il mancato annullamento con rinvio della pronuncia impugnata in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, contestato al Castiglione al capo F) della rubrica, deve considerarsi quale avente autorità di cosa giudicata ex art.624 cod. proc. pen., per cui i giudici del rinvio non avrebbero dovuto pronunciarsi sulla sussistenza della penale responsabilità dell’imputato anche per questo reato, quale punto inscindibilmente connesso per interdipendenza logico-giuridica con il reato contestato al capo B), richiamando l’orientamento di questa Corte sul principio di c.d. formazione progressiva del giudicato. Irrilevante, peraltro, sarebbe la mancata indicazione nel dispositivo della sentenza di annullamento dell’avvenuto passaggio in giudicato della parte non annullata.
Avverso la suindicata sentenza, l’imputato NOME COGNOME propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidato a un unico motivo qui di seguito sintetizzato ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1 Il primo ed unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt.621, 623, comma 1, lett. c), e 624, cod. proc. pen., in quanto la Corte in sede di rinvio, riformando il giudizio anche in relazione al capo F) per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., che era rimasto estraneo al giudizio svoltosi in sede rescindente, non si sarebbe uniformata alla questione di diritto decisa dalla Corte di cassazione; sarebbe così incorsa in palese violazione di legge, in quanto il delitto di cui al capo F), per il quale vi era stato un doppio giudizio assolutorio, non era suscettibile di reformatio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per comodità espositiva i ricorsi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi i ricorrenti denunciano violazione di legge e
vizi della motivazione con riferimento all’affermazione della responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., a fronte di un rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al delitto di tentato omicidio, in cui era stato dichiarato assorbito quello di resistenza a pubblico ufficiale.
2. I ricorsi sono fondati.
2.1 Va, innanzitutto, chiarito che la valutazione demandata a questa Corte è delimitata, da un lato, dai limiti coessenziali al giudizio di legittimità, che resta refrattario alla rivalutazione del merito, e, dall’altro, dall’applicazione delle regole di valutazione probatoria, nei limiti in cui la verifica è stata disposta con la sentenza rescindente della Corte di cassazione (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.).
2.2. Quanto alla delimitazione del giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza/ordinanza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413).
I poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come nel caso in esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, COGNOME, Rv. 261760). Nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato; nella seconda, invece, “l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità (Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, COGNOME, Rv. 248413), non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle
emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 264861; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 252333).
Va precisato, inoltre, che, qualora l’annullamento con rinvio avvenga sempre per vizio di motivazione – mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non possa ritenersi limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273628).
Ne consegue che non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità – ovvero alla valutazione positiva della gravità indiziaria, in sede cautelare – sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, COGNOME, Rv. 271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864).
2.3. I principi appena richiamati trovano, poi, un unico limite nell’avvenuta formazione del giudicato progressivo, il cui effetto – che l’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. trasforma in obiettivo – è quello di delimitare sempre più l’oggetto del giudizio e non consentire una protrazione “ad libitum” del processo: effetto che, peraltro, può conseguire sia alla sentenza/ordinanza di secondo grado poi annullata, sia a quella di legittimità che abbia pronunciato un annullamento parziale.
2.4. In merito ai rapporti tra giudizio rescissorio a seguito di annullamento in sede di legittimità e divieto di reformatio in peius, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il detto divieto non subisce alcuna violazione laddove la sentenza di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, poiché il giudizio di rinvio ha riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado quando tanto la sentenza di secondo grado annullata non ha determinato il consolidamento di alcuna posizione processuale, ovvero allorquando la sentenza annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento (si vedano sul punto, ex plurimis, Sez. 3, n. 9698 del 17/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 269277, e, con riferimento all’annullamento della sentenza di primo grado per ragioni processuali, oltre a Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, COGNOME, Rv. 233729, anche Sez. 3, n. 6710 del 18/10/2017, Aperi, Rv. 272117, e Sez. 2, n. 24820 del 25/02/2009, M., Rv. 244453; Sez. 4, Sentenza n. 31840 del 17/05/2023, Rv. 284862 – 01)
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell’imputato relativo alla sussistenza del reato e alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo all’eventuale assorbimento di altro reato disposto dalla sentenza annullata, non interessato dall’annullamento, suscettibile di passare in giudicato (anche progressivo) per come definito dalla più autorevole giurisprudenza di questa Suprema Corte, ampiamente richiamata nella sentenza a Sezioni Unite Aiello del 2016 (n. 6093 del 27/05/2016, Rv. 268966).
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno evidenziato che già la pronuncia COGNOME (Sez. U, n. 1 del 28/06/2000, Rv. 216329) aveva chiarito che il giudicato parziale possa formarsi soltanto con riguardo ai “capi” e non con riguardo ai “punti” della decisione. Per “capo” della sentenza deve intendersi «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato» e tale nozione ha rilievo innanzitutto per la sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell’unico processo dell’esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, «tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza».
Il concetto di “punto della decisione”, cui fa espresso riferimento l’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., ha invece una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni – ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno suscettibili di autonoma considerazione e necessarie per ottenere una decisione completa su un capo». I punti della decisione, in particolare, vengono a coincidere con le parti della sentenza relative alle «statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato» e, nell’ambito di ogni capo, segnano un “passaggio obbligato” per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (ad esempio, l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza).
In forza di tutto quanto sopra esposto, va detto che, nel caso di specie, all’annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione di questa Corte limitatamente al capo della sentenza riguardante il reato di tentato omicidio è conseguito il passaggio in giudicato della statuizione che aveva ritenuto assorbito nell’imputazione di cui al capo B) il delitto di cui all’art. 337 cod. pen.
E’, pertanto, erronea la decisione della Corte di appello, caratterizzata da un salto logico nel momento in cui ha fatto rivivere il reato di cui al capo F,
richiamando la giurisprudenza di questa Corte sulla configurabilità del concorso tra il reato di tentato omicidio e quello di resistenza a pubblico ufficiale, stante la diversità di beni giuridici tutelati e le differenze qualitative e quantitative della violenza esercitata contro il pubblico ufficiale.
Come si è già detto, la Prima Sezione di questa Corte, con sentenza del 24.10.2018, ha annullato la prima sentenza della Corte di appello di Palermo limitatamente al reato di tentato omicidio, in quanto non era stato assolto l’onere di motivazione rafforzata per avere eluso l’argomento della mancanza di una indagine tecnica tesa a stabilire, con criteri scientifici, la traiettoria dei colpi, l distanza da cui furono sparati e la loro eventuale direzione verso parti vitali del corpo.
La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha ritenuto che, a seguito dell’annullamento della prima sentenza di appello, fosse stata rimessa la valutazione circa la fondatezza dei motivi di gravame proposti dalla pubblica accusa anche in merito al reato di resistenza a pubblico ufficiale; conseguentemente ha ritenuto di superare gli effetti preclusivi della declaratoria di assorbimento del delitto di cui al capo F in quello di tentato omicidio, dimenticando che la prima sentenza di appello annullata aveva ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado per il delitto di cui al capo B, pronunziandosi anche sul reato di resistenza a pubblico ufficiale e, in sostanza, elidendo la sua autonomia.
Come correttamente dedotto dai ricorrenti e dal Procuratore Generale, il reato di cui all’art. 337 cod. pen., contestato al capo F) della rubrica, aveva perso la sua autonoma rilevanza a seguito del dichiarato assorbimento nel reato di tentato omicidio e, considerato che avverso tale punto della decisione non era stata proposta impugnazione né dagli imputati né dal Procuratore Generale, in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato, sul punto la pronuncia è divenuta irrevocabile.
Come correttamente chiesto dal Procuratore Generale, gli effetti favorevoli dell’annullamento senza rinvio vanno estesi, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., al coimputato NOME COGNOME oggi non ricorrente, che si trova in identica situazione, in quanto assolto dal reato di tentato omicidio di cui al capo B).
Deve, infatti, ribadirsi che il principio previsto dall’art. 587 cod. proc. pen. riguarda l’estensione all’imputato non impugnante sul punto degli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato e, in caso di assorbimento dei motivi connessi, quando questi siano a loro volta di natura oggettiva, l’estensione al coimputato anche dei medesimi,
una volta risolta, con efficacia generale, la questione logicamente presupposta che ne aveva determinato l’assorbimento.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME Gaetano, COGNOME NOME e, per l’effetto estensivo, nei confronti dell’imputato non ricorrente NOME COGNOME limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo f) ed elimina la relativa pena.
Così deciso in Roma il 29/10/2024.