Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7538 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7538 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI LECCE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.
610, comma 5, e 611, comma 1bis , e segg. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Lecce, decidendo a seguito di (secondo) rinvio della Corte di Cassazione, ritenuta l’ipotesi lieve della ricettazione, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME in un mese e dieci giorni di reclusione ed € 200,00 di multa.
Presentando ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto, nel prisma della violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), l’intervenuta estinzione per
prescrizione del reato, risalente al 2006, nonché la non punibilità del fatto per la sua particolare tenuità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La manifesta infondatezza dei motivi addotti e la loro genericità per aspecificità, determinano l’in ammissibilità del ricorso.
Manifestamente infondato e reiterativo, e quindi destinato inevitabilmente ad essere generico ed aspecifico, perché non si confronta effettivamente con la motivazione fornita dalla Corte d’appello sullo specifico punto (pg. 3), è il primo motivo, incentrato sulla intervenuta estinzione del reato in contestazione per prescrizione.
Il principio, correttamente enunciato dalla Corte di appello, secondo il quale ‘q ualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale ‘ è risalente ( Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 -01), stabile e chiaro, avendo trovato innumerevoli successive conferme (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Zinfollino, Rv. 288275 -01), sicché non ne appare necessaria un’ulteriore illustrazione.
Inoltre, il calcolo dei termini di prescrizione, formulato dalla Corte e non contestato dal genericissimo motivo, è corretto, tanto che ad esso è sufficiente fare riferimento, non essendovi necessità di aggiungere o chiarire alcunché.
Il secondo motivo è generico, risolvendosi in scontate considerazioni di carattere generale, nonché aspecifico, poiché non si cura minimamente di confrontarsi con il testo della sentenza che (pag. 6), proprio con riferimento a NOME COGNOME evidenziava che, oltre alle concrete modalità del fatto, ad essere ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto, era l’assenza del ‘ concorrente presupposto della non abitualità del comportamento ‘ , essendo l’imputato ‘ gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio ‘, circostanza di per sé sufficiente a precludere l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. Invero, il fatto che sia stata attinta dal motivo di ricorso una sola delle due argomentazioni che sorreggevano il provvedimento, tra loro indipendenti e ciascuna sufficiente a ‘reggere’ la decisione, perché autonome ed autosufficienti, rende ragione della inammissibilità per difetto di specificità del motivo, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 23/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME