Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10015 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10015 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 06/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, emessa il 26 maggio 2025, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio su annullamento disposto da questa Corte (con pronuncia della Quinta Sezione n. 39163 del 04/10/2024), in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 17/11/2021, ha assolto NOME COGNOME dai reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi 1) e 2); ha confermato la responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale contestati nei medesimi capi di imputazione, e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219 L. Fall., ha rideterminato la pena inflitta in due anni e sei mesi di reclusione, nonchØ ha rideterminato per pari durata le pene accessorie ex art. 216 ult. comma L.F.
1.1. A COGNOME erano originariamente contestati due diversi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e altrettanti reati di bancarotta fraudolenta documentale, perchØ, nella sua qualità di socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 27 gennaio 2014) e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 18 dicembre 2014), avrebbe distratto il patrimonio e i ricavi economici provento dell’attività d’impresa (rivendendo le merci acquistate ad un prezzo notevolmente inferiore a quello pagato, senza corrispondere quanto dovuto ai fornitori) e avrebbe distrutto o comunque occultato le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o arrecare danno ai creditori.
1.2. Con sentenza in data 22 marzo 2024, la Corte d’appello di Napoli avevaconfermato la condanna pronunciata in primo grado, di condanna alla pena di giustizia in relazione a tutte le ipotesi di reato contestate.
1.3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il solo imputato, che articolava due motivi: con il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in merito allaritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale; con il secondo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Sezione Quinta di questa Corte, con sentenza n. 39163 del 04/10/2024, in accoglimento del primo motivo di ricorso annullava la sentenza impugnata, limitatamente ai delitti di bancarotta patrimoniale,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, ritenendo assorbito il secondo motivo.
1.4. In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 maggio2025, adottava le statuizioni di cui in premessa.
Avverso l’indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un unico articolato motivo con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 216 L. Fall, e mancanza, e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione.
Si duole il ricorrente chela Corte territoriale non abbia rivalutato anche la condotta contestata nei capi 1) e 2) di imputazione in relazione alla contestata bancarotta documentale.
La nuova ricostruzione difatti operata dalla Corte territoriale, che l’ha portata ad escludere la sussistenza delle contestate bancarotte fraudolente patrimoniali, non poteva infatti non avere ripercussioni anche sul reato di bancarotta documentale.
Ed infatti, osserva la difesa, il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale Ł del tutto incompatibilecon la nuova ricostruzione dei fatti, atteso che le fallite, in quanto mere cartiere, non avevano nessun patrimonio reale e nonsvolgevano, in realtà, alcuna attività commerciale.
Le scritture contabili non avrebbero pertanto consentito di poter ricostruire il patrimonio delle società, dal momento che patrimonio non v’era.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
2.¨ opportuno ricordare che, secondo i principi ripetutamente statuiti da questa Corte in tema di giudicato progressivo, l’art. 624 cod. proc. pen. («Se l’annullamento non Ł pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata»),pur attenendo ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, all’interno della cui regolamentazione Ł inserita, statuisce in maniera sufficientemente chiara l’intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni del giudice di legittimità che non riguardano i capi e le parti oggetto di annullamento e non sono in connessione essenziale con quelle per le quali Ł stato disposto il nuovo giudizio: esse divengono, dunque, definitive ed acquistano autorità di cosa giudicata (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 – 01), rimanendo irrilevanti tanto l’assenza, nel dispositivo della sentenza rescindente, del dato meramente formale della declaratoria dell’intervenuto passaggio in giudicato della parte non annullata, quanto la temporanea ineseguibilità della decisione, quanto l’eventuale ritardo nella sua esecuzione (Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 217857 – 01; cfr. altresì, tra le pronunce piø recenti, Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 – 04).
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, per ‘parti’ della sentenza
devono intendersi tutte le statuizioni dotate di autonoma consistenza giuridicoconcettuale e, quindi, non soltanto le decisioni che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo di imputazione, ma anche quelle che, nell’ambito di una medesima contestazione, individuano profili non piø suscettibili di riesame. Tali statuizioni, pur se non ancora eseguibili, acquistano autorità di cosa giudicata, quale che sia l’ampiezza del loro contenuto (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, COGNOME, Rv. 281106; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, NOME, Rv. 186165).
Alla luce di tali principi, va rilevato che, nel caso in esame, con la sentenza di annullamento con rinvio n. 39163 del 4 ottobre 2024, questa Corte ha circoscritto l’intervento rescindente ai soli profili concernenti la bancarotta fraudolenta patrimoniale, dichiarando assorbito il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Nessuna censura era stata, invece, proposta avverso le statuizioni di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale, pur contestata, unitamente alla bancarotta patrimoniale, nei capi 1) e 2) di imputazione, ciascuno riferito alle due distinte procedure concorsuali; tali statuizioni sono rimaste estranee al perimetro dell’impugnazione e, come tali, non investite dall’annullamento, con conseguente formazione del giudicato interno.
NØ può ritenersi che tra le due fattispecie sussistesse una connessione essenziale rilevante ai sensi dell’art. 624 comma 1 cod. proc. pen., tale da impedire la formazione del giudicato parziale, atteso che la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta fraudolenta documentale, pur contestate congiuntamente nei medesimi capi di imputazione, integrano reati strutturalmente autonomi, sicchØ l’annullamento relativo all’una non Ł idoneo a estendere i propri effetti sull’altra.
Ne consegue che, nel giudizio di rinvio, il giudice territoriale era vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ed era privo di qualsiasi potere di riesame in ordine a profili ormai coperti da giudicato.
Il motivo di ricorso, nella parte in cui sollecita una rivalutazione della sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, si risolve, pertanto, in una richiesta di riesame non consentita, in quanto relativa a statuizioni definitivamente consolidate, ed Ł, per ciò solo, inammissibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 06/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME