Giudicato Progressivo: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Rinvio
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul concetto di giudicato progressivo nel processo penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso, ribadendo come l’accertamento della responsabilità di un imputato possa diventare definitivo anche quando la determinazione della pena è ancora in discussione. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in appello, presentava ricorso alla Corte di Cassazione lamentando diverse violazioni di legge. Il suo caso era già stato esaminato in precedenza dalla Suprema Corte, la quale aveva annullato la precedente sentenza d’appello ma esclusivamente per una nuova determinazione della pena (il cosiddetto ‘annullamento con rinvio ai soli fini della pena’).
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, aveva quindi ricalcolato la sanzione. Contro questa nuova sentenza, l’imputato proponeva un ulteriore ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso
L’imputato basava il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Prescrizione del reato: Sosteneva che, nel frattempo, il reato fosse caduto in prescrizione, chiedendone la declaratoria.
2. Violazione del divieto di reformatio in peius: Lamentava che la nuova pena inflitta fosse peggiorativa rispetto alla precedente situazione, nonostante fosse stato assolto da un’accusa più grave.
3. Mancata motivazione: Contestava la carenza di motivazione riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Corte e il Giudicato Progressivo
La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati. Il punto cruciale della decisione risiede nel primo motivo e nella spiegazione del giudicato progressivo. I giudici hanno chiarito che, quando la Cassazione annulla una sentenza con rinvio limitatamente alla quantificazione della pena, tutti gli altri aspetti della decisione – inclusi l’accertamento del fatto-reato e la colpevolezza dell’imputato – diventano definitivi e non più discutibili.
Questa ‘cristallizzazione’ della responsabilità penale impedisce che, nella successiva fase di rinvio, possano essere sollevate questioni come la prescrizione del reato. Il giudizio di rinvio, in questo scenario, ha un perimetro ben definito e non può rimettere in discussione ciò che è già stato irrevocabilmente accertato.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente. Per quanto riguarda la prescrizione, ha applicato il consolidato principio giurisprudenziale sul giudicato progressivo, affermando che la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato impediva di dichiarare l’estinzione del reato. Sul divieto di reformatio in peius, la Corte ha osservato che la pena detentiva finale (due anni) era identica a quella originariamente stabilita per il reato più grave da cui l’imputato era stato poi assolto, mentre la pena pecuniaria (€ 700) era addirittura inferiore. Non vi era, quindi, alcun peggioramento. Infine, la questione sulla sospensione condizionale della pena è stata rigettata poiché il giudice di merito aveva fornito una motivazione adeguata e sufficiente, come risultava dalla lettura della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: i confini del giudizio di rinvio sono rigorosamente tracciati dalla decisione della Corte di Cassazione. Se l’annullamento è limitato a specifici punti, come la pena, tutto il resto passa in giudicato. Questa decisione serve da monito: le strategie difensive nel giudizio di rinvio devono tenere conto di ciò che è ormai processualmente acquisito e non più contestabile. La declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende sottolineano la gravità di un ricorso basato su motivi palesemente infondati, che si scontrano con principi consolidati del diritto.
Perché il ricorso sulla prescrizione del reato è stato respinto?
Perché la precedente sentenza della Cassazione aveva annullato la condanna solo per la rideterminazione della pena. Questo ha reso definitivo l’accertamento della colpevolezza (c.d. giudicato progressivo), impedendo di poter dichiarare la prescrizione nel successivo giudizio di rinvio.
C’è stata una violazione del divieto di peggiorare la pena per l’imputato (reformatio in peius)?
No. La Corte ha stabilito che non c’è stata alcuna violazione, poiché a seguito dell’assoluzione dal reato più grave, la nuova pena detentiva inflitta era pari a quella precedente, mentre la pena pecuniaria era addirittura inferiore.
Cosa implica un annullamento con rinvio limitato solo alla pena?
Implica che l’accertamento del reato e la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato diventano definitivi e non possono più essere messi in discussione. Il successivo processo (giudizio di rinvio) può vertere unicamente sulla quantificazione della sanzione, entro i limiti stabiliti dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35062 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35062 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato da NOME COGNOME, ritenuto che i tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto afferiscono alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
ritenuto che in particolare il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen. con riferimento al reato di cui all’art. 494 cod. pen., è manifestamente infondato poiché nel caso in esame il la sentenza di appello è intervenuta a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena, e ciò ha comportato la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792);
che la sentenza impugnata non presenta la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius poiché,a seguito dell’assoluzione dell’imputato dal delitto di cui al capo E) ( reato più grave) , si è proceduto dalla rideterminazione della pena individuando nel capo C) il reato più grave per il quale è stata inflitta, quanto alla pena detentiva, quella di due anni (pari a quella stabilita in precedenza per il capo E) e quanto alla pena pecuniaria quella di euro 700,00 di multa ( inferiore a quella stabilita in precedenza per il capo E);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza di motivazione in relazione alla richiesta di sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato avendo il giudice di merito adeguatamente esplicitato i motivi della decisione a conclusione del giudizio di rinvio in ordine alla determinazione della pena (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.