Giudicato Penale e Prescrizione: Quando è Troppo Tardi per Sollevare l’Eccezione?
Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un principio fondamentale della procedura penale: la formazione del giudicato penale sulla responsabilità dell’imputato preclude la possibilità di eccepire in un momento successivo l’estinzione del reato per prescrizione. Analizziamo questa importante decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il caso esaminato riguarda un processo per guida in stato di ebbrezza, aggravata da diverse circostanze, che ha visto un complesso iter giudiziario, con un primo ricorso in Cassazione che aveva annullato la sentenza di secondo grado solo per un nuovo calcolo della pena.
I Fatti del Caso: un Rinvio Limitato alla Pena
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada. La Corte d’Appello, in un primo momento, aveva emesso una sentenza di condanna. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con una precedente sentenza, aveva annullato la decisione, ma solo limitatamente alla determinazione della pena (trattamento sanzionatorio).
In quella stessa sede, però, la Cassazione aveva dichiarato irrevocabile l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. Il processo era quindi tornato alla Corte d’Appello con il solo e unico compito di rideterminare la sanzione corretta, senza poter più discutere della colpevolezza.
Il Secondo Ricorso: la Prescrizione Dimenticata
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, rideterminava la pena in un anno di arresto e 7000 euro di ammenda. Contro questa nuova sentenza, l’imputato proponeva un ulteriore ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Secondo la difesa, infatti, il termine massimo di cinque anni per la prescrizione era ormai decorso.
La Decisione della Cassazione: il Giudicato Penale sulla Responsabilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda su un concetto cardine del nostro ordinamento: la formazione progressiva del giudicato penale.
L’Irrevocabilità della Responsabilità Penale
Il punto cruciale della decisione risiede nel fatto che la precedente sentenza della Cassazione (quella che aveva disposto l’annullamento con rinvio per la sola pena) aveva, ai sensi dell’art. 624 del codice di procedura penale, dichiarato l’irrevocabilità della responsabilità penale. Ciò significa che la parte della sentenza relativa all’accertamento della colpevolezza era diventata definitiva e non più contestabile.
La Preclusione dell’Eccezione di Prescrizione
Di conseguenza, essendosi formato il giudicato penale sulla colpevolezza, ogni questione relativa a cause di estinzione del reato, come la prescrizione, doveva considerarsi preclusa. L’imputato avrebbe dovuto sollevare tale eccezione nel corso del primo giudizio di legittimità. Non avendolo fatto, e avendo la Corte cristallizzato la sua responsabilità, non era più possibile farlo nel successivo giudizio di rinvio, il cui oggetto era limitato alla sola quantificazione della pena.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha applicato il principio della formazione progressiva del giudicato. Quando la Cassazione annulla una sentenza limitatamente a uno o più punti (in questo caso, il trattamento sanzionatorio), le altre parti della decisione che non sono state annullate diventano irrevocabili, come espressamente previsto dall’art. 624 c.p.p. Nel caso di specie, la responsabilità penale dell’imputato era stata definitivamente accertata nella precedente sede di legittimità. Pertanto, nel successivo giudizio di rinvio e nel conseguente ricorso per cassazione, non era più possibile rimettere in discussione l’esistenza del reato o le cause estintive dello stesso, come la prescrizione. L’inammissibilità deriva quindi dal fatto che il motivo proposto esulava dall’oggetto del giudizio, ormai circoscritto alla sola quantificazione della pena.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le eccezioni, incluse quelle relative alla prescrizione, devono essere sollevate tempestivamente nelle sedi appropriate. Una volta che un punto della decisione, come l’affermazione della responsabilità penale, passa in giudicato, esso diventa intangibile. La giustizia penale procede per fasi e la formazione del giudicato su determinati capi della sentenza impedisce di ‘tornare indietro’ per sollevare questioni che dovevano essere dedotte in precedenza. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza strategica di presentare tutte le doglianze pertinenti in ogni fase processuale, per non incorrere in preclusioni insanabili.
È possibile far valere la prescrizione del reato dopo che la responsabilità penale è stata dichiarata irrevocabile?
No, l’ordinanza chiarisce che una volta formatosi il giudicato sulla responsabilità penale, l’eccezione di prescrizione è preclusa e non può essere sollevata in una fase successiva del giudizio, come quella di rinvio per la sola rideterminazione della pena.
Cosa significa che una sentenza di Cassazione annulla con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio?
Significa che la Corte Suprema ha confermato in via definitiva la colpevolezza dell’imputato, ma ha ritenuto che la pena applicata fosse errata. Pertanto, ha annullato solo quella parte della sentenza, rinviando il caso a un altro giudice (la Corte d’Appello) con il solo compito di ricalcolare la pena corretta, senza poter più discutere la colpevolezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo proposto (la prescrizione del reato) non poteva essere esaminato. La precedente sentenza della Cassazione aveva già reso irrevocabile l’accertamento della responsabilità, creando un “giudicato” su quel punto. Di conseguenza, ogni successiva doglianza sulla colpevolezza o su cause di estinzione del reato come la prescrizione era preclusa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indic Corte di appello di Milano, in data 11/01/2024, a seguito di annullamento c dalla sezione 4 di questa Corte di legittimità limitatamente al trattamento parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha rideterminato I di arresto e euro 7000 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186, commi 2, sexies, D.lvo n.285 del 1992. ta, con la quale la ori rinvio disposto s nzionatorio, in a pena in anni uno ett. c), 2-bis e 2-
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in o declaratoria della estinzione del reato per prescrizione, commesso in data 23 decorso, alla data della sentenza impugnata, il termine finale di cinque anni. rdine alla mancata ’12/2017, essendo
Considerato che il motivo è precluso, posto che la Corte di cassazione, Se n.2649 del 21/12/2022 ha pur disposto l’annullamento della sentenza impug al trattamento sanzionatorio senza rideterminare la pena ai sensi dell’art. 620 pen., stante il relativo margine di discrezionalità sussistente, disponendo il giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, ma ha, inoltr 624 cod. proc. pen., dichiarato l’irrevocabilità della penale responsabilità c conseguente formazione del giudicato sul punto. Né emerge dagli atti o viene ricorrente che il suddetto motivo della intervenuta prescrizione del reato fos quella sede di legittimità. z. 4, con sentenza ata limitatamente lett. I), cod. proc. rinvio er nuovo e, ai sensi de l’art. el ric rrente, con rappresentato dal e stato dedotto in
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condann pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ammende. a del ricorrente al della Cassa delle
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente