Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro il decreto emesso de plano in data 08 marzo 2024, con cui il presidente del Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui egli chiedeva la correzione di un errore asseritamente commesso nella sentenza n. 4705/2019 emessa dal Tribunale di Genova e confermata dalla sentenza n. 783/2021 della Corte di appello di Genova, applicando all’istante la recidiva reiterata sulla base di un certificato penale relativo ad un diverso soggetto;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, perché il provvedimento reiettivo non avrebbe dovuto essere adottato de plano, bensì previa fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 127 cod.proc.pen.; perché il suo contenuto è errato, non essendo stata richiesta una rivalutazione del merito della vicenda ma la correzione di un errore derivante da errore sul nome dell’imputato; perché il giudice dell’esecuzione non ha applicato la norma di cui all’art. 668 cod.pen. e non ha corretto una decisione in contrasto con una declaratoria di incostituzionalità;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato è stato correttamente emesso de plano, in applicazione dell’art. 666, comma 2, cod,proc.pen., essendo evidente che l’istanza richiedeva al giudice dell’esecuzione una inammissibile rivalutazione del merito di una sentenza definitiva, in violazione del giudicato, sostenendo essere errata l’applicazione di una circostanza aggravante, quale la recidiva, che di fatto è stata applicata sulla base di un certificato penale che riporta il nome dell’alias come “associato” a quello del ricorrente;
ritenuto che il provvedimento impugnato abbia applicato correttamente il principio giurisprudenziale della intangibilità del giudicato anche a fronte di viz sentenza, sostenuto dalla sentenza Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280932, secondo cui persino «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza», intangibilità che impedisce la modifica di statuizioni relative alle circostanze applicate dal giudice della cognizione, e non dichiarate incostituzionali (vedi Sez. 1, n. 49106 del 08/112019, Rv. 278076);
MA
n
••
•
ritenuto il ricorso inammissibile nella parte in cui cita, a sostegno delle proprie tesi, istituti, norme o principi giurisprudenziali attinenti a situazi completamente diverse, come l’art. 668 cod.proc.pen., applicabile solo nel caso di condanna di un soggetto diverso dall’imputato-persona fisica, di declaratoria di incostituzionalità di norme legittimamente applicate, di applicazione di sanzioni inesistenti;
ritenuta, infine, insussistente una violazione delle norme costituzionali o della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, potendo l’errore asserito essere corretto con la procedura dell’impugnazione della sentenza, immotivatamente non praticata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente