Prescrizione dopo la condanna? La Cassazione ribadisce l’intangibilità del giudicato penale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro ordinamento: l’intangibilità del giudicato penale. La questione esaminata riguarda la possibilità per un condannato di far dichiarare l’estinzione di un reato per prescrizione, una volta che la sentenza è diventata definitiva. La risposta della Suprema Corte è stata netta, confermando un orientamento ormai consolidato che privilegia la certezza e la stabilità delle decisioni giudiziarie.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato con sentenza passata in giudicato, ha presentato ricorso al Giudice dell’esecuzione. La sua tesi era che il reato per cui era stato condannato si fosse in realtà prescritto prima che la sentenza diventasse definitiva, durante la pendenza del procedimento. Chiedeva, quindi, che in fase esecutiva venisse formalmente dichiarata l’estinzione del reato, con tutte le conseguenze del caso. La Corte d’Appello di Napoli aveva già respinto tale richiesta, e il caso è approdato dinanzi alla Corte di Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione, pur essendo sintetica, si fonda su un pilastro del diritto processuale penale.
Le motivazioni e il principio del giudicato penale
Il cuore della decisione risiede nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Giudice dell’esecuzione non ha il potere di dichiarare l’estinzione di un reato per prescrizione quando sia già intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile. La Corte ha spiegato che una decisione di condanna, una volta divenuta definitiva, non può essere modificata o messa in discussione nella fase esecutiva.
Violare questo principio significherebbe minare l’intangibilità del giudicato penale. Quando una sentenza non è più impugnabile, essa ‘cristallizza’ l’accertamento dei fatti e delle responsabilità, e la sua esecuzione deve procedere sulla base di quanto stabilito. Consentire al Giudice dell’esecuzione di rivalutare questioni come la prescrizione equivarrebbe a trasformare la fase esecutiva in un nuovo grado di giudizio, cosa che l’ordinamento non prevede.
Tutte le questioni relative alla sussistenza del reato, incluse le cause di estinzione come la prescrizione, devono essere sollevate e decise all’interno del processo di cognizione, ovvero prima che la sentenza diventi definitiva.
Conclusioni
Questa pronuncia serve come un importante promemoria sul valore della certezza del diritto. Il principio del giudicato penale garantisce che, a un certo punto, le decisioni della giustizia diventino stabili e non più rinegoziabili. Chi è stato condannato non può sperare di riaprire il caso in fase esecutiva per far valere una causa di estinzione del reato che non è stata eccepita o riconosciuta per tempo. La fase esecutiva serve a dare attuazione alla sentenza, non a rimetterla in discussione.
È possibile far valere la prescrizione di un reato dopo che la sentenza di condanna è diventata definitiva?
No, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, non rientra nei poteri del Giudice dell’esecuzione dichiarare l’estinzione per prescrizione di un reato per cui è già intervenuta una sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si è verificata prima che la sentenza diventasse irrevocabile.
Qual è il ruolo del Giudice dell’esecuzione penale rispetto a una condanna irrevocabile?
Il suo ruolo è quello di curare l’esecuzione della pena stabilita nella sentenza definitiva, non di modificare la decisione. La sentenza di condanna irrevocabile non può essere modificata in sede esecutiva.
Cosa significa ‘intangibilità del giudicato penale’?
Significa che una sentenza penale, una volta divenuta definitiva e irrevocabile (cioè non più soggetta a impugnazioni), non può essere modificata o messa in discussione. Questo principio garantisce la certezza e la stabilità delle decisioni giudiziarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15708 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME è manifestamente infondato.
Non vi è ragione per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non rientra nei poteri del Giudice dell’esecuzione penale qúello di dichiarare l’estinzione per prescrizione di reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si sia verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento da essa definito. Ed infatti, la decisione di condanna irrevocabile non può essere modificata in sede esecutiva se non violando il principio di intangibilità del giudicato penale (cfr. Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406 -01Sez. 2, n. 5496 del 17/11/1999, dep. 2000, Rv. 216350; Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, Rv. 202529; Sez. 1, n. 3242 del 08/05/1997, Rv. 208392).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannailA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore
GLYPH
Il President