Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26336 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Cassano à,110 Ionio il 28/12/1986, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza emessa in data 04/02/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro, seconda sezione penale
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’ 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte depositate in data 29/04/2025 dal Sostituto Procuratore general NOME COGNOME con le quali è stata chiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che il difensore della ricorrente, avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, non presentato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia in data 09/11/2022 emessa dal Tribunale di Castrovillari con la quale NOME COGNOME era stata assolta dal reato di ricettazione, contestato in concorso con COGNOME NOMECOGNOME per particolare tenuità fatto.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, articolan un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. pr pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. a), 125, comma 3, e 238-bis del codice di r
Rileva la difesa ricorrente che la sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pe (confermata dalla Corte di appello) è in contrasto con la pronuncia irrevocabile emessa in data 24/03/2022 dal Tribunale di Castrovillari che, sulla scorta del medesimo materiale probatorio, aveva assolto il coimputato NOME COGNOME in relazione allo stesso fatto per assenza di prova punto di elemento soggettivo del reato.
L’esistenza di tale giudicato, in difetto di nuovi elementi istruttori, era un dato da cui i di merito non potevano prescindere e al quale andava attribuita rilevanza decisiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di appello ha osservato che il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità dell’imputata per il delitto di ricettazione, pur escludendone la punibilità ai dell’art. 131-bis cod. pen., all’esito di una differente valutazione giuridica del medesimo giudicato da altro decidente nei confronti del coimputato NOME COGNOME con sentenza irrevocabile che era stata acquisita nel presente procedimento ai sensi dell’art. 238-bis cod. pro pen.; ha confermato tale epilogo decisorio in quanto gli elementi probatori erano concludenti nel senso della configurabilità del reato in capo all’imputata, la quale non aveva in alcun mod giustificato il possesso dello strumento musicale di provenienza furtiva trovato press l’abitazione ove ella viveva unitamente a COGNOME all’esito di perquisizione eseguita, di inizi dalla polizia giudiziaria per la ricerca di armi e munizioni.
Il Collegio di merito ha fatto buon governo del consolidato orientamento di legittimità, c si condivide, secondo cui, nell’ipotesi di autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto stori non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale, dovendo, comunque, il giudice d diverso procedimento a motivare espressamente (proprio come avvenuto nel caso di specie)
circa le ragioni per le quali sia pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già defin precedenza, la cui decisione è elemento da valutare ai sensi dell’art. 238
bis cod. proc. pen.
(Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, COGNOME Rv. 270658-01; si vedano anche, Sez. 5, n. 23226 del
12/02/2018, COGNOME Rv. 273207-01 e Sez. 3 n. 36907 del 15/10/2020, COGNOME, Rv. 280278-
01, secondo cui, anche nell’ipotesi in cui le risultanze di un precedente giudicato penale acquisi ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. riguardano una pre-condizione del giudizio in cors
come nel caso della esistenza di una associazione per delinquere, il giudice può pervenire ad una differente valutazione giuridica del medesimo fatto storico, pur dovendo giustificar
specificamente la conciliabilità del diverso esito).
Nel caso di specie, la pronuncia assolutoria emessa nei confronti dell’imputata non rappresentava neppure una pre-condizione del giudizio a carico dell’odierna ricorrente atteso che
il coimputato COGNOME in tesi accusatoria, era mero concorrente della COGNOME e non g compartecipe di un sodalizio e che nel processo a carico di quest’ultimo non era stata esclusa la
sussistenza del fatto storico giudicato, bensì solo la sua responsabilità.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 20/05/2025