Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27401 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27401 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ANACAPRI il 01/01/1966
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata udito it difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa 1’8 gennaio 2025, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME lpronunciando su rinvio della Corte di cassazione che aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati ascritti all’imputato. La Corte territoriale ha applicato la pena finale di mesi sette di reclusione ed euro 120 di multa, rideterminando la durata dell’interdizione dai pubblici uffici in anni uno, per il reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen. Al NOME COGNOME era stato contestato che, in qualità di custode nominato all’atto di sequestro del manufatto sito in Anacapri, INDIRIZZO aveva violato i sigilli apposti in data 2 dicembre 1999 e 4 novembre 2009, al fine di assicurare l’integrità delle opere ivi realizzate.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, censurando la sentenza per violazione degli artt. 165 e 349 cod pen, nonché per contrasto con i capi della prima sentenza di appello divenuti irrevocabili a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione. La sentenza impugnata era illegittima in quanto aveva disposto la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla riduzione in pristino delle opere. Le contravvenzioni urbanistiche contestate ai capi A, B, e C dell’originaria imputazione erano state dichiarate estinte per prescrizione dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli n.4731/2015. Detta sentenza aveva revocato l’ordine di demolizione delle opere originariamente disposto ex art. 31, comma 9 IDPR 380/2001 ed aveva conseguentemente revocato anche la disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena all’onere della demolizione, così disponendo: ” revoca la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’ordine di demolizione, fermo restando quello della riduzione in pristino dello stato dei luoghi”. L’ordine di rimessione in pristino, cui a sua volta era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, era conseguente alla responsabilità per il delitto ambientale di cui all’art. 181, comma 1 bis idel d.lgs n.42/2004 contestato al capo D) della imputazione. La Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza di rinvio, aveva però dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all’art. 181 comma 1 bis del d.lgs n.42/2004. Conseguentemente, era del tutto errata la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui non avrebbe potuto essere concessa la sospensione condizionale della pena, in quanto subordinata all’esecuzione dell’ordine di rimessione in pristino: detto ordine, infatti, scaturiva dall’accertamento della responsabilità per il delitto sopra indicato, dichiarato estinto per prescrizione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva riduzione in pristino delle opere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La questione inerente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla riduzione in pristino delle opere è stata trattata e rigettata dalla Corte
di Cassazione con la sentenza rescindente e, conseguentemente, non è stata devoluta ai giudici di merito nel giudizio di rinvio, riguardante soltanto la
rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art. 349 cod.
pen.
3. Come osservato dalla Corte territoriale, con la sentenza di annullamento la Corte di Cassazione aveva dichiarato infondato il quarto motivo di ricorso, riguardante
la concessione della sospensione condizionale della pena senza alcuna subordinazione. Nella sentenza rescindente si è rilevato come, secondo
giurisprudenza consolidata, la subordinazione del beneficio alla demolizione dell’opera abusiva ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato
e può essere legittimamente disposto dal giudice, come era avvenuto nel caso di specie, dal momento che la realizzazione delle opere edilizie era stata continuata dall’imputato nonostante l’adozione del vincolo reale sul bene, a dimostrazione del permanere di una forte motivazione alla prosecuzione dell’abuso.
Il punto relativo alla sospensione condizionale della pena è stato pertanto oggetto di specifica statuizione da parte della sentenza rescindentey e non è stato rimesso al nuovo giudizio di merito in sede di rinvio, riguardante solo la rideterminazione della misura del trattamento sanzionatorio. Va pertanto richiamato il principio per cui, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, si forma il giudicato su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame (Sez. 2, n. 44949 del 17/10/2013, Abenavoli, Rv. 257314 – 01; Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Catanese, Rv. 264815 – 01; Sez. 4 – n. 114 del 28/11/2018, COGNOME, Rv. 274828 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2025
Il onsigli re estensore