Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25038 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENZANO DI ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte unitamente alla nota spese, del difensore di fiducia e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, per la costituita parte civile COGNOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di rappresentanza e difesa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza dell’8 febbraio 2023 la Prima sezione di questa Corte, per quanto di interesse, annullava con rinvio la pronunzia della Corte di appello di Roma del 30 maggio 2022 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di rissa aggravata di cui al capo D) e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in relazione alle residue imputazioni (tentato omicidio, lesioni personali, porto ingiustificato in luogo pubblico di coltelli di cui ai capi A, B, C.).
La Corte di appello di Roma, a seguito della pronunzia rescindente, con sentenza del 19 ottobre 2023 assolveva NOME dal reato di rissa e rideterminava la pena per le residue contestazioni.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di tentato omicidio di cui al capo A) in lesioni aggravate.
La difesa ha evidenziato che sussiste un potere ufficioso del giudice dell’impugnazione, anche in assenza di specifica doglianza sul punto, di qualificare correttamente il fatto come contestato.
Nel caso in esame la ipotesi del tentato omicidio non sarebbe configurabile per difetto dell’elemento soggettivo con la conseguente necessità di una riqualificazione del fatto nella diversa e meno grave ipotesi RAGIONE_SOCIALE lesioni aggravate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte.
1.1.L’art. 624 comma primo cod. proc. pen. stabilisce che “Se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, per “parti” della sentenza su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un’autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d’imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263636; Sez. 4, n. 9114 del 24/09/1996, COGNOME, Rv. 206103; Sez. 1, n. 11041 del 05/10/1995, COGNOME, Rv. 202860).
In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte – nel ribadire la totale sovrapponibilità tra l’art. 545 vecchio codice di rito e l’art. 624 cod. proc. pen. hanno ormai da tempo evidenziato che anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune RAGIONE_SOCIALE imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d’imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio di esaurisce in relazione a tutte le disposizioni
non annullate, ne a queste inscindibilmente connesse. (S.0 n. 373 del 23/11/1990, dep.1991, NOME, Rv. 186165).
Da queste coordinate ermeneutiche discende che quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per i reati diversi dal capo D) – investiti dal giudizio di annullamento unicamente per il trattamento sanzionatorio – si è formato giudicato parziale ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
2.1. La questione della qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A) non solo non è stata oggetto di annullamento con rinvio e non è in rapporto di connessione essenziale con la quantificazione della pena, ma è stata esplicitamente risolta dalla Prima sezione di questa Corte nel giudizio rescindente che ha rigettato l’analogo motivo con cui l’imputato aveva lamentato il mancato inquadramento della condotta nella categoria RAGIONE_SOCIALE lesioni aggravate.
3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
Consegue infine la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile COGNOME nella misura che sarà determinata, tuttavia, con separato provvedimento dalla Corte di appello di Roma atteso che la parte civile risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Il constfliere stensore
Così deciso in Roma il 18 aprile 2024