Giudicato Parziale: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Il principio del giudicato parziale rappresenta un pilastro del nostro sistema processuale, garantendo certezza e stabilità alle decisioni giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo principio operi nella pratica, impedendo di rimettere in discussione questioni già decise in via definitiva. Analizziamo insieme questo interessante caso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per la violazione dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. L’imputato aveva già presentato un primo ricorso in Cassazione, che era stato parzialmente accolto. In quella sede, la Suprema Corte (con sentenza n. 23913/2023) aveva annullato la decisione della Corte d’Appello, ma limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando il caso per una nuova valutazione su quel solo punto. Tutte le altre questioni, inclusa la dichiarazione di responsabilità e il riconoscimento della recidiva, erano state ritenute inammissibili e quindi erano diventate definitive.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, si era attenuta a quanto disposto, rideterminando la pena. Nonostante ciò, l’imputato ha proposto un nuovo ricorso per Cassazione, contestando ancora una volta la sussistenza della recidiva e la sua stessa responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e il Giudicato Parziale
L’imputato ha basato il suo nuovo ricorso su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione sulla recidiva: Si contestava la correttezza della decisione di riconoscere l’aggravante della recidiva.
2. Vizio di motivazione sulla responsabilità penale: Si metteva nuovamente in dubbio il giudizio di colpevolezza.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, evidenziando come su tali punti si fosse già formato il cosiddetto giudicato parziale. Questo significa che la precedente sentenza della Cassazione, dichiarando inammissibili i motivi relativi alla responsabilità e alla recidiva, aveva reso quelle statuizioni definitive e non più contestabili.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nella sua ordinanza, la Suprema Corte ha spiegato in modo cristallino il proprio ragionamento. Il primo ricorso era stato accolto solo per la parte relativa alla sanzione, in particolare per quanto riguardava l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche. Il giudizio sulla colpevolezza e sulla recidiva, invece, era stato confermato.
Di conseguenza, si è creata una scissione nel giudizio: la parte sulla responsabilità era diventata “res judicata” (cosa giudicata), mentre la parte sulla pena era ancora sub iudice. Poiché le statuizioni sulla colpevolezza e sulla recidiva hanno un’autonomia giuridico-concettuale rispetto a quella sulla pena, esse non potevano più essere oggetto di riesame.
Il tentativo dell’imputato di riaprire la discussione su questi punti è stato quindi giudicato inammissibile. La Corte ha inoltre definito il secondo motivo di ricorso come “marcatamente generico”, un’ulteriore ragione di inammissibilità. La decisione finale è stata quindi quella di dichiarare inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un concetto fondamentale della procedura penale: non è possibile utilizzare un nuovo ricorso per contestare aspetti di una sentenza che sono già stati decisi in via definitiva. Il principio del giudicato parziale serve proprio a evitare che i processi si prolunghino all’infinito su questioni già risolte, garantendo così l’efficienza e la certezza del diritto. Per gli operatori e i cittadini, ciò significa che, una volta che una parte della sentenza diventa irrevocabile, essa non può più essere messa in discussione, anche se altre parti del giudizio sono ancora in corso.
Cosa significa ‘giudicato parziale’ in un processo penale?
Significa che alcune parti di una sentenza (ad esempio, la dichiarazione di colpevolezza) sono diventate definitive e non possono più essere contestate, anche se altre parti (come la determinazione della pena) sono ancora in fase di riesame da parte di un altro giudice.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti dall’imputato, relativi alla sua responsabilità penale e alla sussistenza della recidiva, riguardavano questioni su cui si era già formato un giudicato parziale a seguito di una precedente sentenza della stessa Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 25 settembre 2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 23913/2023, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, rideterminando la pena;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia vizi di motivazione in ordin alla sussistenza della recidiva, non è deducibile ed è manifestamente infondato. La Corte d Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 23913/2023 ha annullato la sentenza del 24/11/2020 della Corte di Appello di Bari limitatamente al trattamento sanzionatorio, co particolare riferimento all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Co distrettuale, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto; quanto al giudizio di responsabi – per quanto interessa in questa sede – al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica infraquinquennale, invece, la Corte di cassazione non ha accolto il ricorso del prevenut reputando corretto il ragionamento svolto dalla Corte di merito; ne deriva che sul punto de decisione relativo alla sussistenza della recidiva si è formato giudicato parziale, trattand statuizioni aventi un’autonomia giuridico-concettuale che individuano aspetti non pi suscettibili di riesame.
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità – è inammissibile oltre che per le ragioni supespost anche perché il ricorso è marcatamente generico.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il COGNOME consigliere COGNOME ) tensore
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