Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18346 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18346 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PINCARA il 08/03/1959
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. NOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 27 maggio 2024, la Corte d’appello di Trieste giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena irrogata a COGNOME in mesi otto di reclusione ed euro 434,00 di multa per i reati di tentato aggravato in concorso (capo b) e detenzione e porto in luogo pubblico di material esplosivo (capo c), da porre in aumento alla pena applicata con sentenza del Corte d’appello di Venezia del 19 ottobre 2015, irrevocabile il 4 dicembre 201
così determinando la pena complessiva in anni quattro e mesi sei di reclusione e euro 7.434,00 di multa.
La Corte territoriale ha precisato che, a seguito della sentenza della Cort cassazione che aveva annullato la precedente decisione della medesima Corte d’appello limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per reati per i quali era stata riconosciuta la continuazione rispetto a quelli gi con sentenza della Corte d’appello di Venezia del 19.11.2015, irrevocabile, es era chiamata a decidere unicamente in ordine alla determinazione della pena, essendosi ormai consolidato il giudizio di responsabilità dell’imputato per i rea cui ai capi b) e c) dell’imputazione. Rigettava pertanto la richiesta di pronunciar l’improcedibilità per difetto di querela in relazione al reato di cui al capo b), furto aggravato, alla luce delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del che aveva reso detto reato procedibile a querela.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione proponendo due censure, di seguito enunciate nei limiti di cui all’art. 173, com 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo deduce vizio di violazione di legge, in relazione a omessa declaratoria di estinzione del reato di furto aggravato per mancanza querela. La Corte territoriale, nel ritenere che in punto di responsabilità pe reato si sarebbe formato il giudicato con conseguente irrilevanza del sopravvenuta procedibilità a querela del medesimo, introdotta dal d.lgs. n. 1 del 2022, sarebbe incorsa nel dedotto vizio, atteso che l’accertamento de sussistenza della condizione di procedibilità è possibile durante tutto il cors procedimento finché non sia sopravvenuto il giudicato definitivo, non rilevando giudicato parziale. Il ricorrente richiama al riguardo in Cass. Sez. 3, n. 2851 18/04/2024, Rv. 286692 – 01 che avrebbe affermato tale principio.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità.
2.2.1. Sotto un primo profilo il ricorrente rileva che non verrebbe considerazione il limite quantitativo di quattro anni previsto per l’applicazione pena sostitutiva, dal momento che, nella specie, per i reati oggetto d cognizione della sentenza impugnata era stata irrogata una pena inferiore (me otto di reclusione) e che, solo perché posta in aumento con quella determina dalla sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Venezia, era stato superat suddetto limite. Tuttavia, tale valutazione cumulativa contrasterebbe con la ratio della cd. riforma Cartabia la quale ha inteso incrementare il ricorso a tale tipologia di sanzioni. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consideraz
unitaria del reato continuato rileverebbe solo quoad poenam, mentre ad ogni altro fine la valutazione cumulativa è ammessa solo se ha effetti favorevoli per il re ricorrente rileva, altresì, che nella specie la pena irrogata dalla Corte d’app Venezia sarebbe stata interamente scontata, sicché residuerebbe solo quell irrogata con la sentenza impugnata, contenuta nei limiti di legge.
2.2.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente denuncia la carenza motivazione, in quanto la Corte distrettuale, nel rigettare la richie applicazione di pena sostitutiva, avrebbe omesso di considerare la lontananza n tempo dei precedenti penali dell’imputato, risalenti al 2019, nonché la possibi di elaborare un programma idoneo a contenere il pericolo di recidiva, il quale peraltro non precluderebbe di per sé l’applicazione delle pene sostitutive, c affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo è infondato.
Esso involge la questione concernente il tema del giudicato progressivo e l rilevanza della sopravvenuta modifica del regime di procedibilità del reato n giudizio di rinvio, allorché l’annullamento disposto dalla sentenza rescinde abbia avuto ad oggetto unicamente il trattamento sanzionatorio.
2.1. L’art. 624 cod. proc. pen., nel disciplinare l’annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione, stabilisce che se esso non attiene a tut disposizioni della sentenza, «questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti non hanno connessione essenziale con la parte annullata». In tal modo esso statuisce la irrevocabilità delle statuizioni del giudice di legittimità c riguardano i capi e le parti oggetto di annullamento e che non sono in connession essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio: divengono, dunque, definitive ed acquistano autorità di cosa giudicata (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 – 01). A tal fine – ha chiarito que Corte regolatrice – sono irrilevanti sia l’assenza, nel dispositivo della sen rescindente, della declaratoria dell’intervenuto passaggio in giudicato della p non annullata (la quale ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva: ex plurimis Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 – 04), sia la temporanea ineseguibilità della decisione, sia l’eventuale ritardo nella
esecuzione (Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 217857 -01; Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, cit.)
Nel caso in cui, a seguito di annullamento, venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa a determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamen del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisi tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravve all’annullamento parziale. Le Sezioni unite Attinà hanno precisato che la possibi di applicare l’art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particol riferimento a cause estintive sopravvenute all’annullamento, sussiste solo nei li della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e formatosi il giudicato sull’accertamento del reato e della responsabi dell’imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere decisum (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, cit.)
Ne consegue che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputa determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentement comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 – 01)
Questa Corte regolatrice ha altresì affermato che anche la causa d improcedibilità sopravvenuta non può spiegare efficacia a fronte del giudicat parziale.
Esaminando la questione con riguardo all’ipotesi della inammissibilità de ricorso, le Sezioni unite COGNOME hanno affermato che per i reati dive perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, e per i giudizi pe in sede di legittimità, «l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto l’eventuale esercizio del diritto di querela» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2 COGNOME, Rv. 273551 – 01), sul rilievo che l’improcedibilità enuncia una regol giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e ne presuppone valida impugnazione, con la conseguenza che il mutamento del regime di procedibilità on è idoneo ad incidere su un giudicato sostanziale già formatosi e i cui effetti retroagiscono al momento del mancato instaurarsi di un valido rapporto processuale.
2.2. Tali principi hanno trovato di recente applicazione proprio con riferimen all’ipotesi – analoga a quella in esame – di sopravvenuto mutamento del regim di procedibilità del reato in caso di annullamento parziale con rinvio da parte d Corte di cassazione. Si è affermato che in tale ipotesi le parti della decision
oggetto di annullamento, non in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dalla espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo de sentenza rescindente, sicché, qualora l’annullamento abbia riguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l’accertam sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all’imputato, con conseg irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime procedibilità del reato (Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024, COGNOME Rv. 287290 01).
In senso contrario a tale conclusione non rileva il richiamo operato d ricorrente alle pronunce di questa Corte, le quali hanno affermato che « remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rin celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione dell pena» (Sez. 3, n. 28519 del 18/04/2024, COGNOME, Rv. 286692 – 01; Sez. 1, n 42994 del 07/10/2008, COGNOME, Rv. 241827 – 01).
Trattasi di pronunce che riguardano l’ipotesi della remissione della querela, quale integra una causa di estinzione del reato che riveste una particolare natu laddove la pretesa punitiva viene fatta dipendere non solo dalla inizi manifestazione della volontà dell’offeso, ma anche dal persistere di quest’ultim ai sensi dell’art. 152, comma 3, cod. proc. pen., fino alla conclusione dello st Pertanto, l’effetto estintivo della remissione della querela è collegato alla sem esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, con la conseguenza ch tale effetto non è precluso dalla formazione del giudicato parziale (Sez. 3, n. 28 del 18/04/2024, COGNOME, cit.).
Tale conclusione risulta del tutto coerente con il chiaro pronunciamento d Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, COGNOME, Rv. 227681 secondo cui «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventu cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, pu il ricorso sia stato tempestivamente proposto». In linea con tale affermazion Sezioni unite COGNOME hanno chiarito che essa «prende le mosse da un inquadramento della remissione della querela non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piut in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estin per la caratteristica che essa presenta i non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza de massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, second il disposto dell’art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla conda irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore
e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibil utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (Sez. 40150 del 21/6/2018, COGNOME, cit.).
2.3. Evidentemente diversa è l’ipotesi in esame, nella quale viene in rili non già la peculiare causa di estinzione della remissione della querela, ben mutamento del regime di procedibilità sopravvenuto nel giudizio di rinvio, il qua non determina alcuna possibilità di incidere sul giudicato già formatosi.
3. Il secondo motivo è infondato
Quanto al primo profilo di doglianza, con cui si lamenta che la Corte territori aveva tenuto conto, ai fini della valutazione di ammissibilità della pena sostitu della pena complessiva determinata all’esito del riconoscimento dell continuazione, occorre rilevare che, a seguito delle modifiche introdotte dal d. n. 150 del 2022, l’art. 53, legge n. 689 del 1981, al comma 3 dispone che «ai f della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono ess applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’a cod. pen.».
Il chiaro tenore letterale della nuova norma rende manifesta la volontà d legislatore di superare il precedente regime stabilendo che, anche nel caso in la pena sia la risultante dell’applicazione dell’istituto della continuazion concorso formale si dovrà considerare la sola pena finale, ossia quella risulta all’esito dell’aumento operato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., non pote considerare isolatamente la pena inflitta per il reato più grave ovvero, qualor sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni dei reati unificati, la parte d irrogata per questi ultimi (Sez. 2, n. 9612 del 05/02/2025, COGNOME, Rv 287640 – 01 Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, COGNOME, Rv. 286748 – 01; Sez 5, n. 31761 del 05/06/2023, COGNOME, n.m.).
Ne consegue che il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, do aver determinato l’aumento di pena per il concorso formale o la continuazione de reati, essa risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni.
Neppure assume rilievo l’entità della pena residua dopo l’esecuzione di un parte di essa. Ai fini della verifica in ordine alla sostituibilità della pena che il giudice è chiamato ad effettuare è necessario far riferimento, in relazione al l massimo di quattro anni, a quella concretamente e complessivamente inflitta i sede di cognizione (al netto dell’eventuale diminuente premiale del rito, applic dopo l’aumento ex art. 81 cod. pen.: Sez. 3, n. 35973 del 07/05/2021, Zoncada Rv. 282478-01; Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260866-01; Sez. 3, n. 2070 del 02/06/1999, COGNOME, Rv. 215068-01), e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di
calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1776 del 20/10/
dep. 2024, COGNOME, Rv. 285836 – 02).
la diversa
Invero, disciplina
dettata dall’art. 70, l.
n. 689 del 1981, laddove consente, se il cumulo delle pene sostituite non ecceda quattro anni, di applic
le singole pene sostitutive distintamente anche oltre i limiti previsti dall’
legge cit., riguarda il cumulo, operato in sede di esecuzione, di pene irrogate sentenze diverse che hanno già disposto l’applicazione di pene sostitutive.
Ne consegue che nella specie la Corte territoriale ha correttamente valutat l’inapplicabilità delle sanzioni sostitutive, risultando superati i limiti di pena
dall’art. 53, I. n. 689 del 1981.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
processuali.
Così deciso il 07/02/2025.
pagamento delle
spese