Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27431 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27431 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Ferrara il 09/07/1956
avverso la sentenza del 06/11/2024 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procura generale di NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria id replica del difensore, Avv. NOME COGNOME che
concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della senten indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, decidendo in s di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 luglio 2022 dal Tribu di Bologna nei confronti dell’imputato, ha concesso il beneficio della menzione, confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva dichiarato COGNOME colpevole del reato di danneggiamento aggravato, in particolare, p
avere danneggiato mediante un oggetto appuntito la carrozzeria di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica INDIRIZZO
Il ricorso si articola in tre motivi di seguito illustrati.
1.1.Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e l’illogicità della motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato. Il reato, commesso il 3 marzo 2017, era estinto alla data di emissione della sentenza impugnata, essendo decorso il termine massimo di prescrizione il 3 settembre 2024, e la Corte di appello avrebbe dovuto dichiararla, non essendosi formato il giudicato parziale, ma solo una preclusione processuale relativamente ai temi non investiti dal precedente ricorso.
Si precisa che la precedente impugnazione aveva ad oggetto esclusivamente il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, sicché l’impugnazione non investiva l’accertamento del fatto e la responsabilità dell’imputato, la cui analisi era preclusa; peraltro, nell’accogliere il ricorso la Corte di cassazione non ha indicato le parti della sentenza coperte dal giudicato parziale ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. Richiamate le differenze tra i due concetti e le differenti ricadute in tema di prescrizione anche alla luce delle pronunce di legittimità riportate nel ricorso, il ricorrente reputa errata e manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto preclusa dal giudicato parziale formatosi in punto di responsabilità la dichiarazione di prescrizione del reato.
1.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto nonché travisamento della prova. La Corte di appello ha escluso l’esiguità del danno, non limitato a poche centinaia di euro, ma alla somma di 1.800-2.000 euro spesa dal proprietario per la riparazione della carrozzeria, benché questi non avesse riferito di aver fatto riparare l’autovettura, ma solo richiesto un preventivo per la riparazione dell’intero perimetro dell’auto, sicché la presunta spesa non è mai stata sostenuta né è provato il disagio conseguente alla mancata disponibilità del veicolo.
1.3. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione la mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e travisamento della prova, potendo valorizzarsi a tal fine gli elementi non ritenuti idonei a giustificare l’applicazion della causa di non punibilità ovvero l’esiguità del danno, la non abitualità nel reato e l’incensuratezza dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Manifestamente infondato è il primo motivo con il quale si eccepisce la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza emessa in sede di rinvio, asseritamente per mancata formazione del giudicato parziale.
La prospettazione difensiva è errata e fondata su una lettura non corretta dei principi affermati nelle sentenze riportate nel ricorso, invece, esattamente applicati dalla Corte di appello, avuto riguardo alla natura della causa di esclusione della punibilità in oggetto, che presuppone l’accertamento del reato e la responsabilità dell’imputato, nella specie neppure contestati nel precedente ricorso, con conseguente formazione del giudicato sul punto.
Le cause di esclusione della punibilità hanno, infatti, l’effetto di escludere solo la pena, lasciando sussistere l’illiceità del fatto e la colpevolezza dell’autore, sicché, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio la sola questione relativa all’accertamento dell’esistenza di una causa di non punibilità, tale essendo, per definizione normativa, quella derivante dalla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. proc. pen., si verifica una situazione analoga quella in cui l’annullamento con rinvio venga disposto per la sola determinazione della pena, con la conseguenza che la formazione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente l’accertamento del reato e la responsabilità dell’imputato, ed è, quindi, impedito al giudice del rinvio di dichiarare -ed al ricorrente di eccepire- l’avvenuta estinzione del reato per la prescrizione maturata successivamente alla decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703; Sez.3, n. 38380 del 15/07/2015, COGNOME, Rv. 264796).
Va, infatti, precisato che vige il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all’accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame (Sez. 3, n. 15472 del 20/02/2004, Ragusa, Rv. 228499; Sez. 2, n. 44949 de117/10/2013, Abenavoli, Rv. 257314).
La configurabilità del giudicato progressivo comporta che l’accertamento della responsabilità e l’irrogazione della pena possono intervenire in momenti distinti, posto che la punibilità non è elemento costitutivo del reato eh la
definitività della decisione relativa all’accertamento della responsabilità dell’autore del fatto criminoso, ponendo fine all’iter processuale su tale parte, crea una barriera invalicabile all’applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento della Cassazione, con la conseguenza che, se l’annullamento è parziale e non intacca le disposizioni della sentenza che attengono all’affermazione di responsabilità, la sentenza acquista “autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata” (art. 624 cod. proc. pen.) e tale connessione non sussiste quando venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla punibilità, sul rilievo che il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, COGNOME, Rv. 207640).
Inammissibile perché meramente oppositivo è il secondo motivo con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
La Corte di appello ha escluso la minima offensività della condotta in ragione sia della entità del danno, consistente nella rigatura con oggetto appuntito per quasi l’intera lunghezza del portellone posteriore dell’autovettura delle persone offese, sia delle modalità del fatto, ritenute indicative di intensità di dolo, nonché della spesa necessaria per la riparazione.
Su tale ultimo punto, la difesa eccepisce il travisamento della prova in quanto la persona offesa non avrebbe sostenuto la spesa, avendo dichiarato solo di aver richiesto un preventivo, ma ciò non muta la valutazione dei giudici di merito, non essendo la stima del danno collegata all’esecuzione o meno dei lavori di riparazione, né può ritenersi eccentrico il rilievo attribuito anche al danno correlato ai tempi necessari per detti lavori ed alla mancata disponibilità del veicolo.
Ne discende che la valutazione si sottrare a censure, atteso che l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto richiede la presenza di un fatto conforme al tipo legale ed offensivo, seppure in maniera esigua e tenue secondo gli indici fissati dalla legge per individuare la tenuità del fatto e la tenuità dell’offesa, come avvenuto nel caso di specie.
3.Anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità a fronte della motivazione resa, che valorizza le modalità e il disvalore del fatto nonché la disinvoltura dimostrata dall’imputato, ritenendone correttamente recessiva l’incensuratezza. E’ noto che ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli rite
decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul
punto dall’interessato (fra molte, tra le più recenti, Sez. 3, n. 2233 del
17/6/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693), come nel caso di specie.
4. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, determinata equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, 2 luglio 2025