Giudicato Parziale e Calcolo della Pena: La Cassazione Fa Chiarezza
Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza con rinvio limitatamente a un aspetto specifico, come la recidiva, il giudice del rinvio deve ricalcolare l’intera pena da capo? A questa domanda risponde una recente ordinanza, chiarendo i confini del cosiddetto giudicato parziale e il principio della formazione progressiva della decisione.
Il Contesto: Un Ricorso Contro la Rideterminazione della Pena
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, su rinvio della Corte di Cassazione, aveva riformato una precedente condanna. Il compito della Corte d’Appello era circoscritto: verificare la sussistenza della recidiva e, in caso di esclusione, adeguare la pena. La Corte territoriale ha quindi escluso l’aggravante e ha rideterminato la sanzione, sottraendo semplicemente l’aumento che era stato applicato per la recidiva, confermando la pena base originaria.
L’imputato, non soddisfatto, ha presentato un nuovo ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse sbagliato. Secondo la difesa, una volta esclusa la recidiva, il giudice avrebbe dovuto procedere a una nuova e completa valutazione della pena, riconsiderando tutti i criteri previsti dall’art. 133 del codice penale, come la gravità del fatto e la capacità a delinquere del reo. In sostanza, si contestava che la pena base fosse ormai intoccabile.
La Tesi del Ricorrente e l’Importanza del Giudicato Parziale
La difesa si basava sull’idea che l’esclusione di un elemento così significativo come la recidiva dovesse necessariamente ‘riaprire’ l’intero capitolo del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, questa visione si scontra con un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudicato parziale.
Questo principio stabilisce che, nel corso di un processo, le parti di una sentenza che non sono state oggetto di impugnazione o su cui la Cassazione si è già pronunciata in via definitiva, diventano irrevocabili. Il processo prosegue solo sui punti specifici per cui la Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio. Tutti gli altri ‘capi’ della decisione sono ormai ‘cristallizzati’ e non possono essere più messi in discussione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che il precedente annullamento con rinvio era stato disposto esclusivamente per la verifica della recidiva. Di conseguenza, tutte le altre questioni, inclusa la determinazione della pena base, erano già coperte dal giudicato parziale.
La Corte d’Appello, quindi, ha agito correttamente limitandosi a sottrarre dalla pena finale l’aumento precedentemente applicato per la recidiva. Non aveva il potere, né il dovere, di rimettere in discussione la pena base già individuata dal primo giudice e non oggetto del rinvio. La richiesta del ricorrente di una nuova e complessiva valutazione era, pertanto, preclusa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chi si approccia al processo penale: l’effetto devolutivo dell’impugnazione è limitato ai punti specifici contestati. La formazione progressiva del giudicato impedisce di rimettere continuamente in discussione aspetti della decisione già consolidati. Per la difesa, ciò significa che le strategie di impugnazione devono essere mirate e precise, poiché i capi della sentenza non contestati o già decisi rischiano di diventare definitivi, chiudendo ogni ulteriore possibilità di riesame.
Se la Cassazione annulla una sentenza solo per escludere la recidiva, il giudice del rinvio deve ricalcolare tutta la pena?
No. Secondo l’ordinanza, il giudice del rinvio deve limitarsi a eliminare l’aumento di pena applicato per la recidiva. Le altre parti della sentenza, inclusa la determinazione della pena base, sono coperte dal principio del giudicato parziale e non possono essere modificate.
Cosa significa ‘formazione progressiva del giudicato’?
Significa che le parti di una sentenza che non sono state specificamente contestate o che sono state decise in via definitiva diventano irrevocabili e non più appellabili, anche se il processo continua su altri punti. In questo caso, la misura della pena base era già diventata definitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. L’appellante ha sollevato una questione (la ricalibrazione dell’intera pena) che era già preclusa dal giudicato parziale formatosi sulle parti della sentenza non oggetto del precedente annullamento con rinvio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3260 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, su rinvio della Corte di cassazione, ha riformato la sentenza del Tribunale di Oristano del 4 luglio 2018 emessa nei confronti di NOME COGNOME, escludendo la recidiva e rideterminando la pena inflitta in .
Avverso tale sentenza COGNOME ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, lamentando vizio di motivazione. Ci si duole in particolare che, a seguito del rinvio della Corte di cassazione, la Corte cagliaritana non abbia fornito motivazione alcuna in merito al trattamento sanzionatorio, pur dopo avere escluso la recidiva; secondo il ricorrente non c’è giudicato parziale sulla misura della pena perché l’esclusione della recidiva avrebbe dovuto imporre una nuova valutazione su tutti gli elementi ex art. 133 cod. pen.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Va, infatti osservato che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione era limitato alla verifica circa la sussistenza della recidiva con la conseguenza che tutte le altre questioni, ivi compresa la misura della pena, erano precluse stante il principio della regola della formazione progressiva del giudicato in relazione ai capi della decisione non oggetto di rinvio.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.