Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51397 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARMIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con l’adozione delle statuizioni consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 19 luglio 2023, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME volta a ottenere l’annullamento dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno il 26 giugno 2023, con riferimento alla pena di anni sei, mesi cinque, giorni dieci di reclusione, individuata la pena in esecuzione in quella di anni sette di reclusione e detratto il presofferto.
Premesso che l’ordine suddetto era stato adottato allo scopo di eseguire le statuizioni della sentenza emessa il 28 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Potenza che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Potenza il 23 gennaio 2021, aveva condannato NOME alla pena complessiva di anni dieci di reclusione, sentenza annullata con rinvio a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, la Corte di appello di Salerno, a cui il processo è stato rimesso per il giudizio rescissorio, ha ritenuto certa ed eseguibile, in quanto non più modificabile, la pena posta a base dell’ordine di esecuzione.
Avverso tale ordinanza la difesa di NOME ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a un unico, articolato motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 597, 624 e 656 cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta preclusione per giudice del rinvio di individuare, al fine della pena base per l’eventuale rideterminazione sanzionatoria, una fattispecie di reato diversa da quella di cui al capo 1), sub a).
Dopo un articolato excursus dei principi operanti sul tema (come alfine confluiti nella pronuncia regolatrice di Sez. U Gialluisi), la difesa evidenzia che i provvedimento è stato emesso senza conoscere l’esito completo (delle motivazioni) relativo alla sentenza di legittimità accertativa della responsabilità di NOME e che, comunque, tale decisione ha annullato con rinvio la sentenza di appello promuovendo il giudizio rescissorio innanzi alla Corte di appello per i reati di cui ai capi 1), ultima parte, e 5), oltre a quelli di cui ai capi 2), 7), 8 così determinando l’assoluta incertezza in ordine alla pena base relativa al reato più grave; al contrario, il reato più grave sarebbe stato individuato al momento della definitiva pronuncia, non riscontrandosi, nelle pregresse sentenze di merito, motivazione idonea a giustificare la ragione della scelta della pena base in riferimento al reato di cui al capo 1, sub a).
Al riguardo il ricorrente osserva che: per le contestazioni progressivamente introdotte dal Pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado, il
Tribunale aveva inserito nell’imputazione di cui al suddetto capo 1), oltre alle ipotesi sub a) e b), anche l’ulteriore ipotesi dell’ultima parte; inoltre, ne trattamento sanzionatorio, si era avuta la quantificazione della pena complessiva in anni nove di reclusione, modificata dalla sentenza di appello in quella di anni dieci di reclusione, senza un espresso motivo di impugnazione da parte del Pubblico ministero; il capo 1), ultima parte, non aveva trovato spazio nel dispositivo emesso dalla Corte di cassazione, per cui sarebbe stato necessario attendere il deposito della corrispondente motivazione.
Quel che soprattutto rileva, secondo l’impostazione della difesa di NOME, è che, a fronte di quattro contestazioni di corruzione in atti giudiziari, sussistev e sussiste incertezza in merito all’accertamento di quella contestazione che, all’esito del giudizio, sarebbe stata considerata la violazione più grave, ben potendo il giudice del rinvio individuare tale violazione in una delle due ulteriori rispetto a quella definite di cui al capi 1), sub a) e sub b), con conseguente giuridica impossibilità di emettere l’ordine di esecuzione per la carcerazione riferito alla pena base corrispondente al reato più grave.
Quindi, la Corte di appello, valutando questi elementi, avrebbe ragionato muovendo dall’erroneo presupposto che era stato già individuato irrevocabilmente il reato più grave, poiché, nella sua prospettiva, su tale individuazione non avrebbero potuto incidere i reati ancora sub iudice, ivi inclusi quelli sub 5) e sub 1), ultima parte; eppure – evidenzia la difesa – nel provvedimento impugnato si è riconosciuta l’omessa motivazione nella sentenza di merito sulla determinazione della pena base e si è omesso di considerare che ben potrebbe il giudice del rinvio individuare la violazione più grave, nel futuro assetto della continuazione, in uno dei due indicati reati di corruzione in atti giudiziari ancora da giudicare, senza incorrere nel divieto stabilito dall’art. 597 cod. proc. pen., il quale afferisce all’entità del trattamento sanzionatorio, che non dovrà essere più grave di quello già inflitto, ma non riguarda l’individuazione del reato più grave.
Ciò – osserva conclusivamente il ricorrente – determinava e determina quell’incertezza della pena riferita ai reati per i quali è stata sanci l’irrevocabilità che impediva e impedisce di reputare eseguibili le corrispondenti statuizioni sanzionatorie, come dimostrano gli effetti paradossali che si avrebbero se il condannato chiedesse l’applicazione della continuazione fra i reati già definiti e altri, in ipotesi, accertati da altra sentenza, oppure chiedesse l revisione della decisione suddetta, non ancora completamente definitiva, o dovesse intraprendere un percorso esecutivo alternativo al carcere, a fronte di una pena ancora incerta.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che il provvedimento reso dalla Corte di appello, per verificare l’evenienza dell’eseguibilità del giudicato parziale, si è attenuto ai principi fissati dalla recente elaborazione di legittimità, essendo stato accertato che il reato più grave risulta definitivamente individuato in quello di cui al capo 1), sub a).
La difesa, con successiva memoria, ha segnalato l’avvenuto deposito della motivazione della sentenza rescindente e, sulla base dei relativi elementi, ha sottolineato che in tale motivazione i giudici di legittimità hanno espressamente segnalato che la nuova valutazione imposta al giudice del rinvio potrebbe comportare una rideterminazione profonda del trattamento sanzionatorio.
Si aggiunge da parte del ricorrente che le notazioni espresse nella motivazione per affermare l’irrevocabilità della responsabilità penale dell’imputato e della corrispondente qualificazione dei fatti oggetto del capo 1), sub a) e sub b) hanno correttamente presupposto la differenza fra irrevocabilità ed eseguibilità del titolo. In tal senso, si ribadisce tuttavia la possibilità c giudici del rinvio annettano al reato di cui al capo 5), inerente alla corruzione in atti giudiziari, connotata dalla contestazione di più episodi, la natura di violazione più grave e si sostiene che ai giudici del rinvio non era inibita la giuridic possibilità di riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen.
Restano pertanto inosservati, secondo il ricorrente, i principi che governano il giudicato progressivo, che contemplano l’ordinaria possibilità della dissociazione fra momento di accertamento del reato e momento di irrogazione della relativa sanzione.
La difesa ha poi depositato ulteriore memoria di replica alle osservazioni del Procuratore generale con cui ha ripreso e illustrato gli argomenti enunciati nei precedenti scritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che l’impugnazione non sia fondata e vada, quindi, rigettata per le ragioni che seguono.
Il giudice dell’esecuzione, individuato nella Corte di appello di Salerno, ha ritenuto che le statuizioni irrevocabili maturate all’esito dell’emissione della sentenza parzialmente rescindente (quella resa da Sez. 6, n. 33757 del 22 giugno 2023) erano idonee a legittimare l’emissione dell’ordine di esecuzione.
La Corte territoriale ha affermato che correttamente nell’ordine di esecuzione era stata enucleata la pena detentiva certa che il condannato doveva espiare, in relazione ai reati accertati in via definitiva a carico di NOME.
In particolare, è stato ritenuto che, a seguito dell’emanazione della pronuncia di legittimità che aveva dichiarato irrevocabile la decisione di merito in ordine alla responsabilità dell’imputato per i reati di cui al capi 1), sub a) e sub b), era maturata, nell’ambito della corrispondentemente ritenuta continuazione, l’esecutività della pena base, fissata per il primo, identificante il reato più grave di anni sei di reclusione, e dell’aumento di anni uno di reclusione, relativo al secondo, reato satellite definitivamente accertato.
Tale approdo non risulta persuasivamente contrastato dalle, pur approfondite, deduzioni progressivamente svolte nell’atto di impugnazione e nelle susseguenti memorie rassegnate dalla difesa del ricorrente.
3.1. Sia l’ordinanza impugnata, sia il ricorso danno per assodata la riflessione, pienamente condivisa dal Collegio, per cui, nello snodo oggetto di verifica, rileva il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo il qua – sulla premessa che, ove venga emessa in sede di legittimità la pronunzia di annullamento parziale della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., spetta agli organi dell’esecuzione l’accertamento relativo a eventuali questioni sulla eseguibilità e sulla specifica individuazione della pena inflitta i relazione al capo, o ai capi, non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento, potendo la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’ad 624, comma 2, cod. proc. pen., soltanto dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata siano diventate irrevocabili – è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativ all’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione e immodificabile nel giudizio di rinvio.
Questa linea esegetica implica l’ulteriore effetto che, quando l’annullamento abbia riguardato una sentenza di condanna in relazione a uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta i esecuzione, ma soltanto a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, per essere insuscettibile di
modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto risulta individuabil sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione, non attraverso ragionamenti ipotetici (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 – 01/02/03).
Sviluppo coerente di questo preciso insegnamento è il corollario che non si rilevano incongruenze nel porre a base dell’esecuzione la pena – e soltanto la pena – irrogata in relazione a un capo quante volte la determinazione di essa sia l’esito dell’affermazione di responsabilità dell’imputato anche in relazione alle circostanze del reato, di guisa che il presupposto richiesto non si verifica se l’affermazione di responsabilità per il reato più grave circostanziato sia stata accertata .da sentenza che non sia pervenuta a quantificare il corrispondente aumento per una circostanza aggravante.
Quando, invece, non residui questione alcuna da definire, anche sotto il profilo circostanziale, deve ritenersi che la pena stessa abbia acquisito i connotati della certezza e della completezza, poiché questa pena, in ragione dell’autonomia giuridica delle statuizioni relative a ciascun capo che non sia in connessione essenziale con gli altri, è suscettibile di essere messa in esecuzione, senza che possano emergere novità influenti su di essa anche qualora il giudizio di rinvio modifichi il quantum della pena complessivamente irrogata per altri capi autonomi, nella pronuncia della decisione oggettivamente cumulativa.
3.2. In tale prospettiva – e anche questo punto hanno chiarito le Sezioni Unite – la pena acquista il crisma dell’esecutività quando il rinvio disposto dal giudice di legittimità su questioni attinenti ai reati collegati a quello più grave d vincolo della continuazione, vale a dire ai reati satellite e, segnatamente, alle addizioni di pena, non abbia influenza sull’immediata eseguibilità delle statuizioni già passate in cosa giudicato.
Ciò si verifica quando la decisione sia passata in giudicato in ordine alla pena stabilita per il reato definitivamente qualificato come violazione più grave nell’ambito del reato continuato ed, eventualmente, anche per alcuni dei reati satellite, di guisa che l’annullamento con rinvio disposto per i reati eventualmente posti in continuazione con quello più grave non sia idoneo a incidere sull’immediata esecutività del giudicato parziale.
Va, sul punto, ribadita l’ulteriore puntualizzazione – che è evincibile dall’insegnamento richiamato e che riveste spessore rilevante in relazione alle deduzioni svolte dal ricorrente – secondo cui il quantum della pena irrogata e divenuta irrevocabile in relazione a un capo può certamente subire modificazioni all’esito del giudizio di rinvio in ordine ad altri capi, ma tali modificazioni so attinenti a vicende esterne al capo divenuto irrevocabile: tali vicende, fra le quali si comprende la continuazione con altri reati satellite, afferiscono a sviluppi del
tutto fisiologici, come d’altronde si evince dalla disciplina della continuazione, accertabile in executivis, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati oggetto di sentenze diverse.
Sicché le vicende determinate dall’applicazione degli istituti della fase esecutiva basati su parametri applicativi collegati all’entità della pena presuppongono l’avvenuta maturazione della pena eseguibile e, quindi, intervengono quando è stata già necessariamente – ai fini della sua idoneità a formare oggetto di un titolo esecutivo – verificata l’irrevocabilità della pena certa e completa irrogata con autorità di giudicato in relazione a uno o più capi.
4. Poste queste indiscusse coordinate, si deve rilevare anzitutto che il giudice dell’esecuzione, interpretando il titolo messo dal Pubblico ministero a base dell’ordine di carcerazione, ha dato atto che nel giudizio di cognizione è risultato definitivamente accertato il reato più grave fra quelli che il giudic procedente ha ritenuto avvinti in continuazione: si tratta di quello contestato al capo 1), sub a), inerente alla fattispecie di cui all’art. 619-ter cod. pen., al par del reato satellite di cui al capo 1, sub b).
È stato poi motivatamente affermato che la pena posta in esecuzione presenta i caratteri della certezza, in quanto essa è stata individuata sulla base delle decisioni rese nel giudizio di cognizione, e della completezza, essendo la medesima insuscettibile di modificazioni all’esito del giudizio di rinvio: sotto quest’ultimo profilo, si è evidenziato che i reati per i quali la Corte di cassazione aveva pronunciato annullamento, quelli di cui al capo 5) e al capo 1), ultima parte, non avrebbero potuto in ogni caso incidere sull’individuazione della pena base, a sua volta stabilita, peraltro, in misura pari al minimo edittale di anni sei di reclusione, con riferimento al reato già ritenuto più grave, anche in rapporto a quei due ulteriori reati, già inquadrati come meno gravi – e dunque considerati reati satellite – nella struttura della continuazione in sé non assoggettata ad alcuna specifica deduzione contestativa nell’impugnazione già scrutinata.
Nemmeno la prospettazione difensiva inerente all’omissione di pronuncia da parte della Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, in ordine al reato di cui al capo 1), ultima parte, può influire sulla pena già determinata in relazione al reato più grave fra quelli posti in continuazione, se non mettendo in preventivo una – non consentita reformatio in peius, così come dovrebbe avvenire per mutare la struttura della continuazione in relazione all’altro reato sub iudice, quello di cui al capo 5): le relative deduzioni, analizzata dal giudice dell’esecuzione, sono state considerate inidonee a prefigurare un esito tale da elidere la statuizione relativa all’accertamento della pena irrogata per il reato di cui al capo 1), sub a), e alla sua corrispondente qualificazione di reato più grave.
( (
4.1. Tale approdo, anche se raggiunto dal giudice dell’esecuzione quando non era ancora pubblicata la motivazione della sentenza rescindente, rinviene la sua sostanziale conferma nella pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha, con riferimento al suo dispositivo, annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Potenza impugnata da COGNOME in relazione ai reati di cui ai capi 2), 5), 7), 8), e 9) della rubrica.
Come si trae, poi, dall’insieme delle motivazioni e delle statuizioni relative alle due sentenze di merito e dall’articolazione del corrispondente trattamento sanzionatorio, i reati di cui ai suddetti capi (per i quali è stato pronunciat annullamento con rinvio) erano stati già inquadrati quali altrettanti reati satellit nella continuazione ritenuta, all’interno della quale il reato più grave era stato individuato in quello sopra identificato con riguardo all’imputazione di cui al capo 1), sub a): e, per esso, al pari del reato, a sua volta ritenuto satellite, di cui capo 1), sub b), è stato, con la decisione di legittimità, dichiarato irrevocabile l’accertamento della responsabilità di NOME.
4.2. La pena stabilita per il reato più grave, quello di cui al capo 1, sub a), risulta essere stata fissata nella sentenza di primo grado e confermata in quella di appello nella misura di anni sei di reclusione; e la pena stabilita in aumento per il reato satellite di cui al capo 1, sub b), risulta essere stata fissata nella sentenza di primo grado e confermata in quella di appello nella misura di anni uno di reclusione.
Altri aumenti risultano essere stati fissati per gli ulteriori reati satellite, quali sono stati ricompresi quelli identificati ai capi 1), ultima parte, e 5).
Per quanto concerne, il reato – omologo ai due definitivamente accertati – di cui al capo 5) il rinvio al giudizio rescissorio contempla già l’assodato inquadramento quale reato satellite nel complessivo reato continuato.
Stesso discorso è a farsi con riferimento all’ulteriore e omologo reato di cui al capo 1), ultima parte.
Per esso, è da aggiungere che, in prima analisi, il dispositivo della sentenza rescindente non ha estrinsecato alcuna statuizione. Poi, nella motivazione della decisione, la Corte di legittimità ha esternato l’affermazione dell’illegittimit dell’incremento della pena inflitta ad NOME dalla Corte di appello di Potenza, da anni nove ad anni dieci di reclusione, in accoglimento dell’appello – ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione – proposto dal Pubblico ministero. Tale appello era stato ricollegato dall’imputato alla contestazione della correzione dell’errore materiale della sentenza di primo grado disposta il 31.03.2021 dal Presidente del Tribunale di Potenza, con l’inserzione nella statuizione di condanna proprio del reato di cui al capo 1), ultima parte, siccome la difesa aveva riconnesso al relativo esito correttivo la base su cui si era innestata
l’impugnazione della parte pubblica tesa all’incremento della pena, poi disposto dalla Corte di appello di Potenza.
Di conseguenza, quali che saranno gli effetti della decisione di legittimità sulla pronuncia che dovrà emettere il giudice del rescissorio, il solco segnato dalla sentenza rescindente – pure quando nella motivazione ha segnalato l’implicazione del rilievo annesso all’accertamento di inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero in termini di rideterminazione del trattamento sanzionatorio – si profila inerente alla sola commisurazione degli aumenti di pena che riguarderanno, eventualmente, i reati satellite oggetto del giudizio di rinvio, se e nella misura in cui per essi dovesse pervenirsi nuovamente all’accertamento della responsabilità dell’imputato.
4.3. Sotto ulteriore profilo, l’ordinanza impugnata appare incensurabile con riferimento al profilo della definizione circostanziale delle fattispecie delittuos per le quali è stata ritenuta, con l’accertamento di responsabilità, l’avvenuta individuazione della pena dotata di certezza e completezza e, come tale, eseguibile.
Come conferma la carenza di specifiche censure sull’argomento, non emerge l’articolazione di alcuna questione inerente a circostanze relative al reato più grave e al reato satellite per i quali la Corte di cassazione ha pronunziato la dichiarazione di accertamento di irrevocabilità della responsabilità a carico di NOME.
Nessuno dei motivi accolti dalla Corte di cassazione ha avuto ad oggetto il punto decisorio relativo alle circostanze dei reati suindicati e, in genere, dei reat oggetto di scrutinio. Né risulta che con la stessa proposizione dell’atto di appello l’imputato avesse devoluto questioni inerenti al profilo circostanziale dei reati stessi.
Nelle memorie illustrative il ricorrente, dissentendo su quest’ultimo aspetto, ha indicato come ancora inserito nel thema decidendum connotante il giudizio rescissorio il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche: e, però, non risultano articolate ammissibili censure inerenti a tale punto nel giudizio di appello e, poi, in quello di cassazione, sia in via generale, sia, in ogni caso, in specifica relazione ai reati oggetto dell’irrevocabile accertamento di responsabilità.
D’altro canto, se è vero che il giudice di appello può legittimamente riconoscere le circostanze attenuanti generiche anche ex officio, è del pari certo che il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione e non è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado, con
l’ulteriore effetto che la susseguente mancata deduzione di questioni afferenti allo stesso punto costituisce il coerente sviluppo del principio suindicato (Sez. 2, n. 10982 del 12/01/2022, Mex, non mass.; Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264552 – 01; Sez. 7, ord., n. 16746 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 263361 – 01; in generale, sulla tematica inerente all’applicazione dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. v. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01): in questo caso, non avendo lo stesso giudizio di cassazione contemplato la deduzione di alcuna tematica in ordine a queste o ad altre circostanze, che in particolare accedessero ai reati poi definitivamente accertati e sanzionati, anche sotto il corrispondente profilo la determinazione della pena detentiva è stata fondatamente ritenuta quale esito sanzionatorio certo, completo e non più controvertibile.
Conclusivamente, queste considerazioni comportano che la complessiva doglianza svolta da NOME COGNOME debba ritenersi priva di fondamento e, pertanto, conducono al rigetto del ricorso.
Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Preside